COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001
(GU n.204 del 3-9-2001)

    Il  comune di Travaco' Siccomario (Pavia) ha adotatto la seguente
deliberazione   in   materia   di   determinazione   delle   aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis)
      1)  aliquota  I.C.I.  anno  2001:  unica  per ogni tipologia di
immobile: 6 per mille;
      2)  detrazione  per  abitazione principale del soggetto passivo
I.C.I.: massimo L. 210.000 annue.
              CASI PARTICOLARI CHE DANNO DIRITTO AD UNA
           DETRAZIONE MAGGIORE: PER CATEGORIE A3, A4, A5 E
                               A6 (1)
               (1) Le restanti categorie sono escluse

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   Tipologia soggetto passivo e di        |
    reddito del nucleo familiare          |  Importo detrazione
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Pensionati/coniugi a carico di pensionati |  Numero componenti
  cassintegrati, disoccupati/lavoratori   |   nucleo familiare
   in mobilità, portatori di handicap     |-----------------------
                                          | 1 persona | 2 persone
                                          |           |  e oltre
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fino a L. 10.700.000                      |L. 400.000 | L. 450.000
da L. 10.700.001 fino a L. 12.500.000 (*) |L. 350.000 | L. 400.000
da L. 12.500.001 fino a L. 17.700.000 (*) |L. 300.000 | L. 350.000
da L. 17.700.001 fino a L. 20.600.000 (*) |L. 250.000 | L. 300.000
    (*)  Nel  caso  di  nuclei  familiari  con  presenza  di soggetti
portatori  di  handicap, i suddetti limiti massimi di reddito vengono
aumentati di L. 3.000.000
      3) aliquota fissa differenziata fissata al 4 per mille a favore
di  proprietari  che  eseguano interventi volti al recupero di unita'
immobiliari   inagibili  o  interventi  finalizzati  al  recupero  di
immobili  di  interesse  artistico  o  architettonico localizzati nei
centri  storici,  ovvero  volti  alla  realizzazione di autorimesse o
posti  auto  anche  pertinenziali  oppure all'utilizzo di sottotetti,
dando  atto  che  tale  aliquota agevolata e' applicata limitatamente
alle  unita'  immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata
di  tre  anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, della legge n.
449/1997).
    (Omissis).