COMUNE DI VALBONDIONE

COMUNICATO

Determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.), per l'anno 2001
(GU n.204 del 3-9-2001)

    Il  comune  di  Valbondione  (Bergamo) ha adottato il 24 febbraio
2001  la  seguente  deliberazione  in materia di determinazione delle
aliquote  dell'imposta  comunale  sugli immobili (I.C.I.), per l'anno
2001:
    (Omissis).
    1.  Di  stabilire  per l'anno 2001 l'aliquota unica per l'imposta
comunale  sugli  immobili  del  7  per mille per la generalita' degli
immobili e contribuenti.
    2.   Di   rideterminare,  per  l'anno  2001,  la  detrazione  per
l'abitazione  principale  agli  effetti  dell'imposta  comunale sugli
immobili (I.C.I.) in L. 400.000, alle seguenti condizioni:
      devono essere soddisfatte contemporaneamente:
        possesso  di  unico  immobile  adibito esclusivamente a prima
casa, compresi i relativi servizi (box, lavanderia, ecc.);
        reddito  da  immobili  (fabbricati e terreni) non superiore a
L. 1.000.000;
      particolari  situazioni di carattere sociale ai sensi dell'art.
15,  comma  6,  della  legge  n.  537/1993,  debitamente documentate,
individuandole  nella  seguente  tipologia:  cittadini, residenti nel
comune,   che  rientrino  nella  categoria  degli  indigenti  al  cui
mantenimento il comune stesso sia tenuto ai sensi di legge.
    3.  Di  dare  atto  che,  ai  sensi  del primo comma, lettera b),
dell'art.  2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta
comunale  sugli  immobili "...b) per abitazione principale si intende
quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed
i  suoi  familiari  dimorano abitualmente, in riferimento ai seguenti
casi:
      abitazione di proprieta' del soggetto passivo;
      abitazione   usata   dai  soci  delle  cooperative  edilizie  a
proprieta' indivisa;
      alloggio  regolarmente  assegnato  da  Istituto  autonomo  case
popolari;
      abitazione  concessa in uso gratuito (con contratto debitamente
registrato)  dal possessore ai suoi familiari (parenti in linea retta
di primo grado con famiglia);
      abitazione  posseduta  a titolo di proprieta' o di usufrutto da
soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto
di  ricovero  o  sanitario permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata".
    (Omissis).