MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 luglio 2001 

Approvazione  dell'accordo  allegato  alla  deliberazione n. 5368 del
2 luglio 2001 della giunta della regione Lombardia.
(GU n.186 del 11-8-2001)

                      L'ISPETTORE GENERALE CAPO
              per la liquidazione degli enti disciolti
  Vista la legge 24 agosto 1941, n. 1044, modificata ed integrata con
leggi 10 ottobre 1962, n. 1549, e 28 marzo 1968, n. 295, con la quale
e'  stato  istituito il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po per la
costruzione   delle   opere   di   navigazione   interna  del  canale
MilanoCremona-Po,  dei  porti  di  Milano  e  Cremona  nonche' per la
costruzione  di  porti, scali e banchine nelle localita' attraversate
dal canale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
669,   con  il  quale  il  Consorzio  medesimo  e'  stato  dichiarato
necessario ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
  Visto   l'art.  88,  punto 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  il  quale,  attribuendo  alla
competenza  dello Stato le sole opere inerenti alle vie navigabili di
prima  classe,  ha  trasferito alle regioni le funzioni in materia di
opere inerenti alle vie navigabili di seconda classe;
  Vista   la   legge   4 dicembre   1956,   n.   1404,  e  successive
modificazioni, concernente la soppressione e la messa in liquidazione
degli  enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma
costituiti,  soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti
la finanza statale;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  1  della  citata  legge n.
1404/1956,  alle  operazioni di liquidazione provvede il Ministro per
il tesoro a mezzo di speciale Ufficio liquidazioni poi denominato, ai
sensi  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 aprile  1998,  n.  154,  Ispettorato  generale per la liquidazione
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 3 giugno 2000, con il quale il Consorzio
del  canale  Milano-Cremona-Po,  a  decorrere dal 1o gennaio 2000, e'
stato  soppresso  e  posto in liquidazione con le modalita' stabilite
dalla citata legge n. 1404/1956;
  Considerato  che  il  soppresso Consorzio, oltre ad avere in carico
l'intera  tratta  del canale da Cremona a Pizzighettone con l'obbligo
di  sorveglianza  idraulica  e  del  mantenimento  in  efficienza per
l'alimentazione  del porto di Cremona, e' dotato anche di beni mobili
e di un patrimonio immobiliare a reddito;
  Considerato  che  la  regione  Lombardia,  con  propria  legge  del
22 febbraio  1980,  n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, ha
istituito  l'Azienda  regionale per i porti di Cremona e Mantova allo
scopo  di  assicurare  il  completamento, la gestione e gli eventuali
ampliamenti  dei  porti interni costituiti dalle aree ed attrezzature
comprese nelle zone portuali di Cremona e Mantova;
  Ravvisata   pertanto   l'esigenza  -  a  ragione  della  competenza
regionale  in materia di navigazione interna ed opere idroviarie - di
trasferire  a  titolo  gratuito  alla  regione  Lombardia  e per essa
all'Azienda  regionale  per  i  porti  di  Cremona e Mantova le opere
idroviarie,  le  infrastrutture  e  quegli immobili di proprieta' del
Consorzio,  necessari al buon funzionamento e allo sviluppo del porto
di Cremona;
  Vista  la  delibera  della  giunta regionale del 1o giugno 2001, n.
4871, nella quale si formula un'ipotesi di accordo relativamente alle
opere idroviarie ed al personale dipendente del soppresso Consorzio;
  Vista  la delibera della giunta della regione Lombardia n. 5368 del
2 luglio  2001  che  approva "l'accordo per il passaggio alla regione
Lombardia e all'Azienda regionale per i porti di Cremona e Mantova di
patrimonio,   competenze   e   personale  del  Consorzio  del  canale
Milano-Cremona-Po  in  liquidazione" risultanti dagli allegati A e B,
parti integranti dell'accordo stesso;
  Considerato   che   con   la  devoluzione  gratuita  del  complesso
patrimoniale  inerente al canale la regione Lombardia si e' obbligata
ad   assumere  il  personale  in  servizio  presso  il  Consorzio  in
liquidazione,  che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce
condizione   risolutiva   dell'atto   di  devoluzione  del  complesso
medesimo, e che in tal caso al personale si applica l'art. 12, quarto
comma, della citata legge n. 1404/1956;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
                              Decreta:
  1.  L'accordo per il passaggio alla regione Lombardia e all'Azienda
regionale   per  i  porti  di  Cremona  e  Mantova  -  allegato  alla
deliberazione  n.  5368  del 2 luglio 2001 della giunta della regione
Lombardia  -  di patrimonio, competenze e personale del Consorzio del
canale Milano-Cremona-Po in liquidazione e gli annessi allegati A e B
sono approvati.
  2.  Il mancato adempimento dell'obbligo relativo all'assunzione del
personale   dipendente   del   soppresso   Consorzio  per  il  canale
Milano-Cremona-Po  e'  condizione  risolutiva  dell'accordo  e  degli
annessi allegati A e B, di cui al comma 1.
  3.  Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e
concernenti  la  devoluzione  del  canale  e delle opere idroviarie e
degli  altri  beni  elencati  negli  allegati A e B annessi al citato
accordo  provvedera',  direttamente  e con oneri a proprio carico, la
regione Lombardia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2001
                                 L'ispettore generale capo: D'Antuono