MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 luglio 2001 

Determinazione  del reddito medio convenzionale giornaliero da valere
per  l'anno  2001,  ai fini del calcolo dei contributi e della misura
delle pensioni per ciascuna fascia di reddito agrario.
(GU n.194 del 22-8-2001)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                       sociali e previdenziali

  Visto  l'art.  7,  comma  1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che
prevede  l'istituzione  per gli assicurati iscritti alla gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti,
mezzadri  e  coloni,  di  cui  alla  legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e
successive modificazioni ed integrazioni, di quattro fasce di reddito
convenzionale  individuate  in  base  alla  tabella  D  allegata alla
richiamata  legge  n. 233 del 1990, cosi' come modificata dall'art. 1
del  decreto  legislativo 16 aprile 1997, n. 146, ai fini del calcolo
dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni;
  Visto  l'art.  7, comma 5, della menzionata legge n. 233, del 1990,
che  prevede la determinazione annuale, su base nazionale del reddito
medio  convenzionale  per  ciascuna  fascia di reddito agrario di cui
alla  citata  tabella  D con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza   sociale,   con   riferimento   alle  retribuzioni  medie
giornaliere  di  cui  al  primo  comma  dell'art.  28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
  Visto  il  decreto  direttoriale  3 luglio  2001,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 160 del 12 luglio
2001, che determina le retribuzioni medie giornaliere provinciali dei
lavoratori  agricoli,  da  valere per l'anno 2001, ai sensi dell'art.
28,   primo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
27 aprile 1968, n. 488;
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   determinare   il   reddito   medio
convenzionale  per  ciascuna  fascia  di  reddito agrario di cui alla
tabella  D  allegata  alla  legge  2 agosto 1990, n. 233 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  con  riferimento  alle retribuzioni
medie da valere per gli operai agricoli a tempo indeterminato comuni;
                              Decreta:
  Il  reddito  medio  convenzionale  giornaliero da valere per l'anno
2001,  ai  fini  del  calcolo  dei  contributi  e  della misura delle
pensioni  per ciascuna fascia di reddito agrario, di cui alla tabella
D  allegata  alla  legge 9 agosto 1990, n. 233, cosi' come modificata
dall'art.  1  del  decreto  legislativo  16 aprile  1997,  n. 146, e'
determinato nella misura di lire 78.536, pari ad euro 40,56.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
    Roma, 31 luglio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi