MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

Autorizzazione   all'immissione   in   commercio   della  specialita'
medicinale per uso umano "Bacibac"
(GU n.204 del 3-9-2001)

          Estratto decreto A.I.C. n. 514 del 26 luglio 2001
    E'  autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BACIBAC
nelle  forme  e  confezioni:  "1,2 g compresse rivestite con film" 12
compresse.
    Titolare  A.I.C.: Max Farma S.r.l., con sede legale in Castel San
Giorgio  -  Salerno,  via  Conforti,  42,  Italia,  codice fiscale n.
01393930019.
    Confezioni  autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi
dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
      "1,2  g  compresse rivestite con film" 12 compresse - A.I.C. n.
034490019 (in base 10) 10WKP3 (in base 32);
      forma farmaceutica: compresse rivestite con film;
      classe:  "A" il prezzo sara' determinato ai sensi dell'art. 70,
comma  4  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione
della  dichiarazione  della  societa' titolare dell'A.I.C. attestante
che  il  medicinale in questione non e' coperto da alcun brevetto, di
cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
      classificazione  ai fini della fornitura: medicinale soggetto a
prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);
      validita'  prodotto  integro:  trentasei  mesi  dalla  data  di
fabbricazione.
    Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l., via Tiburtina, 1004, Roma.
    Composizione:   ogni  compressa  rivestita  con  film  da  1,2  g
contiene:
      principio attivo: bacampicillina cloridrato g 1,2;
      eccipienti:   lattosio,  cellulosa  microcristallina,  magnesio
starato, idrossipropil-metilcellulosa, polietlenglicole 6000, titanio
biossido,  talco  (nelle  quantita'  indicate nella documentazione di
tecnica farmaceutica acquisita agli atti).
    Indicazioni terapeutiche: la bacampicillina e' risultata efficace
nella terapia di una varieta' di infezioni causate da ceppi sensibili
di batteri Gram-positivi e Gram-negativi, in particolare:
      infezioni  dell'apparato  respiratorio  superiore  e inferiore,
sostenute   da   ceppi   sensibili  di  pneumococchi,  streptococchi,
stafilococchi con penicillinasi-produttori ed H.Influenzae;
      infezioni  dell'apparato  genito-urinario,  sostenute  da ceppi
sensibili     di     E.Coli,    enterococchi,    stofilococchi    non
penicillinasi-produttori, P. Mirabilis e N. Gonorrhoeae;
      infezioni  della  pelle e dei tessuti molli, sostenute da ceppi
sensibili     di    stafilococchi    non    penicillinasi-produttori,
streptococchi ed enterococchi;
      infezioni   intestinali   da  ceppi  sensibili  di  Shigella  e
Salmonella (inclusa la S. Typhosa);
      infezioni  odontostomatologiche  acute  e croniche sostenute da
germi sensibili.
    Decorrenza  di  efficacia  del  decreto:  dalla  data  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.