MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 20 luglio 2001 

Determinazione  delle percentuali di riduzione compensata dei pedaggi
autostradali pagati nell'anno 2000. (Deliberazione n. 14/2001).
(GU n.177 del 1-8-2001)

IL  COMITATO  CENTRALE  PER  L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E
GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

  Nella seduta del 20 luglio 2001;
  Visto l'art. 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito  nella  legge n. 40/1999, che assegna al Comitato centrale
per  l'albo  degli  autotrasportatori  risorse  da  utilizzare per la
protezione  ambientale  e  per la sicurezza della circolazione, anche
con  riferimento  all'utilizzo  delle  infrastrutture,  da realizzare
mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse;
  Visto  l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999,
n.   488,   che   destina  la  somma  di  lire  90.000.000.000  (euro
46.481.120,92) per interventi in materia di autotrasporto;
  Visto  l'art.  2, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato  l'art.  45,  comma  1, lettera c) della legge 23 dicembre
1999, n. 488, elevando la predetta somma di lire 90.000.000.000 (euro
46.481.120,92) a lire 130.000.000.000 (euro 67.139.396,68);
  Vista  la  direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione
n.  232 CTAG del 27 marzo 2001 circa l'utilizzo delle risorse ad esso
assegnate;
  Vista  la  delibera  n. 12/01 con la quale il Comitato centrale per
l'albo   degli  autotrasportatori  ha  disposto  di  utilizzare,  per
realizzare interventi di riduzione dei pedaggi autostradali in favore
delle  imprese  di autotrasporto per l'anno 2000, il 90% dell'importo
di  lire  130.000.000.000 (euro 67.139.396,88) stanziato dalla citata
legge  n.  229/2000,  oltre  agli  eventuali  ulteriori  fondi che si
rendessero  disponibili  in  quanto non utilizzati per gli interventi
indicati ai punti 2 e 3 della stessa delibera n. 12/01;
  Considerato  pertanto  che  in  virtu'  dei  suddetti provvedimenti
risulta  attualmente  disponibile  un  importo  complessivo  di  lire
117.000.000.000   (euro  60.425.457,19)  dal  quale  andra'  detratto
l'importo che il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori
dovra'  erogare  per rendere operativa la presente delibera, che puo'
indicativamente  preventivarsi in lire 550.000.000 (euro 284.051,29),
nonche'   l'importo   che   puo'  indicativamente  stimarsi  in  lire
300.000.000   (euro   154.937,07),  da  destinarsi  alla  definizione
dell'eventuale contenzioso;
  Considerato  che risulta, pertanto, attualmente utilizzabile per le
misure  rivolte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da
parte  delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose,
l'importo   di   lire  116.150.000.000  (euro  59.986.468,83),  salvo
ulteriori  importi  che  dovessero  residuare  dalla  sopra  indicata
complessiva  somma di lire 850.000.000 (euro 438.988,36) preventivata
per le spese necessarie a rendere operativa la presente delibera;
  Considerata  la  necessita'  di stabilire l'entita' percentuale dei
rimborsi  dei  pedaggi  autostradali da applicarsi ai soggetti aventi
titolo;

                              Delibera:
  1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B,
3,  4  e  5,  adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose per
conto  di  terzi in disponibilita' delle imprese di cui al successivo
punto  3,  sono  soggetti  ad una riduzione compensata, a partire dal
1o gennaio  2000  fino al 31 dicembre 2000, commisurata al volume del
fatturato annuale in pedaggi.
  2.  Le  predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente
per  i  pedaggi  a riscossione differita mediante fatturazione e sono
applicate direttamente da ciascuna societa' che gestisce i sistemi di
pagamento  differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti
aventi titolo alla riduzione.
  3. Le  riduzioni  compensate  dei pedaggi autostradali si applicano
alle  imprese  iscritte  all'albo  nazionale  delle persone fisiche e
giuridiche  che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
di  cui  all'art.  1  della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' alle
cooperative  aventi  i  requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del
decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre
1947,  n.  1577,  e  successive  modificazioni,  ai  consorzi ed alle
societa'  consortili  costituiti  a norma del libro V, titolo X, capo
II,  sez.  II  e  II bis del c.c., aventi nell'oggetto l'attivita' di
autotrasporto,  che  siano  iscritti  al predetto albo nazionale alla
data  del  31 dicembre 1999. Le imprese, le cooperative, i consorzi e
le  societa' consortili iscritte all'Albo nazionale successivamente a
tale  data, possono richiedere la riduzione di cui sopra per i viaggi
effettuati   successivamente   alla   data   di  iscrizione  all'Albo
nazionale.  Qualora  una  cooperativa,  un  consorzio  o una societa'
consortile  abbia  fra i propri associati sia imprese non iscritte al
predetto  Albo  nazionale,  sia  imprese  iscritte, la riduzione puo'
essere   richiesta   esclusivamente   per   i  viaggi  effettuati  da
quest'ultime.
  4. Le riduzioni si applicano altresi' alle imprese di autotrasporto
di  merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione
europea   ed   in   regola  con  le  norme  sull'accesso  al  mercato
dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
  5.  La  riduzione  compensata  si  applica alle classi di fatturato
realizzate  da  ciascun  soggetto  avente  titolo secondo la seguente
tabella:

=====================================================================
Fatturato annuo in milioni|Fatturato annuo in euro dei|
   di lire dei pedaggi    |          pedaggi          |% di riduzione
=====================================================================
da 20 fino a 100          |da 10.329,14 a 51.645,69   |      3
---------------------------------------------------------------------
da 100 e fino a 400       |da 51.645,69 a 206.582,76  |      5
---------------------------------------------------------------------
da 400 e fino a 800       |da 206.582,76 a 413.165,52 |      10
---------------------------------------------------------------------
da 800 e fino a 1500      |da 413.165,52 a 774.685,35 |      15
---------------------------------------------------------------------
da 1500 e fino a 3000     |da 774.68535 a 1.549.370,70|      20
---------------------------------------------------------------------
oltre 3000                |oltre 1.549.370,70         |      30

  6.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  complessivo delle riduzioni da
applicare,   risultante   dai  rendiconti  trasmessi  dalle  societa'
concessionarie    al    Comitato    centrale    per    l'albo   degli
autotrasportatori,  superi  le  disponibilita',  lo  stesso  Comitato
provvede  al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo
stanziamento  disponibile  e  la  somma  complessiva  delle riduzioni
richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato centrale per
l'albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti
di  riparto  qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative
alle  domande  presentate,  calcolato  come  da  tabella  di  cui  al
precedente  punto 5, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.
Tale  coefficiente,  applicato alle percentuali di riduzione fornisce
il valore aggiornato delle percentuali stesse.
  7.   Il   Comitato  centrale  per  l'albo  degli  autotrasportatori
provvede,  con  successiva  delibera,  a definire le modalita' con le
quali  i  soggetti  aventi  titolo  procedono ad avanzare domanda, la
documentazione   da   allegare  a  dette  domande,  le  modalita'  di
trasmissione dei dati richiesti, eventualmente anche tramite supporto
magnetico.  La stessa delibera disciplina le modalita' di istruttoria
delle  domande  avanzate  anche  in relazione a quanto definito nelle
convenzioni  con  le  societa'  che gestiscono sistemi di pagamento a
riscossione  differita  del  pedaggio.  La delibera disciplina infine
criteri  e modalita' di erogazione da parte del Comitato centrale per
l'albo  degli  autotrasportatori,  alle  societa'  concessionarie  di
autostrade  dei  minori introiti derivanti dalla riduzione compensata
dei pedaggi autostradali applicati dalle societa' concessionarie agli
aventi  titolo, nonche' i criteri e le modalita' di rimborso da parte
di queste ultime ai soggetti aventi titolo.
  8.  La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 20 luglio 2001
                                             Il presidente: De Lipsis