MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 luglio 2001 

Emissione   di   buoni   ordinari   del   Tesoro   al   portatore   a
centocinquantasette giorni, per il giorno 10 luglio 2001.
(GU n.154 del 5-7-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
           del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
  Visto  il  decreto ministeriale 16 novembre 2000, con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della legge 23 dicembre 2000, n. 389,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2001,  che fissa in 32.750 miliardi di lire (pari a 16.914 milioni di
euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione  netta dei suindicati titoli pubblici al 28 giugno 2001
e' di 118.624 miliardi di lire (pari a 61.264 milioni di euro);
                              Decreta:
  Per  il  giorno 10 luglio 2001 e' disposta l'emissione di una terza
tranche,  senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del
Tesoro annuali al portatore, di cui al proprio decreto del 6 dicembre
2000,  n. 035164, con durata residua centocinquantasette giorni e con
scadenza  il  14  dicembre  2001  fino  al  limite  massimo in valore
nominale di 750 milioni di euro.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 2001.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 12 e 13 del
decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore  11  del  giorno 6 luglio 2001, con l'osservanza delle
modalita'   stabilite  negli  articoli  7  e  8  del  citato  decreto
ministeriale 16 novembre 2000.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'ufficio
centrale  del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 luglio 2001
                                    p. Il direttore generale: Cannata