UNIVERSITA' DI LECCE

DECRETO RETTORALE 8 giugno 2001 

Modificazioni allo statuto.
(GU n.169 del 23-7-2001)

                             IL RETTORE
  Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  ed  in particolare gli
articoli 6 e 16;
  Visto  lo  statuto  di  autonomia di questa Universita' emanato con
decreto  rettorale  n.  685  del  25 marzo 1996, entrato in vigore il
10 luglio  1996,  e  come successivamente integrato e modificato sino
alla data odierna;
  Vista  la  deliberazione  n. 60 del 31 gennaio 2001 con la quale il
senato  accademico  ha  approvato  la  modifica dei seguenti articoli
dello statuto:
    art. 7 "Strutture didattiche e dipartimenti": 1o comma;
    art. 8 "Facolta'" 6o comma;
    art. 13 "Classi di corsi di studio" di nuovo inserimento;
    art.   14   "Commissioni   didattiche   paritetiche":   di  nuovo
inserimento,  uniformati  alle  disposizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale n. 509/1999:
  Vista  la  deliberazione  n.  119 del 12 marzo 2001 con la quale il
consiglio  di  amministrazione  ha  espresso  parere  favorevole alla
modifica delle summenzionate norme statutarie;
  Vista la nota Ministero dell'universita', della ricerca scientifica
e  tecnologica  prot. 1216,  del 9 maggio 2001 con la quale lo stesso
Ministero  non  ha formulato osservazioni in merito alle modifiche di
statuto di cui trattasi;
                              Decreta:
  Lo  statuto  di  autonomia  dell'Universita'  degli studi di Lecce,
emanato  con  decreto rettorale n. 685 del 7 marzo 1996 e' modificato
come appresso:
  "Art.   7   (Strutture   didattiche   e  dipartimenti).  -  1.  Per
l'organizzazione   e   la   gestione   delle   attivita'  didattiche,
l'Universita'  si  articola  in facolta', a loro volta strutturale in
corsi   di   studio   (laurea,   laurea   specialistica,   corsi   di
specializzazione,  dottorato  di  ricerca,  master di primo e secondo
livello. Presso l'Universita' di Lecce possono essere istituiti corsi
di  studio  interfacolta'  o interuniversitari. In tal caso specifici
protocolli  definiscono,  nel  rispetto  di  ciascun  regolamento  di
facolta'  e di Ateneo, gli obblighi reciproci e le norme generali per
la  gestione  e  il  sostegno  delle  attivita'  didattiche del corso
interfacolta'  o  interateneo.  Le  modalita'  per l'istituzione e il
funzionamento  dei  corsi  di  studio  sono  definite dal regolamento
didattico  di  Ateneo.  L'attivazione di tali strutture e subordinata
alla  verifica  da  parte  del  senato  accademico  e  del  consiglio
d'amministrazione  della  disponibilita'  delle  risorse anche umane,
necessarie  al  loro  funzionamento  e,  nel  caso di corsi di studio
previsti   presso  una  facolta'  gia'  esistente,  anche  al  parere
favorevole   della   stessa  o,  nel  caso  di  corsi  interfacolta',
all'approvazione di apposita convenzione.
  Omissis.".
  "Art. 8 (Facolta). - Omissis.
  6. I corsi di studio interfacolta' sono organi di Ateneo.".
  "Art.  13  (Classi  di corsi di studio). - 1. Le classi di corsi di
studio  costituiscono  raggruppamenti  di  corsi  di  studio  e  sono
disciplinate   dai   decreti  ministeriali,  che  ne  determinano  le
denominazioni, nonche' gli obiettivi formativi qualificanti comuni ai
corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
  2.  Le  classi  di corso di studio possono essere attivate anche in
piu'  facolta',  su  proposta  di una piu' facolta' ovvero del senato
accademico,  purche'  al loro interno sia attivato almeno un corso di
studio.
  3.  Il  regolamento  didattico  di  Ateneo  stabilisce le norme che
presiedono al funzionamento dei
  4. Corsi di studio e dei Consigli didattici.".
  "Art.  14  (Commissioni  didattiche  paritetiche).  1.  Presso ogni
organo  di  governo  dei  corsi  di studio sono istituite commissioni
didattiche  composte  pariteticamente da rappresentanti dei docenti e
degli studenti. Il regolamento di Ateneo definisce l'articolazione di
tali  commissioni  che  hanno  il  compito  di  esaminare  i problemi
relativi  allo  svolgimento delle attivita' didattiche e di esprimere
pareri circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita'
formative  e  agli  obiettivi  formativi  programmati dalle strutture
didattiche.".
    Lecce, 8 giugno 2001
                                                    Il rettore: Rizzo