AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 24 maggio 2001 

Appalti per opere protettive di sicurezza stradale (barriere stradali
di sicurezza). (Determinazione n. 13/2001).
(GU n.147 del 27-6-2001)

          L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

  Con  alcuni  esposti, pervenuti a questa Autorita' di vigilanza sui
lavori  pubblici, sono stati segnalati, da piu' soggetti operanti nel
settore   degli   appalti  finalizzati  all'impiego  di  barriere  di
sicurezza stradali, fenomeni di turbative delle gare riguardanti tali
tipi di opere.
  Svolti  gli  accertamenti preliminari, nell'audizione del 31 maggio
sono   stati  sentiti  i  rappresentanti  del  Ministero  dei  lavori
pubblici,  dell'ANAS,  dell'Autostrade  S.p.a., della F.I.N.C.O., del
Centro prove per barriere di sicurezza di Anagni e dell'ANCE.
  E'  stato  quindi  acquisito  il voto n. 164 reso nell'adunanza del
14 giugno  2000  della  1a  e  5a,  a  sezioni riunite, del consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici, in merito alla "gestione del Centro
prove   di   Anagni  da  parte  della  Societa'  autostrade  S.p.a.".
Considerate   le   attuali  condizioni  operative  del  Centro  e  la
compatibilita'  dei diversi ruoli ricoperti dalla Societa' autostrade
S.p.a.  in  questo  settore, nel voto viene espresso parere di revoca
dell'autorizzazione  concessa  con  decreto  ministeriale n. 2344 del
16 maggio  1996 alla Societa' autostrade per l'esecuzione di prove di
crash,  ai  sensi dell'art. 9 dell'allegato 1 al decreto ministeriale
n. 223 del 18 febbraio 1992.
                              Premesse.
  l.   Ai  fini  dell'esame  della  questione  giova  premettere  che
l'attuale quadro normativo di riferimento scaturisce dall'esigenza di
sicurezza  affermata  dal nuovo codice della strada e dall'intento di
assicurare  alle  pubbliche  amministrazioni, e in generale agli enti
proprietari  delle  strade, la fornitura e messa in opera di barriere
stradali  di  sicurezza prodotte a regola d'arte secondo standards di
sicurezza   predeterminati,   suffragati   da   supporti  scientifici
sicuramente perfettibili, ma dal valore sostanziale indiscusso.
  Il   Ministero  dei  lavori  pubblici,  adottando  con  il  decreto
ministeriale  n.  223  del  18 febbraio  1992 il "Regolamento recante
istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego"
di detti prodotti, ha per la prima volta regolamentato la materia dei
sistemi  di contenimento dei veicoli su strada, prima di allora priva
di una disciplina sistematica.
  Le  norme  richiamate  prevedono, infatti, che i progetti esecutivi
relativi  alle  strade  pubbliche  extraurbane ed a quelle urbane con
velocita'  di progetto maggiore o uguale a 70 km/h devono comprendere
un  apposito  allegato riguardante i tipi di barriere di sicurezza da
adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse.
  Analoga   progettazione  deve  essere  svolta  in  occasione  anche
dell'adeguamento   di   tratti   significativi  di  tronchi  stradali
esistenti  oppure nella ricostruzione e riqualificazione di parapetti
di ponti e viadotti situati in situazione pericolosa.
  Il  citato  decreto  ministeriale  n.  223  prevede  inoltre che le
barriere  di  sicurezza  siano realizzate con dispositivi che abbiano
conseguito   il  certificato  di  idoneita'  tecnica  (omologazione),
rilasciato   dall'ispettorato  generale  per  la  circolazione  e  la
sicurezza  stradale del Ministero dei lavori pubblici, in rispondenza
alle  istruzioni  tecniche  allegate  allo stesso decreto, sentito il
consiglio superiore dei lavori pubblici.
  Ai  fini  dell'omologazione  le barriere stradali di sicurezza sono
state  classificate  in  tipi,  classi e materiali, in funzione della
loro  ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi
componenti.
  Per   l'omologazione  e'  prevista  la  verifica  sperimentale  dei
dispositivi  attraverso prove di crash da effettuare presso specifici
istituti che, peraltro, vennero per la prima volta a cio' autorizzati
solo nell'anno 1996.
  I  tipi  di  barriere  ritenuti idonei sono inseriti in un catalogo
contenente  le indicazioni di impiego. La redazione e l'aggiornamento
del   catalogo   sono   affidati   all'ispettorato  generale  per  la
circolazione  e  la  sicurezza  stradale, che pubblica gli atti con i
quali  viene  resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di
barriere per ciascuna destinazione e classe.
  In  rapporto  alle  esperienze  maturate, alle attuali esigenze del
traffico   e   alle   piu'   recenti  acquisizioni  tecnologiche,  il
regolamento  e'  stato successivamente aggiornato ed integrato con il
decreto  ministeriale  del  15 ottobre 1996, la circolare n. 4622 del
15 ottobre  1996,  il  decreto ministeriale 3 giugno 1998 e da ultimo
con il decreto ministeriale 11 giugno 1999.
  Con  la  nuova  regolamentazione e' stata, peraltro, introdotta una
nuova  classificazione  delle  barriere e dei dispositivi di ritenuta
speciali,  che ha reso necessario un adeguamento della produzione con
la necessita' per le imprese produttrici di ripetere e/o integrare le
prove di crash gia' effettuate presso gli istituti autorizzati.
  E'   stata   altresi'   estesa   la   possibilita'   di  richiedere
l'omologazione  di  prodotto  anche  a  soggetti non produttori (c.d.
promotori).
  In  attesa  della piena operativita' delle disposizioni del decreto
ministeriale  18 febbraio  1992,  per  evitare  che le gare andassero
deserte,  con  il  decreto  ministeriale  del  3 giugno 1998 e' stato
tuttavia previsto che le stazioni appaltanti potessero richiedere nei
capitolati   speciali,  assumendo  quale  riferimento  le  istruzioni
tecniche  allegate  allo  stesso  decreto  ministeriale,  determinate
specifiche  tecniche  delle barriere e che i prototipi delle barriere
stesse fossero preventivamente sottoposti a prove presso i laboratori
abilitati.
  Per  evitare  che gli sforzi sino ad allora compiuti dai produttori
per  adeguare  i  propri prodotti alle precedenti istruzioni tecniche
approvate  con  il decreto ministeriale del 15 ottobre 1996 andassero
comunque  perduti, con il decreto ministeriale dell'11 giugno 1999 e'
stato   previsto   in   via   transitoria  (fino  a  due  anni  dalla
pubblicazione  dello  stesso decreto e sempre che le disposizioni del
decreto   ministeriale   18 febbraio   1992  non  abbiano  acquistato
efficacia   operativa)   che   gli  enti  appaltanti  ai  fini  della
partecipazione    alle   gare   dovessero   considerare   valide   le
certificazioni  di  prova  eseguite  secondo le precedenti istruzioni
tecniche,  qualora  integrate  dalla  prova  di  crash  eseguita  con
autovettura  ...  con  le  modalita'  indicate nelle nuove istruzioni
tecniche   e   corredate   da   apposita   dichiarazione   rilasciata
dall'ispettorato   generale   per  la  sicurezza  e  la  circolazione
stradale,  attestante l'avvenuta presentazione della relativa domanda
di  omologazione  nei  termini  previsti  dall'art.  2 del richiamato
decreto ministeriale 3 giugno 1998.
  2. Nonostante gli ultimi provvedimenti di cui si e' fatto cenno, lo
svolgimento  delle  gare  per  la fornitura e la messa in opera delle
barriere  di  sicurezza  risulta fortemente condizionato dalla scarsa
disponibilita' sul mercato di prodotti idonei.
  Ed  invero  i  tipi  di barriera gia' omologati, da notizie fornite
dall'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale
(dati giugno  2000)  sono solo sei, mentre risultano tuttora avanzate
richieste di omologazione per 60 tipi di barriere.
  In mancanza di tipi omologati, si e' consentita - come gia' detto -
la  presentazione  di  idonee  certificazioni  di crash test da parte
anche di soggetti non produttori.
  Queste  prove,  del  tipo  prescritto  ai  fini  dell'omologazione,
rappresentano, nell'attuale regime transitorio, l'elemento essenziale
per la partecipazione alle gare, cosicche' la certificazione da parte
del laboratorio delle prove effettuate consente l'accesso al mercato,
ma  costituisce  al tempo stesso il punto critico del sistema come si
dira' in seguito.
  D'altra parte non si puo' non rilevare che le prescrizioni relative
alle  modalita'  tecniche  di  svolgimento delle prove, dettate dalla
delicatezza  del bene oggetto di tutela, ha determinato, e determina,
una notevole selezione dei soggetti presenti sul mercato.
  Le  imprese  tecnicamente  piu'  evolute,  pur  tra  le difficolta'
causate dalla disponibilita' dei campi prova, hanno eseguito o almeno
programmato  l'esecuzione, presso gli istituiti autorizzati, di prove
di  crash  adeguando  i  propri prodotti ai requisiti richiesti dalle
nuove norme.
  3.  Le  richiamate  circostanze,  che caratterizzano il settore dei
dispositivi  di  sicurezza, producono effetti limitativi della libera
concorrenza    negli    appalti    di    forniture   e   condizionano
l'aggiudicazione anche degli stessi appalti dei lavori.
  La  partecipazione  agli  appalti  di  lavori pubblici comprendenti
anche  la  fornitura  e  la  posa in opera delle barriere da parte di
operatori  non  produttori  di tali dispositivi, e', come gia' detto,
condizionata  dalla  disponibilita' delle certificazioni di prova che
vanno esibite all'atto della gara medesima.
  Essendo  tali  certificazioni disponibili in numero limitato presso
un  numero  ristretto  di  produttori,  ne  deriva  che questi ultimi
possono   condizionare  la  partecipazione  alle  gare  dei  soggetti
qualificati  all'esecuzione  dei  lavori  e  alla posa in opera delle
barriere, fornendo o meno la certificazione.
                           Considerazioni.
  Gli  esiti  degli  accertamenti svolti e i contributi forniti dagli
operatori   del  settore  che  hanno  partecipato  all'audizione  del
31 maggio  2000  hanno  confermato  nella  sostanza gli elementi e le
circostanze  evidenziate  nelle premesse e inducono a ritenere che la
normativa  in  tema  di barriere, ha trovato solo parziale e limitata
applicazione con effetti distorsivi della concorrenza.
  Appare   pertanto   indispensabile   che  gli  organi  ministeriali
competenti intensifichino la loro azione e che, anche mediante idonea
regolamentazione,   imprimano   alle   procedure,  specie  quelle  di
valutazione   tecnica   delle   prove,  la  necessaria  accelerazione
eliminando   ogni  causa  di  intralcio  o  di  appesantimento  nello
svolgimento  delle  prove medesime e dell'istruttoria della richiesta
di omologazione.
  Vanno,   percio',  definiti  chiari  e  univoci  criteri,  i  quali
consentano  l'obiettiva  e  pronta  esecuzione  delle prove di crash,
l'obiettiva  e  pronta  valutazione  dei  documenti  necessari per la
verifica dell'idoneita' tecnica dei prodotti e la loro omologazione.
  Circa  gli  elementi  critici  del  sistema si deve rilevare quanto
segue:
    A)  autonomia  ed  indipendenza  dei centri prova per barriere di
sicurezza stradali.
  La    dipendenza    dell'unico    istituto   italiano   autorizzato
all'esecuzione   delle  prove  di  crash  dalla  Societa'  autostrade
costituisce  un  elemento critico del procedimento che condiziona, in
particolare  nel periodo transitorio fino all'omologazione, l'accesso
alle gare delle ditte installatrici.
  Il consiglio superiore dei lavori pubblici nel richiamato parere ha
ritenuto  opportuna  la  revoca dell'autorizzazione gia' concessa con
decreto  ministeriale  n.  2344  del  16 maggio  1996  alla  Societa'
autostrade,  in  quanto  il  fatto  che questa societa' e', oltre che
stazione  appaltante,  anche  promotore  di omologazione di prodotto,
determina il venir meno delle condizioni di terzieta' ed indipendenza
del centro prove, il quale e' una struttura della medesima societa'.
  La  questione  e'  attualmente  all'esame  del Ministero dei lavori
pubblici per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.
  Al  riguardo  va' rilevato che l'eventuale revoca dell'abilitazione
concessa  all'unica  struttura  esistente  in  Italia, non potra' che
provocare gravi ostacoli al completamento delle procedure avviate per
la  normativa  emanata  con l'inevitabile accentuarsi dei contenziosi
gia' in atto.
  Inoltre  la necessita' di dover ricorrere agli altri due laboratori
attualmente  riconosciuti,  in  Francia  e  in Germania, potra' avere
importanti   effetti  negativi  per  la  competitivita'  delle  ditte
italiane  per  i conseguenti maggiori oneri rispetto alla concorrenza
estera.
  E' percio' di tutta evidenza la necessita' di una soluzione diversa
del problema che risponda alle esigenze evidenziate.
  Idonea  a  questo  fine  sarebbe la costituzione di un centro prove
avente  autonoma  soggettivita' giuridica (S.p.a.) che ne assicuri la
trasparenza  e  consenta  la  verifica  dell'attivita'  svolta con la
partecipazione  azionaria,  alfine  di  garantire  l'obiettivita'  di
comportamento,   dei  vari  operatori  del  settore  (ANAS,  Societa'
concessionarie  per  le  autostrade, associazioni di categoria, ecc.)
con  la supervisione tecnica dello stesso ispettorato generale per la
circolazione sicurezza stradale.
  Appare  inoltre  opportuno  che  il  Ministero  dei lavori pubblici
definisca  ed indichi ufficialmente i requisiti richiesti, nonche' le
modalita' istruttorie finalizzate al rilascio dell'autorizzazione dei
centri  per  l'esecuzione delle prove di crash, facendo possibilmente
riferimento alle principali norme internazionali che regolamentano il
settore  al  fine  di  garantire  alle  ditte  italiane il piu' ampio
accesso  al  mercato.  Si  citano  ad esempio le norme della serie EN
45000 e successive modificazioni.
  La fissazione dei requisiti consentirebbe di chiarire le regole del
sistema  e consentirebbe forse anche ad altri soggetti di proporre la
propria candidatura.
                 Condizioni di accesso all'appalto.
  Nell'audizione   l'ANAS   ha   avanzato   la  proposta  di  rendere
obbligatoria   per   la   partecipazione  alle  gare  di  appalto  la
costituzione  di  ATI,  di  tipo  verticale,  che  comprenda  anche i
produttori di barriere di sicurezza stradali.
  Secondo  l'ipotesi  formulata la partecipazione in associazione dei
produttori  dovrebbe  minimizzare  all'atto della gara gli effetti di
eventuali   situazioni  di  conflitti  di  interesse  conseguenti  al
controllo di alcuni produttori di ditte installatrici.
  La  proposta  richiederebbe  modifiche  del  quadro legislativo non
essendo  previsto  dalle  norme  vigenti,  per  il caso di specie, di
richiedere per l'accesso alle gare la costituzione obbligatoria di un
ATI.
  Peraltro,  l'innovazione non sarebbe opportuna poiche', considerato
il  limitato  numero dei produttori di barriere stradali (attualmente
circa 14) e che ciascuno di essi puo' non produrre tutte le tipologie
di   barriera   previste   nel  singolo  appalto,  potrebbe  rendersi
necessario,  in  ipotesi,  che,  per la partecipazione ad un appalto,
l'ATI debba essere costituita con piu' produttori.
  Il numero limitato di produttori, l'obbligo della loro costituzione
in  ATI  e il divieto per la singola impresa di partecipare a un dato
appalto  con  piu'  ATI, sarebbero tutte condizioni che verrebbero di
fatto a limitare il numero dei soggetti partecipanti alla gara.
  Si  determinerebbero  quindi  effetti  limitativi della concorrenza
senza   peraltro   conseguire  i  risultati  dell'eliminazione  delle
situazioni   di   conflitto   di   interesse,   ma   solo  quello  di
renderle maggiormente trasparenti.
  La proposta non appare pertanto risolutiva del problema.
  La   proposta  di  rinviare  la  presentazione  dei  crash-test  ad
aggiudicazione   avvenuta,   avanzata   a   questa   Autorita'  dalla
Associazione  italiana  segnaletica  e  sicurezza (AISES), si ritiene
invece piu' equilibrata per i costi e i benefici che determina.
  I paventati rischi per l'amministrazione appaltante derivanti da un
mancato  realizzo  dei  lavori  sono infatti minimizzati dall'obbligo
della cauzione a vantaggio della stessa amministrazione.
  Dopo    l'aggiudicazione    anche   il   produttore/fornitore   che
eventualmente   controlla   ditte   installatrici   avrebbe  comunque
interesse a vendere il proprio prodotto anche a ditte estranee.
  Inoltre si deve rilevare che non risulta funzionale richiedere alle
ditte  installatrici  certificazioni tecniche del prodotto in sede di
gara, in quanto il produttore/fornitore ha l'obbligo di fornire dette
certificazioni  solo quando assume l'obbligo di fornire il prodotto e
prima dell'aggiudicazione, con l'assenza di un contratto con la ditta
installatrice  potrebbe  intervenire  con  un censurabile rifiuto con
effetti  pregiudizievoli  sulla  possibilita' di partecipare da parte
delle imprese.
    Roma, 24 maggio 2001
Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito