MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 luglio 2001 

Determinazione  per  l'anno accademico 2001/2002 del numero dei posti
disponibili  per  le  immatricolazioni  al corso di laurea in scienze
motorie, presso l'Universita' degli studi di Milano.
(GU n.177 del 1-8-2001)

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto  il  decreto  5 agosto  1999,  con  il  quale  e' autorizzata
l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie, in correlazione
con  la trasformazione degli ISEF, nonche' la relativa attivazione, a
decorrere  dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Universita' degli
studi di Milano;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed,  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 ed, in particolare, l'art. 46;
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2000, con il quale e' stato
definito  il  numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al
corso di laurea in scienze motorie per l'anno accademico 2000/2001;
  Vista  la  richiesta in data 28 giugno 2001, dell'Universita' degli
studi  di  Milano  in  ordine alla progammazione del numero dei posti
disponibili  per  le  immatricolazioni  al corso di laurea in scienze
motorie,  nell'anno  accademico  2001/2002,  per  la  quale il senato
accademico   nella  seduta  del  12 giugno  2001,  ha  deliberato  le
potenzialita' formative;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1. Per l'anno accademico 2001/2002, il numero dei posti disponibili
per  le  immatricolazioni  al  corso  di  laurea  in  scienze motorie
dell'Universita' degli studi di Milano e' determinato in duecento per
gli  studenti  comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui
all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e tre per gli studenti non comunitari residenti all'estero.
  2.  L'ammissione  degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della legge n. 264/1999,
pubblicizzate nel relativo bando.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 10 luglio 2001
                                                 Il Ministro: Moratti