DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2001 

Proroga  degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto
2001.
(GU n.177 del 1-8-2001)

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1986,
n.  917,  recante  l'approvazione  del  testo unico delle imposte sui
redditi;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241 e successive
modificazioni  concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul  valore  aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del  sistema di
gestione delle dichiarazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  12, comma 5, del predetto decreto
legislativo  n.  241  del  1997,  in  base  al  quale con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  possono essere modificati,
tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti
e   dei   responsabili   d'imposta  o  delle  esigenze  organizzative
dell'Amministrazione,  i  termini  riguardanti  gli adempimenti degli
stessi  soggetti,  relativi  a imposte e contributi dovuti in base al
citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni,   concernente,   tra   l'altro,   l'istituzione  e  la
disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999,
n.  542,  concernente  modificazioni  alle disposizioni relative alla
presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100,  e  successive  modificazioni  con  il quale e' stato emanato il
regolamento    recante    norme   per   la   semplificazione   e   la
razionalizzazione  di  alcuni  adempimenti  contabili  in  materia di
imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il  decreto-legge  23 gennaio  1993, n. 16, convertito dalla
legge 24 marzo 1993, n. 75;
  Vista  la  legge  27 luglio  2000,  n. 212, recante disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
  Considerato  che  e' in corso di formazione un apposito regolamento
mirante  a  semplificare e razionalizzare gli adempimenti contabili e
formali dei contribuenti;
  Considerato   che,   nelle   more   dell'emanazione   del  predetto
provvedimento   appare  opportuno  il  differimento  dei  termini  di
effettuazione dei versamenti ricadenti nel mese di agosto 2001, entro
il  giorno  24,  e di presentazione delle dichiarazioni periodiche ai
fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  al  fine di consentire ai
contribuenti   di   fruire   di  un  congruo  periodo  di  tempo  per
l'effettuazione  degli  stessi  adempimenti,  evitando  i  disagi  in
corrispondenza delle vacanze estive;
  Considerato che tale differimento non comporta oneri a carico dello
Stato dal momento che il differimento dei versamenti e' temporalmente
limitato;
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.
Differimento  dei  termini  di  versamento  e  di presentazione delle
                    dichiarazioni periodiche IVA

  1. Il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4,
del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, aventi scadenza nel
mese di agosto 2001, entro il giorno 24, puo' essere effettuato entro
la predetta data, senza alcuna maggiorazione.
  2  Le  dichiarazioni  periodiche  ai  fini  dell'imposta sul valore
aggiunto,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998,   n.   100,  e  successive  modificazioni,  i  cui  termini  di
presentazione scadono nel mese di agosto 2001, sono presentate in via
telematica,  direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui
all'art.  3,  comma  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio   1998,   n.  322  e  successive  modificazioni,  entro  il
17 settembre 2001.
  3.  La  presentazione  degli elenchi riepilogativi delle cessioni e
degli  acquisti  di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993,
n.  16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, i cui termini di
presentazione  scadono  nel mese di agosto 2001 sono presentati entro
il 17 settembre 2001.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2001


                                       Il Presidente
                                del Consiglio dei Ministri
                                         Berlusconi



          Il Ministro
dell'economia e delle finanze
            Tremonti