MINISTERO DELLA SANITA'

ORDINANZA 25 luglio 2001 

Divieto  d'importazione  e  di  esportazione  di gameti o di embrioni
umani.
(GU n.187 del 13-8-2001)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la  circolare  n.  19  del 27 aprile 1987, aggiornata con la
circolare  n.  17  del  10  aprile  1992,  relativa  alle  misure  di
prevenzione  della  trasmissione,  attraverso il seme umano impiegato
per  la  fecondazione  artificiale,  dell'HIV/AIDS  e di altri agenti
patogeni  nonche'  di  patologie  geneticamente trasmesse, a garanzia
della salute sia della donna ricevente che del nascituro;
  Vista  la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
55  del  7 marzo 1997), e successive proroghe, concernente il divieto
di commercializzazione di pubblicita' di gameti ed embrioni umani;
  Vista  la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.
55  del  7 marzo 1997), e successive proroghe, concernente il divieto
di pratiche di clonazione umana o animale;
  Vista  la  legge  28  marzo  2001,  n.  145,  recante  "Ratifica ed
esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione
dei  diritti  dell'uomo  e  della dignita' dell'essere umano riguardo
all'applicazione  della  biologia  e  della medicina: convenzione sui
diritti  dell'uomo  e  sulla  biomedicina  fatta a Oviedo il 4 aprile
1997, nonche' del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168,
sul divieto di clonazione di esseri umani";
  Considerato  che  e'  in corso di recepimento da direttiva 98/44/CE
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del 6 luglio 1998, sulla
protezione   giuridica   delle  invenzioni  bioenergetiche  (Gazzetta
Ufficiale  delle  Comunita'  europee  del  30  luglio  1998, legge n.
213/1913),  ove  e'  previsto il divieto di utilizzazione di embrioni
umani a fini industriali o commerciali;
  Considerato   che   la   materia  della  procreazione  medicalmente
assistita   e'   attualmente   priva   di  una  specifica  disciplina
legislativa;
  Considerato che l'importazione di gameti o di embrioni umani, anche
per   l'incertezza   sull'applicazione   delle  richiamate  norme  di
prevenzione  della  trasmissione  dell'HIV/AIDS  e  di  altri  agenti
patogeni  nonche'  di  patologie geneticamente trasmesse, costituisce
potenziale rischio per la salute della donna e del nascituro;
  Considerato il potenziale uso improprio degli embrioni suscettibile
di verificarsi;
  Ravvisata  la  necessita'  di  salvaguardare  ulteriormente la vita
umana   nel   rispetto   delle  indicazioni  riconosciute  a  livello
internazionale;
  Rilevata la necessita' di adottare un provvedimento contingibile ed
urgente;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1.  Sono  vietate  l'importazione  e  l'esportazione  di  gameti  o
embrioni umani.
  2. La presente ordinanza ha efficacia fino al 31 dicembre 2001.
  La  presente ordinanza verra' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 luglio 2001
                                               Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei Conti il 1o agosto 2001
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 6 Sanita', foglio n. 72