MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 26 giugno 2001 

Riconoscimento  alla  sig.ra  Szelesnik  Beata Elzbieta del titolo di
studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dalla
professione di infermiere.
(GU n.179 del 3-8-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista la domanda con la quale la sig.ra Szelesnik Beata Elzbieta ha
chiesto  il  riconoscimento  del titolo di Pielegniarka conseguito in
Polonia,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno
2001;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo di Pielegniarka rilasciato nel 1989 dal liceo medico
Emilia  Plater  di  Strzelin  (Polinia)  alla  sig.ra Szelesnik Beata
Elzbieta,  nata  a  Strzelin  (Polonia)  il  giorno 19 luglio 1969 e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
infermiere.
  2.  La sig.ra Szelesnik Beata Elzbieta e' autorizzata ad esercitare
in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio
professionale  territorialmente  competente  ed accertamento da parte
del  collegio  stesso  della conoscenza della lingua italiana e delle
speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in
Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente  decreto  e'  consentito  esclusivamente,  per  attivita' di
lavoro  subordinato,  nell'ambito  delle  quote  stabilite  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  4,  del decreto del Presidente della Repubblica
25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo  di validita' ed alle
condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 giugno 2001
                                    Il direttore generale: Mastrocola