COMUNE DI PIZZALE

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001
(GU n.202 del 31-8-2001)

    Il  comune  di  Pizzale  (Pavia)  ha adottato il 1o marzo 2001 la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001.
    (Omissis).
    Tabella   per   le  maggiore  detrazioni  per  la  determinazione
dell'I.C.I.   -   Imposta   comunale  sugli  immobili,  per  l'unita'
immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  per  l'anno  2001 e
modalita' di applicazione.

              tabella detrazioni abitazione principale


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COMPONENTI                          DETRAZIONI
  NUCLEO              L. 350.000      L. 300.000      L. 250.000
 FAMILIARE             1ª fascia       2ª fascia      3ª fascia
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                                 REDDITI COMPLESSIVI
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1 persona              9.000.000     10.698.000        12.481.000
2 persone             14.710.000     17.653.000        20.595.000
3 persone             18.900.000     22.680.000        26.460.000
4 persone             22.700.000     27.100.000        31.560.000
5 persone             26.300.000     31.500.000        36.820.000
6 persone             29.800.000     40.000.000        46.500.000

    N.B.   Le   fasce  e  le  relative  detrazioni  sono  determinate
associando   il  numero  dei  componenti  il  nucleo  familiare  e  i
rispettivi redditi complessivi.

                      Modalita' di applicazione
    1.  Le maggiori detrazioni sono applicate alle unita' immobiliari
classificate  nelle  categorie  A/3  -  A/4  - A/5 - aventi un valore
catastale  non  superiore a L. 50.000.000 (cinquantamilioni), adibite
ad abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini:
      pensionati;
      coniuge a carico di pensionati;
      disoccupati  (per  almeno  sei mesi nell'anno 2000 regolarmente
iscritti nelle liste di collocamento);
      lavoratori  posti  in  cassa  integrazione o in mobilita' (tali
anche per almeno sei mesi nell'anno 2000);
      portatore  di  handicap  con  attestato  di  invalidita' civile
superiore al 70%;
      contribuente nel cui nucleo familiare sia presente un portatore
di handicap con attestato di invalidita' civile superiore al 70% o un
anziano non autosufficiente certificato dall'A.S.L. Pavia.
    2.  Il  reddito del nucleo familiare e' costituito dall'ammontare
dei  redditi  (imponibili)  complessivi,  considerati  ai  fini IRPEF
(anche se non dichiarati con modello 730 o 740) e conseguiti dai suoi
componenti nell'anno solare precedente cui si riferisce l'imposta.
    3.   Si  esclude  del  benificio  dell'ulteriore  detrazione  per
l'abitazione  principale  i  proprietari  o  titolari  di  diritto di
usufrutto,  uso  o  abitazione,  qualora  essi  o altri componenti il
nucleo familiare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto,
uso o abitazione su altri immobili (terreni, fabbricati, box) o quote
di  immobili  (ad  esclusione  del  box di pertinenza dell'abitazione
principale).
    4.  E'  considerata  abitazione  principale, l'unita' immobiliare
posseduta  a  titolo  di  proprieta'  o  di  usufrutto da persone che
acquisiscono  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o sanitari a
seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti
locata.
    5.  Per  usufruire  della  maggiore detrazione occorre presentare
specifica richiesta compilando l'apposito modulo da consegnare presso
l'uffici del comune di Pizzale entro il 15 giugno 2001.
    (Omissis).
    Avvertenza:   la   presente   deliberazione  integra  quella  del
9 febbraio 2001 gia' pubblicata nel supplemento ordinario n. 107 alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del  4 maggio  2001,  pag. 53,  seconda
colonna.