COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 maggio 2001 

Legge  n.  144/1999, art. 1, comma 9 "Criteri per la suddivisione del
territorio   nazionale   in   sistemi   locali   del   lavoro  e  per
l'individuazione  dei distretti economico produttivi". (Deliberazione
n. 65/2001).
(GU n.185 del 10-8-2001)

    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, "Norme sul
sistema  statistico  nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto
nazionale di statistica";
  Vista  a  legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed
enti locali;
  Vista  la  legge  11 maggio 1999, n. 140, che, all'art. 6, comma 8,
definisce  i  sistemi  produttivi  locali e i distretti industriali e
attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano
l'individuazione dei sistemi produttivi locali;
  Vista  la  legge  17  maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 9,
prevede  che,  al  fine  di  migliorare  e  dare maggiore qualita' ed
efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo,
il  C.I.P.E.  indichi  i  criteri  ai  quali le regioni e le province
autonome  dovranno  attenersi  al  fine  di suddividere il rispettivo
territorio in sistemi locali del lavoro;
  Visto  il  documento "I Sistemi locali del lavoro 1991", pubblicato
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel 1997;
  Visto  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano,
espresso nella seduta del 1o febbraio 2001;
  Vista  la  propria delibera 8 marzo 2001, n. 24, con la quale viene
approvato lo schema di deliberazione concernente i sistemi locali del
lavoro,  preliminarmente  alla  sua  trasmissione  al  Parlamento per
l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni;
  Considerato  che  il  parere  non e' stato espresso nel termine del
16 aprile   fissato   dai   Presidenti   delle   Camere   al  momento
dell'assegnazione alle Commissioni;
  Considerate  le competenze delle regioni, delle province autonome e
degli  enti  locali  in  materia di programmazione delle politiche di
sviluppo,  espressamente richiamate dal citato comma 9 della legge n.
144/1999;
  Tenuto   conto   che   i   sistemi  locali  del  lavoro  rispondono
all'esigenza  di  disporre  di  rilevazioni ed elaborazioni omogenee,
riferite ad aree significative sul piano economico e segnatamente del
mercato del lavoro;
  Ritenuto   che  i  sistemi  locali  del  lavoro  rappresentano  una
delimitazione  territoriale  idonea  per  l'analisi e il monitoraggio
delle politiche di sviluppo;
  Tenuto   conto   che  l'ISTAT  ha  sviluppato  la  metodologia  per
l'individuazione  dei sistemi locali del lavoro utilizzando i dati di
censimento   relativi   al  fenomeno  del  pendolarismo  per  ragioni
lavorative,  al  fine  di  definire aree nelle quali fosse massima la
correlazione  fra il luogo di residenza ed il luogo di lavoro, e che,
sulla  base  di  tale  metodologia,  ha effettuato la ripartizione in
sistemi   locali   del   lavoro   dell'intero  territorio  nazionale,
pubblicata nel documento sopra citato;
  Considerato  che  la  Commissione  europea,  con  nota n. SG (2000)
D/102347  del  13 marzo 2000, ha ritenuto i sistemi locali del lavoro
rispondenti agli intenti della Commissione e rispettosi dello spirito
del trattato;
  Tenuto  conto  inoltre  che  la  delimitazione di cui alla presente
delibera  viene  effettuata  in  prossimita'  della  fine del periodo
intercensuario  1991-2001,  e che l'aggiornamento della delimitazione
verra' effettuato sulla base dei dati del censimento del 2001;
  Ritenuto  opportuno adottare, in prima applicazione, ferme restando
le  finalita'  di analisi e monitoraggio delle politiche di sviluppo,
la  delimitazione dei sistemi locali del lavoro sviluppata dall'ISTAT
nella   citata   pubblicazione,   anche   al  fine  di  definire  una
suddivisione del territorio metodologicamente omogenea e per la quale
siano gia' disponibili adeguate informazioni statistiche;
  Udita  la  relazione  del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1.  In  prima  applicazione,  ai sensi della legge n. 144/1999, per
sistemi locali del lavoro s'intendono le aree identificate sulla base
dell'intensita'  del  pendolarismo per ragioni di lavoro e delimitate
secondo la metodologia definita dall'ISTAT nella pubblicazione citata
in premessa.
  2. Al fine di approfondire le problematiche relative ai criteri per
l'applicazione  dei  sistemi locali del lavoro, anche in relazione ai
risultati  del  prossimo censimento, e alla definizione dei distretti
economico  produttivi  di  cui  al  successivo punto 4, e' istituito,
nell'ambito  della  II  commissione  CIPE  "Attivita' produttive", un
gruppo di lavoro tecnico i cui membri saranno designati dai Ministeri
del   tesoro,   del   bilancio   e  della  programmazione  economica;
dell'industria  del  commercio e dell'artigianato; delle finanze; del
lavoro  e  della  previdenza  sociale;  delle  politiche  agricole  e
forestali; dei lavori pubblici; dalla Conferenza dei presidenti delle
regioni; dall'ISTAT.
  3.   Ciascuna   regione   e  provincia  autonoma  provvedera'  alla
delimitazione  dei  sistemi  locali  del  lavoro compresi nel proprio
territorio.
  Per  i  sistemi  locali del lavoro ricadenti nel territorio di piu'
regioni  o  province  autonome,  la  delimitazione avra' luogo con un
unico atto adottato d'intesa fra le regioni interessate.
  I  sistemi  locali  del lavoro verranno aggiornati con periodicita'
almeno decennale sulla base dei dati dei censimenti.
  L'ISTAT  assicurera' che, per l'intero territorio nazionale, i dati
rilevanti  a  fini di politica economica siano disponibili, oltre che
per ripartizioni amministrative, anche per sistemi locali del lavoro.
  4.  I  distretti  economico  produttivi  verranno individuati dalle
regioni  e  dalle  province  autonome,  anche  facendo riferimento ai
sistemi  locali  del  lavoro,  mediante  utilizzo  di  metodologie ed
indicatori  messi  a punto con la collaborazione dell'ISTAT e tenendo
conto,  al  fine  di  evitare  una  non  opportuna  proliferazione di
aggregazioni territoriali, delle delimitazioni dei Sistemi produttivi
locali di cui alla legge n. 140/1999.
    Roma, 3 maggio 2001
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2001
Ufficio  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4,
Tesoro, foglio n. 132