MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 13 luglio 2001 

Riconoscimento  al  sig. Zawisza Stanislaw di titolo di studio estero
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di fisioterapista.
(GU n.186 del 11-8-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
del   Dipartimento   per   l'ordinamento   sanitario,  la  ricerca  e
l'organizzazione  del  Ministero  -  Direzione generale delle risorse
                 umane e delle professioni sanitarie
  Vista  la domanda con la quale il sig. Zawisza Stanislaw ha chiesto
il riconoscimento del titolo di fisioterapista conseguito in Polonia,
ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisito   il   parere  della  Conferenza  dei  servizi,  prevista
dall'art.  12  del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14
del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno
2001;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il titolo di fisioterapista rilasciato nel 1981 dalla accademia
di  educazione fisica di Cracovia (Polonia) al sig. Zawisza Stanislaw
nato  a  Dabrowa  Tarnowska  (Polonia)  il  giorno  8 maggio  1954 e'
riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio in Italia della professione di
fisioterapista.
  2.  Il  sig.  Zawisza  Stanislaw  e'  autorizzato  ad esercitare in
Italia, come lavoratore dipendente, la professione di fisioterapista.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 luglio 2001
                                    Il direttore generale: Mastrocola