AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 luglio 2001 

Cessazione  dell'efficacia  delle  disposizioni  transitorie relative
alla fase di avviamento delle attivita' istituzionali. (Deliberazione
n. 294/01/CONS).
(GU n.183 del 8-8-2001)

           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione di consiglio dell'11 luglio 2001;
  Vista  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni;
  Visto  altresi',  l'art. 1, commi 9, 17, 18, 19 e 20 della predetta
legge  istitutiva,  concernenti il ruolo organico dell'Autorita' ed i
diversi strumenti di reclutamento del personale;
  Vista  la  propria  delibera  n.  17/98  del 16 giugno 1998 recante
"Approvazione  dei  regolamenti  concernenti  l'organizzazione  ed il
funzionamento,  la  gestione  amministrativa  e  la  contabilita', il
trattamento  giuridico  ed economico del personale dell'Autorita' per
le  garanzie nelle comunicazioni" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 22 luglio 1998, n. 169;
  Visti  gli  articoli 4,  28,  29,  30, 31 e 32 del sopra menzionato
regolamento  relativi alle modalita' e criteri per lo svolgimento dei
concorsi pubblici per l'assunzione di personale;
  Visto,  inoltre,  l'art.  34  recante  "Concorsi per il personale a
contratto e per quello distaccato";
  Visto  l'art.  61,  comma  1,  del  regolamento  per il trattamento
giuridico  ed  economico  che  dispone, in sede di prima attuazione e
comunque  non  oltre l'espletamento delle procedure di selezione e di
concorso  del personale, l'applicabilita' delle disposizioni adottate
in  materia  di  stato  giuridico  ed  economico  dello  stesso prima
dell'entrata in vigore del regolamento medesimo;
  Vista   la   propria   delibera  n.  1/98  recante  "Norme  per  il
funzionamento  degli  organi",  pubblicata  nel bollettino ufficiale,
numero unico dell'anno 1998;
  Vista  la  propria delibera n. 4/98 istitutiva del gruppo di lavoro
per  l'avviamento,  in  particolare l'art. 2 recante "Funzionamento e
organizzazione  del gruppo di lavoro per l'avviamento" pubblicata nel
bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;
  Vista  la  propria  delibera  n.  5/98  recante  "Contratti a tempo
determinato"   pubblicata  nel  bollettino  ufficiale,  numero  unico
dell'anno 1998;
  Vista  la  propria  delibera  n.  12/98  concernente  l'utilizzo di
competenze esterne ed, in particolare, gli articoli numeri 1, recante
"Collaborazioni  esterne"  e  4  recante  "Consulenze" pubblicata nel
bollettino ufficiale, numero unico dell'anno 1998;
  Vista  la  propria delibera n. 15/98 ed, in particolare, il comma 8
che, al fine di garantire il continuo funzionamento degli uffici e di
non  disperdere  le  esperienze  acquisite  nella  fase di avviamento
riconosce  al  personale chiamato a collaborare con l'Autorita' nelle
forme  previste  dalle sopra menzionate delibere numeri 1/98 e 4/98 e
successive  modifiche  ed integrazioni, i requisiti per accedere alla
procedura  di  selezione  attivabili  dall'Autorita'  nei dodici mesi
successivi  all'entrata  in vigore dei regolamenti di cui all'art. 1,
comma  9,  della  legge  n.  249/1997 nel rispetto delle disposizioni
emanate   con   i   regolamenti  stessi,  pubblicata  nel  bollettino
ufficiale, numero unico dell'anno 1998;
  Vista  la  propria  decisione del 31 luglio 1998, con la quale sono
state  avviate  le  selezioni  ai  sensi  dell'art.  1, comma 20, del
personale  dipendente  dall'ufficio  del  Garante per l'editoria e la
radiodiffusione  e  del  personale  dipendente  dal  Ministero  delle
comunicazioni;
  Vista  la  propria  delibera  n.  158/99 del 20 luglio 1999 recante
"Misure   urgenti   in   attuazione   dell'art.  61  del  regolamento
concernente  il  trattamento  giuridico  ed  economico  del personale
dell'Autorita'"  ed,  in  particolare,  i  commi  4 e 7 che prevedono
l'attivazione delle procedure di selezione per l'immissione nel ruolo
organico  dell'Autorita'  di  cui  al  comma 8 della sopra richiamata
delibera n. 15/98 per il personale chiamato a collaborare nelle forme
previste  dalle  delibere  numeri 1/98  e  4/98  entro  i dodici mesi
successivi  all'entrata  in  vigore  del  regolamento  concernente il
trattamento  giuridico  ed  economico  del  personale, pubblicata nel
bollettino ufficiale n. 1/99;
  Viste  le  proprie  delibere  numeri 311/99  e  341/99  concernenti
l'inquadramento  nel  ruolo  organico  dell'Autorita'  del personale,
appartenente rispettivamente all'ufficio del Garante per l'editoria e
la  radiodiffusione  e  al  Ministero  delle comunicazioni risultato,
selezionato ai sensi dell'art. 1, comma 20;
  Vista  la  propria  delibera n. 408/99 recante "Modalita' attuative
del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del
personale   dell'Autorita':   trattamento   accessorio  al  personale
trasferito"  ed,  in particolare, l'art. 5 recante "Previsioni per il
personale  del Gruppo di lavoro per l'avviamento di cui alla delibera
n.  4/98  e  successive  modifiche  ed  integrazioni"  pubblicata nel
bollettino ufficiale n. 1/2000;
  Vista  la  propria  delibera  n.  84/00/CONS  recante "Disposizioni
transitorie  per  il  funzionamento dell'Ufficio di rappresentanza di
Roma"  che,  al comma 4, ha previsto per il personale temporaneamente
utilizzato  presso  l'Ufficio  di  rappresentanza  di Roma, ancorche'
appartenente  al  ruolo  organico,  il riconoscimento del trattamento
previsto  al  sopra menzionato art. 2 della delibera n. 4/98 in luogo
del trattamento di missione di cui all'art. 17 del regolamento per il
trattamento giuridico ed economico del personale;
  Vista  la  propria  delibera  n.  546/00/CONS recante "Disposizioni
concernenti  il  trattamento  di  missione  del  personale  di  ruolo
dell'Autorita';
  Vista  la  propria delibera di indirizzo adottata il 17 maggio 2000
recante  "Parametri  e  criteri  per  la  definizione del trattamento
economico  del Personale del Gruppo di lavoro per l'avviamento" cosi'
come integrata nella riunione del 26 luglio 2000;
  Viste   le   proprie   delibere   numeri 287/00/CONS,  520/00/CONS,
707/00/CONS,  di inquadramento nei ruoli dell'Autorita' del Personale
del  Gruppo  di  lavoro  per l'avviamento risultato selezionato nelle
rispettive  sessioni bandite ai sensi della sopra richiamata delibera
n.  158/99  con  le delibere numeri 244/99, pubblicata nel bollettino
ufficiale  n.  1/99; 172/00/CONS, pubblicata nel bollettino ufficiale
n.  2/2000;  399/00/CONS,  pubblicata  nel  bollettino  ufficiale  n.
3/2000, nonche' la delibera n. 883/00/CONS in corso di pubblicazione;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  comma  1  della sopra menzionata
delibera  n.  158/99, il 31 dicembre 1999 e' terminata l'operativita'
del Gruppo di lavoro per l'avviamento e che ha avuto, altresi', luogo
l'espletamento delle procedure di selezione;
  Ritenuto  pertanto,  che  ai  sensi  dell'art.  61,  comma  1,  del
regolamento  concernente  il  trattamento  giuridico ed economico del
personale   dell'Autorita',   essendo   cessata   la  fase  di  prima
attuazione,  sono  applicabili  in  via  generale  le  previsioni del
regolamento medesimo;
  Vista  la  proposta del segretario generale formulata unitamente al
direttore Dipartimento risorse umane e finanziarie;
  Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  Le  disposizioni  transitorie  di cui all'art. 61, comma 1, del
regolamento  per  il trattamento giuridico ed economico del personale
dell'Autorita'  non  sono  applicabili  a  fare  data dall'entrata in
vigore  della  presente  delibera,  anche  con  riferimento  a quanto
previsto  dal comma 8 della delibera n. 15/98 attuato con delibera n.
158/99  pubblicate  nel Bollettino ufficiale, rispettivamente, numero
unico  dell'anno  1998  e  n.  1/99. Sono in ogni caso fatte salve le
procedure di selezione gia' bandite.
  2. L'assunzione di personale avviene di norma per pubblico concorso
secondo  quanto  previsto  dall'art.  4 e secondo le modalita' di cui
agli  articoli 28,  29, 30, 31, 32 anche attraverso eventuali riserve
di   posti   di  cui  all'art.  34  del  regolamento  concernente  il
trattamento  giuridico  ed  economico  del personale. E' in ogni caso
garantito  un  congruo  numero  di  posti da coprire con reclutamento
dall'esterno.
  3.  Le  procedure,  previste  dall'art.  1, comma 9, della legge n.
249/1997  per  l'immissione  nel  ruolo  organico  dell'Autorita' del
personale  reclutato  ai  sensi  dell'art.  1, comma 18, della stessa
legge  che  abbia  maturato  almeno  dodici mesi di servizio, avviene
mediante  riserva  di  posti  nei  concorsi  ordinari  banditi per le
rispettive qualifiche.
  4.  Al  fine della graduale applicazione della nuova disciplina, in
via  transitoria  e'  svolta  una  sola  procedura  selettiva  per il
personale  a contratto ai sensi dell'art. 1, comma 18, della legge n.
249/1997,  che  abbia  maturato almeno dodici mesi di servizio presso
l'Autorita'   alla   data   della  presente  delibera,  nel  rispetto
dell'articolo  34  del  regolamento  per  il trattamento giuridico ed
economico del personale.
  5.  Al personale dell'Autorita' per gli spostamenti di servizio tra
la  sede  di  Napoli  e  Roma  e  viceversa compete esclusivamente il
rimborso  delle spese secondo le tabelle approvate dal consiglio, con
esclusione  della  diaria.  Restano  salve  le  eventuali  condizioni
definite  per  i  rapporti  e  gli  incarichi vigenti alla data della
presente  delibera,  fino  al  termine  per gli stessi specificamente
previsto.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.  La  presente  delibera  e'  pubblicata nel bollettino
ufficiale dell'Autorita'.
    Roma, 11 luglio 2001
                                                 Il presidente: Cheli