MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 13 luglio 2001 

Riconoscimento  alla  sig.ra  Roberts  Nicola Ann di titolo di studio
estero  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in  Italia della
professione di fisioterapista.
(GU n.186 del 11-8-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
del   Dipartimento   per   l'ordinamento   sanitario,  la  ricerca  e
l'organizzazione  del  Ministero  -  Direzione generale delle risorse
                 umane e delle professioni sanitarie
  Vista  la  domanda  con  la  quale  la sig.ra Roberts Nicola Ann ha
chiesto  il  riconoscimento  del  titolo del diploma in physiotherapy
conseguito  in  Nuova Zelanda, ai fini dell'esercizio in Italia della
professione di fisioterapista;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno
2001;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  diploma  in  physiotherapy  rilasciato nel 1989
dall'Istituto tecnico di Auckland (Nuova Zelanda) alla sig.ra Roberts
Nicola Ann nata a Warkworth (Nuova Zelanda) il giorno 29 gennaio 1969
e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di
fisioterapista.
  2.  La  sig.ra  Roberts  Nicola Ann e' autorizzata ad esercitare in
Italia, come lavoratore dipendente, la professione di fisioterapista.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 luglio 2001
                                    Il direttore generale: Mastrocola