COMUNE DI PORDENONE

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001
(GU n.204 del 3-9-2001)

    Il  comune  di  Pordenone  ha  adottato  il  22  dicembre 2000 la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
      1)   di   mantenere,   per  l'anno  2001,  le  aliquote  I.C.I.
attualmente in vigore e pertanto:
        a) l'aliquota  del  7 per mille per unita' abitative tenute a
disposizione  o  non  locate  (sfitte),  ad eccezione di quelle i cui
proprietari  dichiarino  un  reddito  annuo lordo non superiore ai 30
milioni   (desumibile  dall'ultimo  mod.  UNICO  o  CUD  o  da  altra
dichiarazione valida ai fini della denuncia sui redditi);
        b) l'aliquota  del  4  per  mille  per  le unita' immobiliari
adibite  ad  abitazione principale, nei casi previsti dal primo comma
dell'art.  5 del vigente regolamento comunale I.C.I.; in particolare,
nel  caso  di cui al punto d): abitazione concessa in uso gratuito al
coniuge  ed  ai  parenti  fino al quarto grado, la circostanza dovra'
risultare   da   apposita  dichiarazione  di  comodato  (utilizzando,
preferibilmente,  il  modulo  predisposto  dal  comune) da presentare
entro il 30 novembre 2001; la dichiarazione non e' necessaria qualora
sia  stata  gia'  presentata  per  gli  anni  1999  o  2000; adeguata
documentazione dovra' pure essere presentata, entro lo stesso termine
del  20 novembre  2001, per i casi contemplati ai punti b), c), ed e)
della norma sopra richiamata;
        c) l'aliquota  del 4,5 per mille per tutti gli altri immobili
(fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), comprese:
          le   unita'   abitative   locate   con  regolare  contratto
(l'aliquota del 4,5 per mille compete proporzionalmente al periodo di
locazione);
          le  unita' abitative non locate (sfitte) per le quali siano
in  atto  lavori di manutenzione straordinaria, purche' i proprietari
dimostrino l'impossibilita' di locazione per l'anno d'imposta, previa
presentazione    di    adeguata   documentazione   (autodichiarazione
riportante  gli  estremi dell'autorizzazione o concessione edilizia o
della  denuncia  di  inizio  attivita).  L'aliquota del 4,5 per mille
compete  per  il  periodo  compreso  fra la data di inizio lavori, se
posteriore  al 1o gennaio 2001, e fino alla data di fine lavori o del
rilascio del certificato di abitabilita', se anteriore al 31 dicembre
2001;
      2) di stabilire che per un periodo massimo di centoventi giorni
dalla  data  di acquisto dell'immobile o del rilascio del certificato
di  abitabilita',  il  contribuente possa fruire, a seconda dei casi,
dell'aliquota  ordinaria  (4,5  per mille) o di quella per abitazione
principale  (4  per  mille) anziche' essere assoggettato all'aliquota
del  7  per  mille  prevista  per  le  abitazioni  sfitte. Entro tale
termine,  tuttavia, ove l'interessato non provveda, nel primo caso, a
locare   l'immobile,  nel  secondo  caso  a  trasferirvi  la  propria
residenza   e   stabilirvi   la   propria  dimora,  lo  stesso  sara'
assoggettato  all'aliquota  del  7  per mille fin dal primo giorno di
possesso;
      3)  di  riconfermare  in  L. 200.000 la detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale.
    (Omissis).