MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

Comunicato  relativo  al  decreto  ministeriale  27 gennaio  2000  in
materia di revisione programmata dei medicinali
(GU n.190 del 17-8-2001)

    1.  La  primaria  finalita' della legge 14 ottobre 1999, n. 362 e
del relativo decreto 27 gennaio 2000 e' quella di valutare il livello
di  efficacia dei prodotti inclusi nel programma di revisione nonche'
la correttezza delle loro indicazioni.
    Con  il  citato  decreto  di attuazione, la Commissione unica del
farmaco ha indicato le motivazioni per le quali i prodotti sono stati
inseriti nel programma:
      A. Specialita' medicinali per le quali si richiede una verifica
della adeguatezza complessiva dei dati di efficacia.
      B.  Specialita'  medicinali per le quali si richiede un riesame
delle indicazioni terapeutiche.
      C.  Specialita'  medicinali  a  piu' componenti per le quali si
richiede una verifica della congruita' della formulazione.
    Nel differenziare i medicinali nelle tre categorie sopraelencate,
la  Commissione  ha  voluto  orientare  le  aziende  su quale tipo di
documentazione  o  di modifica indirizzarsi. La Commissione unica del
farmaco  ha  voluto  pertanto  fornire  alle  aziende  una "chiave di
lettura" volta a razionalizzare la valenza dei prodotti in questione.
    In   alcuni   casi   sara'   infatti  sufficiente  modificare  la
formulazione  (composizione  in  principi  attivi);  in  altri  sara'
opportuno  proporre  una  limitazione delle indicazioni terapeutiche,
scegliendo  quelle  maggiormente  documentate;  in  altri casi ancora
sara'  invece  necessario  documentare  l'adeguatezza complessiva dei
dati  di  efficacia. Per quest'ultimo caso, che appare sicuramente il
piu'  impegnativo  tra  quelli  descritti,  sebbene l'aspettativa sia
quella  di  acquisire dati sostanziali di efficacia per l'indicazione
attualmente  prevista,  la Commissione unica del farmaco, quando cio'
non   fosse  possibile,  potra'  accettare  che  la  revisione  possa
concludersi   con   una   adeguata  rimodulazione  delle  indicazioni
terapeutiche purche' venga fornita idonea documentazione a sostegno.
    In  linea  di  principio,  l'obiettivo  primario del programma di
revisione  della Commissione unica del farmaco e' rappresentato dalla
rimodulazione  delle  indicazioni  sia  sotto  il profilo qualitativo
(patologia/e  bersaglio  e  benefici previsti su di essa/e) sia sotto
quello   quantitativo  (numero  e  varieta'  delle  stesse),  tenendo
comunque conto della natura dei singoli prodotti.
    Ovviamente,  nei  casi  in cui la documentazione presentata fosse
giudicata  insufficiente,  la  Commissione  unica  del farmaco potra'
proporre  e la Direzione generale per la valutazione dei medicinali e
la   farmacovigilanza   attivare  la  procedura  di  revoca  prevista
dall'art.  14  del decreto legislativo n. 178/1991. In tale decisione
sara'  considerato  primariamente  il  rapporto beneficio/rischio del
prodotto,  laddove  un  beneficio  scarso  o assente in una patologia
seria  comporta  comunque  il  rischio  connesso  con una aspettativa
terapeutica infondata.
    2.  Nel  richiedere  documentazione  integrativa alle aziende per
farmaci  oggetto  di  revisione,  la Commissione unica del farmaco ha
privilegiato  l'invio  di  documentazione bibliografica ritenendo che
nella  maggioranza  dei  casi risultati di studi clinici (o rassegne)
pubblicati  in  riviste  internazionali  o  la citazione dei prodotti
interessati  su  testi  accreditati  di  farmacologia o terapia possa
costituire  elemento  sufficiente  per consentire una valutazione dei
singoli medicinali.
    Nell'elencare  le  varie  tipologie  di  documentazione richiesta
lettere  a),  b),  c),  e  d)  del  punto  5 dell'allegato al decreto
ministeriale  27 gennaio  2000,  la  Commissione  ha  voluto indicare
possibilita' alternative e non necessariamente cumulative.
    Cio'  significa  che una risposta soddisfacente ad una sola delle
richieste  previste alle sopraelencate lettere a), b), c) e d) potra'
gia' consentire la conferma dell'A.I.C. deI prodotto in revisione. La
tipologia  della documentazione, comunque, va vista in relazione alla
rilevanza  della  patologia  bersaglio  e  dei  benefici  su  di essa
prospettati,  risultando  necessarie  evidenze  robuste a sostegno di
benefici terapeutici ambiziosi.
    La  presentazione di eventuali risultati di studi clinici di tipo
controllato  e  randomizzato,  non ancora pubblicati, rappresenta una
delle  tipologie  di  documentazione richiesta dalla Commissione. Per
quanto  riguarda tale aspetto e' opportuno precisare che, nel caso in
cui  le  aziende  avessero,  al  momento  della scadenza dei termini,
ancora  in  corso studi clinici, la Commissione unica del farmaco non
esclude, a richiesta motivata da parte dell'azienda, di consentire il
completamento  delle  sperimentazioni  al  fine  di  disporre di dati
completi sui quali basare la propria valutazione scientifica.