MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 6 agosto 2001 

Modifiche  al  decreto  7  gennaio  2000  in  materia di sorveglianza
epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.
(GU n.209 del 8-9-2001)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000, recante
Sistema  nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia
spongiforme bovina e successive modifiche;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 29 settembre 2000
recante  misure  sanitarie  di  protezione  contro  le  encefalopatie
spongiformi trasmissibili e successive modifiche;
  Vista  l'ordinanza del Ministro della sanita' 27 marzo 2001 recante
misure  sanitarie  di  protezione contro le encefalopatie spongiformi
trasmissibili e successive modifiche;
  Visto  il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione,
il  controllo  e  l'eradicazione  di alcune encefalopatie spongiformi
trasmissibili,  come integrato dai regolamenti (CE) n. 1248/2001 e n.
1326/2001  della  Commissione  europea  recanti misure transitorie in
materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili;
  Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, recante conversione in legge,
con  modificazioni,  del  decreto-legge  21 novembre 2000, n. 335, in
materia   di   misure   per   il   potenziamento  della  sorveglianza
epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;
  Tenuto conto del decreto-legge, in via di approvazione, di modifica
della  legge 19 gennaio 2001, n. 3, con il quale, in applicazione del
principio di una maggiore precauzione a garanzia della massima tutela
della salute del consumatore, si abbassa l'eta' a partire dalla quale
devono   essere   effettuati  i  test  rapidi  sugli  animali  bovini
macellati;
  Considerato  il  parere espresso dall'Istituto superiore di sanita'
in data 1o agosto 2001;
  Ritenuto opportuno modificare il decreto del Ministro della sanita'
7 gennaio 2000 e successive modifiche, per tenere conto espressamente
delle  misure  sanitarie relative all'obbligo dell'eliminazione degli
organi  a  rischio da tutti i bovini di determinate eta' adottate con
la  citata  ordinanza  del  Ministro  della sanita' 27 marzo 2001 del
divieto di alimentare gli animali della specie bovina con proteine di
origine    animale    non   consentite,   nonche'   dell'obbligo   di
sottoposizione al test rapido per BSE di bovini di determinate eta';
                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  L'art. 7 del decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000,
citato in premessa, e' modificato nel seguente modo:
    a) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
    "2.  Nel  caso in cui, a seguito dei controlli di cui al comma 1,
si   accerta   che   in   allevamento   siano  stati  utilizzati  per
l'alimentazione  di  animali  delle  specie bovina e bufalina mangimi
contenenti  proteine  animali  trasformate derivate da mammiferi, sul
registro  di  stalla  deve essere riportata, con riguardo ai capi che
hanno  avuto  accesso  ai  mangimi  in  questione,  l'indicazione  di
"animale a rischio per BSE . Gli animali in questione sono sottoposti
obbligatoriamente  al  campionamento  di  cui all'art. 9, nel caso si
tratti di capi di eta' superiore ai ventiquattro mesi";
    b) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
    "3.  Le  disposizioni  di cui al comma 2, si applicano anche agli
animali  delle  specie  bovina  e  bufalina  degli allevamenti di cui
all'art.  5  con  riguardo ai capi che hanno avuto accesso ai mangimi
contenenti proteine animali trasformate derivate da mammiferi".
  Il   presente   decreto,  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 6 agosto 2001
                                                 Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanita', foglio n. 169