COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA

DECRETO 29 giugno 2001 

Attivazione  della  sezione  staccata  della  commissione  tributaria
regionale della Sardegna.
(GU n.166 del 19-7-2001)

                            IL PRESIDENTE

  Visto  l'art.  1,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992,   n.  545,  che  ha  riordinato  gli  organi  di  giurisdizione
tributaria  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 636;
  Visto, in particolare, il comma 1-bis del citato art. 1 del decreto
legislativo  n.  545  del  1992,  introdotto dall'art. 35 della legge
18 febbraio 1999, n. 28;
  Visto  il  decreto interministeriale del 6 giugno 2000 con il quale
sono state istituite le sezioni staccate delle commissioni tributarie
regionali  e,  per  quanto  inerisce  questa  commissione  tributaria
regionale, la sezione staccata di Sassari;
  Viste  le  risoluzioni  del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria n. 3 del 18 maggio 1999 e n. 4 del 13 novembre 2000;
  Vista  la  relazione  del dirigente della segreteria, che evidenzia
attuale   situazione   organizzativa  e  strutturale  attinente  alla
istituita sezione staccata di Sassari;
  Ritenuto  che,  puo'  fissarsi  per  il  giorno  21  settembre 2001
l'entrata  in  funzione  della  segreteria  della sezione staccata di
questa commissione;
  La  sezione  staccata,  espletera'  il  servizio di ricezione degli
appelli,  costituzioni  in  giudizio,  atti  e  documenti relativi ai
procedimenti  destinati  ad essere trattati dalla stessa, mentre ogni
altro  servizio  amministrativo  inerente  il  personale  in servizio
presso  detta sezione ed i giudici tributari ad essa assegnati, salvo
l'ordinaria amministrazione, sara' interamente gestito ed organizzato
dalla sede principale di Cagliari;
  Ritenuto  che  l'individuazione  dei procedimenti da assegnare alla
sezione staccata deve avvenire sulla base dei principi e del criterio
territoriale  espressi  dalle  anzidette risoluzioni del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria;
  Ritenuto   che  la  data  di  insediamento  dei  giudici  tributari
assegnati  alla  sezione  staccata di Sassari, come da propri decreti
numeri 4  e  5/Pres.  del  29 giugno 2001, puo' essere fissata per il
giorno  21 settembre 2001, presso i locali siti in Sassari, localita'
Piandanna;
  Ritenuta  l'urgenza  di  provvedere,  anche  al  fine  di  adeguare
l'organizzazione  della  sede  principale di Cagliari, alle modifiche
strutturali  necessarie  a  seguito  dell'attivazione  della  sezione
staccata;
                              Decreta:
  Entra  in funzione dal giorno 21 settembre 2001 la segreteria della
sezione  staccata  di questa commissione tributaria regionale ubicata
in  Sassari  loc.  Piandanna.  Da  tale data gli uffici di segreteria
saranno  aperti  al  pubblico  dalle ore 9 alle ore 13 di ogni giorno
feriale   e  nei  giorni  di  martedi'  e  giovedi  anche  in  orario
pomeridiano dalle ore 15 alle ore 16,30.
  Dalla  stessa  data  la predetta segreteria espletera' i servizi di
ricezione  degli  appelli, costituzioni in giudizio, atti e documenti
relativi  ai  procedimenti destinati ad essere trattati dalle sezioni
della sede staccata, mentre, fatta salva l'ordinaria amministrazione,
ogni altro servizio amministrativo, inerente il personale in servizio
ed  i  giudici  tributari  assegnati,  sara'  interamente  gestito ed
organizzato dalla sede principale di Cagliari.
  La  costituzione  delle  parti  ed  il deposito di atti e documenti
potranno  comunque  avvenire  anche  presso  la segreteria della sede
principale di Cagliari.
  L'insediamento   dei  giudici  tributari,  assegnati  alla  sezione
staccata  di  questa commissione avverra', nei locali predisposti per
la sezione, il giorno 21 settembre 2001.
  La  sezione  staccata trattera, in via esclusiva: i procedimenti di
appello  avverso le sentenze delle commissioni tributarie provinciali
comprese  nella propria circoscrizione; i procedimenti di revocazione
di  proprie  sentenze;  i  giudizi  di  rinvio dalla Corte suprema di
cassazione   o  dalla  commissione  tributaria  centrale  relativi  a
procedimenti  che  in  primo  grado  sono  stati  radicati  nella sua
circoscrizione.
  Alla  sede  principale di Cagliari restano assegnati solo i giudizi
di  appello,  revocazione  e rinvio relativi a controversie decise in
primo grado dalle commissioni provinciali di Cagliari e Oristano.
  I  giudizi  di  ottemperanza  saranno  distribuiti  tra  la sezione
principale  e  la sezione staccata tenendo conto della circoscrizione
territoriale che ha deciso il ricorso di primo grado.
  I  procedimenti incidentali di sospensione dell'esecuzione, ex art.
19  del  decreto legislativo n. 472/1997, saranno ripartiti secondo i
criteri come sopra stabiliti per i rispettivi giudizi di merito.
  Il   calendario   delle   udienze   delle  singole  sezioni  sara',
nell'ambito  della sezione staccata, predisposto dal Presidente della
medesima e trasmesso al Presidente della commissione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e comunicato:
    1)  al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per
le politiche fiscali - Ufficio amministrazione risorse;
    2) al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;
    3) all'Agenzia delle entrate, direzione regionale della Sardegna;
    4) agli uffici finanziari delle province di Sassari e Nuoro;
    5) ai presidenti degli ordini professionali di Cagliari, Sassari,
Nuoro e Oristano;
    6)  al  dirigente  della  Segreteria della commissione tributaria
regionale della Sardegna.
      Cagliari, 29 giugno 2001
                                            p. Il presidente: Mighela