MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 4 luglio 2001 

Determinazione  per  l'anno accademico 2001/2002 del numero dei posti
disponibili  per  le  immatricolazioni  al corso di laurea in scienze
motorie, presso l'Universita' degli studi di Genova.
(GU n.177 del 1-8-2001)

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera e);
  Visto  il  decreto  5 agosto  1999,  con  il  quale  e' autorizzata
l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie, in correlazione
con  la trasformazione degli ISEF, nonche' la relativa attivazione, a
decorrere  dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Universita' degli
studi di Genova;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  ed, in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, ed, in particolare, l'art. 46;
  Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2000, con il quale e' stato
definito  il  numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al
corso di laurea in scienze motorie per l'anno accademico 2000/2001;
  Vista  la  nota in data 29 giugno 2001, con cui l'Universita' degli
studi  di Genova rende noto che il senato accademico nella seduta del
25 giugno   2001,  viste  le  delibere  dei  competenti  consigli  di
facolta', ha deliberato, tra l'altro, la disponibilita' dei posti per
l'anno  accademico  2001/2002,  per  il  corso  di  laurea in scienze
motorie;

                              Decreta:
  Per  l'anno  accademico  2001/2002, il numero dei posti disponibili
per  le  immatricolazioni  al  corso  di  laurea  in  scienze motorie
dell'Universita'  degli  studi  di Genova e' determinato in cento per
gli  studenti  comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui
all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e due per gli studenti non comunitari residenti all'estero.
  L'ammissione  degli  studenti  e'  disposta  dall'Ateneo secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  della legge n. 264/1999,
pubblicizzate nel relativo bando.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 luglio 2001
                                                 Il Ministro: Moratti