MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 4 luglio 2001 

Autorizzazione  alla  societa'  OCE  S.r.l.,  in Roma, al rilascio di
certificazioni  CE  ai  sensi delle direttive 87/405/CEE, 86/662/CEE,
89/514/CEE, 88/180/CEE e 88/181/CEE.
(GU n.183 del 8-8-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'

  Viste  le direttive n. 87/405/CEE, n. 86/662/CEE, n. 89/514/CEE, n.
88/180/CEE,  n.  81/181/CEE, concernenti rispettivamente le emissioni
sonore  delle gru a torre, escavatori idraulici e a fune, apripista e
pale caricatrici e tosaerba;
  Visti  i decreti legislativi di attuazione delle predette direttive
comunitarie 27 gennaio 1992, numeri 135, 136 e 137;
  Visti i decreti ministeriali 28 gennaio 1994, n. 226, 4 marzo 1994,
n.  316, 25 marzo 1994, n. 317, concernenti le condizioni e modalita'
per  le  autorizzazioni  agli  organismi  nazionali al rilascio delle
relative certificazioni;
  Vista  la  richiesta  presentata  dalla societa' OCE - Organismo di
certificazione europea S.r.l., con sede in Roma, via Ancona n. 21;
  Rilevato  che  la  documentazione  pervenuta  e'  conforme a quanto
indicato nei decreti ministeriali;
  Considerato  che  la  societa'  OCE  S.r.l.,  con sede in Roma, via
Ancona  n.  21,  ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la
designazione degli organismi di controllo;
  Visto  l'esito  favorevole  dell'istruttoria condotta dall'apposita
Commissione  di  coordinamento  formata dai Ministeri delle attivita'
produttive,   del  lavoro  e  previdenza  sociale,  della  sanita'  e
dell'ambiente,  convocata  ai sensi dell'art. 2, comma 5, dei decreti
sopra citati e svoltasi il 21 maggio 2001;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  La  societa' OCE S.r.l., con sede in Roma, via Ancona n. 21, e'
autorizzata  al  rilascio  delle  certificazioni  CE per i livelli di
rumore  emessi  dai  seguenti  tipi  di  macchine  individuate  dalle
direttive CEE in premessa:
    escavatori idraulici e a fune, apripista e pale caricatrici;
    tosaerba.
  2. La certificazione CE ed il controllo di conformita' dei prodotti
di  cui  al  precedente  comma  sono effettuati secondo le forme e le
modalita' stabilite nelle pertinenti direttive. Copia dei certificati
emessi  e'  inviata  con  periodicita'  trimestrale  dell'Ispettorato
tecnico del Ministero delle attivita' produttive.
  3.  Gli  estremi  delle  certificazioni  rilasciate  sono riportate
nell'apposito   registro   vidimato   dell'Ispettorato   tecnico  del
Ministero delle attivita' produttive.
  4.  Tutti  gli  atti  relativi  di  certificazione,  ivi compresi i
rapporti  di  prova  devono  essere  conservati  per  un  periodo non
inferiore a cinque anni.
  5.  Nel  caso di accertata indeguatezza sia tecnica che procedurale
la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 luglio 2001
                                      Il direttore generale: Visconti