MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

Autorizzazione   all'immissione   in   commercio   della  specialita'
medicinale per uso umano "Fraxidol"
(GU n.188 del 14-8-2001)

              Estratto decreto n. 71 del 19 marzo 2001
    E'   autorizzata  l'immissione  in  commercio  della  specialita'
medicinale  FRAXIDOL  anche  nella  forma  e  confezione:  "100  mg a
rilascio  prolungato"  20 compresse, (nuova confezione di specialita'
medicinale  gia' registrata), alle condizioni e con le specificazioni
di seguito indicate:
      titolare  A.I.C.:  Edmond  Pharma  S.r.l.,  con  sede  legale e
domicilio  fiscale  in  Milano, via Gadames n. 58 - codice fiscale n.
00804270155;
      produttore:  la  produzione  e il controllo sono eseguiti dalla
societa'  Edmond  Pharma  S.r.l.,  nello  stabilimento  sito  Paderno
Dugnano  (MI),  via  dei  Giovi  n. 131. Il cofezionamento primario e
secondario  e'  effettuato  dalla  societa'  Pharcoterm S.p.a., nello
stabilimento sito in Cusano Milanino (MI), via Merli n. 1.
    Confezioni  autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art.  8,  comma  10, della legge n. 537/1993: 100 mg compresse a
rilascio prolungato, 20 compresse - A.I.C. n. 032102055 (in base 10),
0YMPP7 (in base 32), classe "C".
    Composizione: ogni capsula contiene:
      principio attivo: tramadol hydrochloride 100 g;
      eccipienti:      lattosio      monoidrato      50      mg     -
idrossipropilmetilcellulosa  73  mg  -  polivinilpirrolidone 5,0 mg -
cellulosa  microcristallina 79,0 mg - silice colloide idrata 0,100 mg
-  magnesio  stearato 2,90 mg - idrossipropilmetilcellulosa 0,64 mg -
polietilenglicole 6000 0,21 mg - propilenglicole 4,29 mg - talco 0,21
mg - titanio diossido 0,64 mg.
    Indicazioni  terapeutiche:  stati  dolorosi  acuti  e  cronici di
diverso  tipo e causa e di media e grave intensita', come pure dolori
indotti da interventi diagnostici e chirurgici.
    Classificazione  ai  fini della fornitura: "Medicinale soggetto a
prescrizione  medica  da  rinnovare  volta  in volta" (art. 5 decreto
legislativo n. 539/1992).
    Decorrenza  di  efficacia  del  decreto:  dalla  data  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.