COMUNE DI ROVERETO

COMUNICATO

Determinazione  dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001
(GU n.173 del 27-7-2001)

    Il comune di Rovereto (Trento) ha adottato il 20 dicembre 2000 la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
    A)  di  approvare  come  segue  le  aliquote,  le detrazioni e le
agevolazioni per l'I.C.I. valevoli per l'anno 2001:
      1.  di determinare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 6, comma
1, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n.
662/1996,  una  aliquota  ordinaria  pari al cinque per mille ai fini
dell'Imposta  comunale sugli immobili da applicarsi a tutte le unita'
immobiliari i aree fabbricabili insistenti sul territorio del Comune;
      2.  di ridurre per l'anno 2001 al valore del quattro per mille,
ai  sensi  dell'art. 6, comma 4, del medesimo decreto in applicazione
del  disposto  della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al
punto 1,  in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci
di  cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune,
per   le   unita'  immobiliari  direttamente  adibite  ad  abitazione
principale,    nonche'   per   le   unita'   immobiliari   assimilate
all'abitazione  principale di cui all'art. 8, comma 1 del regolamento
comunale sull'applicazione dell'imposta;
      3.  di ridurre per l'anno 2001 al valore del quattro per mille,
ai  sensi  dell'art. 6, comma 4, del medesimo decreto in applicazione
del  disposto  della legge n. 556/1996 l'aliquota ordinaria di cui al
punto 1, per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad
un  soggetto  che  le  utilizzi  come  abitazione  principale;  se la
locazione ha durata inferiore all'anno l'agevolazione si applica solo
per  il  periodo  di  durata  della medesima, mentre per il rimanente
periodo  dell'anno  impositivo,  fino  a  nuova  locazione,  l'unita'
immobiliare  e' assoggettata all'aliquota ordinaria prevista al punto
1;
      4. di applicare per l'anno 2001 un'aliquota pari al quattro per
mille,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma 2, del decreto legislativo n.
504/1992  come  modificato  dalla legge n. 662/1996 e dell'art. 7 del
Regolamento  comunale  per  l'applicazione dell'imposta, al garage di
pertinenza  dell'abitazione  principale, parificando cioe' l'aliquota
applicata   all'abitazione   principale  con  quella  del  garage  di
pertinenza.   Si   definisce  garage  di  pertinenza  dell'abitazione
principale,  individuandolo  nell'ambito degli immobili diversi dalle
abitazioni,  l'unita'  immobiliare  catastalmente  classificata nella
categoria  C/6 ed esclusivamente utilizzata come autorimessa o garage
e  quindi  atta  all'esclusivo  ricovero  di autovetture, quando tale
unita'  risulti  al  servizio dell'abitazione principale del soggetto
passivo  o del locatario; in questo ultimo caso il garage deve essere
incluso   nel   contratto  di  locazione.  Il  garage  di  pertinenza
dell'abitazione  principale  e' inteso quale unica unita' immobiliare
classificata  nella  categoria  C/6 strettamente ed esclusivamente al
servizio   dell'abitazione   principale  medesima,  non  comprendendo
nell'agevolazione ulteriori unita' in aggiunta alla precedente, anche
se  adibite  ad  analogo  uso,  per  queste ultime unita' immobiliari
verra' applicata l'aliquota ordinaria;
      5.  di considerare per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3, comma
56,  della  legge n. 662/1996 e dell'art. 8, comma 2, del regolamento
per  l'applicazione  dell'imposta, direttamente adibita ad abitazione
principale  l'unita'  immobiliare  posseduta  a titolo di proprieta',
usufrutto, uso o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza  in  istituti  di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente,  a  condizione  che  la  medesima  non  sia  locata, e di
applicare per l'anno 2001 un'aliquota pari al quattro per mille;
      6.  di applicare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n.
449/1997,  una  aliquota agevolata dell'uno per mille - per le unita'
immobiliari   che   nel  corso  dell'anno  2001  saranno  oggetto  di
interventi  di  recupero  edilizio  a  norma  dell'art.  31, comma 1,
lettere  c),  d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, l'aliquota
agevolata  e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto
degli   interventi  iniziati  nel  2001  e  per  tre  anni  d'imposta
consecutivi  a  partire  da tale anno. Le condizioni per poter godere
dell'agevolazione sono le seguenti:
        il  proprietario  dell'immobile oggetto degli interventi deve
essere  titolare  di una concessione edilizia rilasciata dall'ufficio
tecnico  comunale ai sensi della legge n. 457/1978, lettere c), d) ed
e), nel corso del 2001 o anche precedentemente al 2001;
        l'inizio  dei  lavori, come da comunicazione resa all'ufficio
tecnico   comunale   competente,   o   comunque   documentabile   dal
proprietario,  deve  intervenire  nell'anno  2001  (dal 1o gennaio al
31 dicembre),   a   tal   fine   non  rientreranno  nell'agevolazione
interventi iniziati precedentemente ne' successivamente a tale anno;
        ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6, del decreto legislativo n.
504/1993  la  base  imponibile  ai  fini  I.C.I.  in tali circostanze
diviene   l'area   fabbricabile   su   cui   insiste   l'edificio  in
ristrutturazione,  quindi  l'aliquota  agevolata  dell'uno  per mille
sara'  applicabile  su  tali aree definite "fabbricabili" in deroga a
quella  ordinaria  di  cui  al punto 1 pari al 5 per mille per l'anno
2001;
        qualora  intervenga  la  fine  lavori  prima della decorrenza
dell'intero  triennio  iniziato  nel  2001  o l'edificio sia di fatto
nuovamente utilizzato anche prima della comunicazione di fine lavori,
cambiando  la  base  imponibile,  che dal valore dell'area diviene la
rendita catastale dell'edificio, l'aliquota da applicare in tali casi
cambia  anche  in  corso  d'anno  al  momento del cambio di utilizzo,
passando  dal  valore  dell'1  per  mille  sull'area fabbricabile, al
valore  di  riferimento valevole per l'anno in corso per la tipologia
di immobile interessato;
    7.  di  aumentare  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 3, del decreto
legislativo  n.  504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a
L. 500.000, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per
le unita' immobiliari con rendita catastale inferiore a L. 1.000.000,
dei   soggetti  passivi  il  cui  nucleo  familiare  come  risultante
anagraficamente  nel  corso  dell'anno  2001, abbia avuto nel 2000 un
reddito   cumulativo   imponibile   ai   fini   IRPEF   inferiore   a
L. 15.000.000;
    8.  di  aumentare  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 3, del decreto
legislativo  n.  504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a
L. 500.000,  limitatamente alle categorie di soggetti beneficiari nel
corso dell'anno 2001 degli interventi di assistenza economica (minimo
vitale)  di  cui  all'art.  24,  primo  comma,  lettera c) della L.P.
14/1991, per periodi di almeno sei mesi, anche non continuativi;
    9.  di  aumentare  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 3, del decreto
legislativo  n.  504/1992 la detrazione per l'abitazione principale a
L. 500.000, o comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, per
le unita' immobiliari con rendita catastale inferiore a L. 1.000.000,
dei   soggetti  passivi  il  cui  nucleo  familiare  come  risultante
anagraficamente  nel  corso  dell'anno  2001, abbia avuto nel 2000 un
reddito   cumulativo   imponibile   ai   fini   IRPEF   inferiore   a
L. 20.000.000,  e  sia  presente nel suddetto nucleo un componente di
eta'  superiore  ai  65  anni  compiuti  nel  corso  del  2001 ovvero
portatore di invalidita' superiore al 60%.
    10.  di  determinare  la  detrazione  prevista  per  l'abitazione
principale,  ad  esclusione  di quanto disposto nei punti 7), 8) e 9)
del  presente  provvedimento,  in L. 200.000 da applicarsi anche alle
unita'  immobiliari  di  cui  agli articoli 8 e 9 del regolamento per
l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
    11.  di  aumentare  ai  sensi  dell'art.  6, comma 2, del decreto
legislativo n. 504/1992 al sette per mille l'aliquota per gli alloggi
diversi   dall'abitazione  principale  non  locati;  a  tal  fine  si
stabilisce che non rientrano in detta tipologia:
      l'abitazione  principale  del  soggetto  passivo  e  le  unita'
immobiliari  assimilate  all'abitazione  principale di cui all'art. 8
del regolamento comunale sull'applicazione dell'imposta;
      le  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  e  tenute dal
proprietario  a  disposizione di familiari (coniuge, parenti entro il
terzo   grado  ed  affini  entro  il  secondo  grado),  che  scontano
l'aliquota ordinaria di cui al punto 1) del presente provvedimento;
      le   unita'  immobiliari  date  in  uso  gratuito  a  familiari
(coniuge,  parenti  entro  il  terzo grado ed affini entro il secondo
grado),  i  quali  vi  dimorino abitualmente, che scontano l'aliquota
agevolata  pari  a  4  per  mille  se rispondenti ai requisiti di cui
all'art.  8,  comma  1,  del  regolamento comunale, oppure l'aliquota
ordinaria  di  cui al punto 1) del presente provvedimento negli altri
casi;
      le unita' immobiliari a disposizione di residenti all'estero se
non  locate  che scontano l'aliquota ordinaria di cui al punto 1) del
presente provvedimento;
      le  unita'  immobiliari  a  disposizione  di anziani o disabili
ricoverati in istituti anche se ivi residenti;
    12. di stabilire che i soggetti passivi che intendono beneficiare
delle  agevolazioni  di  cui  ai punti 7, 8 e 9 che precedono, devono
presentare  richiesta  al  comune,  in conformita' ad apposito modulo
predisposto   dagli   uffici,   mediante   dichiarazione  sostitutiva
dell'atto   notorio  resa  in  conformita'  all'art.  4  della  legge
4 gennaio 1968, n. 15, e s.m.
    (Omissis).