MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 aprile 2001 

Criteri di riparto delle risorse per la remunerazione delle attivita'
di  promozione  delle  finalita' della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
recante  provvedimenti  per  il  credito  alla  cooperazione e misure
urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.
(GU n.157 del 9-7-2001)

                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Vista  la  legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per
il  credito  alla  cooperazione  e  misure urgenti a salvaguardia dei
livelli di occupazione;
  Visto  l'art.  2,  comma 218, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che  dispone  la  remunerazione  delle  attivita' di promozione delle
finalita'  della  suddetta  legge  n.  49/1985, svolte dalle societa'
finanziarie appositamente costituite per la gestione degli interventi
agevolativi sulla base di apposite convenzioni;
  Visto  l'art. 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante
modifiche e integrazioni alla legge n. 49/1985 sopra citata;
  Considerata  l'opportunita'  di definire i criteri da applicare per
il  riparto  delle  risorse  da  assegnare  alle societa' finanziarie
interessate,   per  la  remunerazione  delle  predette  attivita'  di
promozione,  nel  caso  in  cui lo stanziamento di complessive lire 5
miliardi  disposto dal citato art. 2, comma 218, della predetta legge
n. 662/1996 sia insufficiente;

                              Decreta:
  Le  risorse, assegnate nella misura di lire 5 miliardi dall'art. 2,
comma 218, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la remunerazione
delle attivita' di promozione delle finalita' della legge n. 49/1985,
modificata e integrata dall' art. 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57,
saranno   ripartite,   in   caso  di  insufficienza,  mediante  quote
determinate da:
    un  importo  di  uguale  valore per ciascuna societa' finanziaria
complessivamente pari al 5 per cento delle somme disponibili;
    un  importo  proporzionale  al  patrimonio  netto contabile della
societa'   finanziaria,   esclusi   gli  importi  accantonati  per  i
contributi  ottenuti  ai  sensi  dell'art. 17 della legge 27 febbraio
1985,   n.   49,   incrementato   del  patrimonio  netto,  risultante
dall'ultimo   bilancio  approvato  anteriormente  alla  presentazione
dell'istanza  per  la  stipula  della  convenzione, delle cooperative
partecipate ai sensi della legge medesima o il cui progetto sia stato
approvato  alla  stessa data delle conferenze di servizi convocate ai
sensi  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, nonche' del patrimonio
netto,  risultante  dall'ultimo  bilancio approvato dalle cooperative
prima  della dismissione delle partecipazioni da parte delle societa'
finanziarie,  al  netto della partecipazione della finanziaria stessa
esposta  nel bilancio medesimo. Il patrimonio delle cooperative poste
in  liquidazione  o  sottoposte  a  procedure  concorsuali  alla data
dell'ultimo bilancio approvato e' escluso dal predetto computo.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 4 aprile 2001
                                                   Il Ministro: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive,
registro n. 1 Industria, foglio n. 66