COMUNE DI SALERNO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001
(GU n.202 del 31-8-2001)

    Il  comune  di  Salerno  ha adottato il 13 marzo 2001 la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
    (Omissis).
    1.  (Omissis)  la  deliberazione  di  giunta comunale n. 1642 del
6 dicembre e' modificata ed integrata nel senso che, per l'anno 2001,
le  aliquote  I.C.I. sono fissate nelle misure percentuali cosi' come
di seguito indicate:
      a)  aliquota  ridotta del 6,2 per mille in favore delle persone
fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative edilizie, a
proprieta'  indivisa,  residenti nel comune, per l'unita' immobiliare
direttamente  adibita  ad  abitazione  principale.  Tale  aliquota si
estende   anche  alle  pertinenze,  ovvero  alle  unita'  immobiliari
classificate  o  classificabili  nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7,  destinate  ed  effettivamente  utilizzate  in  modo  durevole a
servizio  delle  unita'  immobiliari adibite ad abitazione principale
delle persone fisiche;
      b)  aliquota  ridotta  del  6,5  per  mille,  per  i fabbricati
ricompresi nelle seguenti categorie catastali:
        A2 - abitazioni di tipo civile;
        A3 - abitazioni di tipo economico;
        A4 - abitazioni di tipo popolare;
        A5 - abitazioni di tipo ultra popolare;
        A6 - abitazioni di tipo rurale.
      Concessi  in locazione con contratti stipulati in conformita' a
quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998;
      c) confermare l'aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare
al  valore di tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati nei
precedenti punti a) e b);
    2.  Stabilire  che,  limitatamente all'unita' immobiliare adibita
dal soggetto passivo ad abitazione principale, la detrazione prevista
viene fissata anche per l'anno 2001 in L. 200.000.
    3.  Stabilire che, relativamente all'aliquota ridotta del 6,5 per
mille  di  cui  al  precedente  punto  1),  lettera  b),  i  soggetti
interessanti  dovranno  presentare  al  comune  di Salerno - servizio
I.C.I.  -  nei  termini  di  scadenza  previsti  dalla  legge  per la
presentazione    della    dichiarazione    I.C.I.,    una   specifica
istanza/dichiarazione. Da tale istanza/dichiarazione dovranno potersi
individuare  tutti i dati necessari, ovvero quelli catastali e quelli
identificativi  del  contratto  di  locazione stipulato, ivi compresi
quelli relativi alla registrazione dello stesso.
    Tale  aliquota  sara'  applicata,  per  anno  solare,  in  misura
proporzionale ai mesi dell'anno nei quali si e' protratta l'efficacia
dei  singoli  contratti di locazione in questione. A tal fine il mese
durante il quale l'efficacia del contratto si e' protratta per almeno
quindici giorni e' computato per intero.
    (Omissis).
    Avvertenza:  la  presente  deliberazione  sostituisce  quella del
6 dicembre  2000 gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 92 alla
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001, pag. 72, prima colonna.