N. 828 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 2000

Ordinanza  emessa  il  10  novembre 2000 dal tribunale di Treviso nel
procedimento  civile  vertente  tra  Andreazza  Giancarlo  ed altri e
FF.SS. S.p.a. ed altro

Infortuni   sul  lavoro  e  malattie  professionali  -  Assicurazione
obbligatoria - Esposizione ultradecennale all'amianto - Rivalutazione
del  periodo assicurativo con moltiplicazione per il coefficiente 1,5
-   Applicabilita'   del  beneficio  ai  lavoratori  delle  FF.SS.  -
Esclusione  secondo  il  giudice  rimettente,  almeno  per il periodo
anteriore  al  1o  gennaio  1996  (data  di passaggio all'INAIL della
gestione  della  assicurazione  contro  le  malattie per i dipendenti
FF.SS.) - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee.
- Legge   27  marzo  1992,  n. 257,  art.  13,  comma  8  (modificato
  dall'art. 1, legge 4 agosto 1993, n. 271).
- Costituzione, art. 3.
(GU n.3 del 17-1-2001 )
                        IL GIUDICE DEL LAVORO
    A   scioglimento  della  riserva  nella  causa  R.G.  n. 279/2000
  promossa  da  Andreazza + 58 contro FF.SS. S.p.a. e Inps, rileva in
  fatto:
    i  ricorrenti,  tutti  dipendenti  delle  FF.SS.  S.p.a assegnati
  all'impianto  deposito  locomotive in Treviso e in altre citta' con
  mansioni  varie,  esponevano  di  essere stati esposti per oltre un
  decennio all'amianto nel luogo di lavoro e chiedevano accertarsi il
  loro  diritto al beneficio previdenziale di cui all'art. 13 comma 8
  della  legge  n. 257/1992.  Precisavano  che le FF.SS. pur soggette
  alla  assicurazione  obbligatoria  di  cui al d.P.R. 1124/1965, non
  erano obbligate al pagamento dei contributi supplementari all'lnail
  per  l'esposizione  all'amianto  fino  al  31 dicembre  1995 e alla
  entrata  in vigore della legge n. 515/1995 che, al suo art. 4 comma
  14,   disponeva   il   passaggio   della  gestione  della  relativa
  assicurazione  all'Inail  ma  che, comunque, sia l'Inps che l'Inail
  avevano  precisato,  con le circolari rispettivamente n. 124/1994 e
  252/1995,  come  il beneficio de quo andasse riconosciuto anche nei
  casi  in  cui  il premio supplementare contro l'asbestosi non fosse
  stato  pagato  dall'azienda  datrice  di  lavoro  perche'  omesso o
  perche' non dovuto.
    Si  costituiva la FF.SS. S.p.a. eccependo la applicabilita' della
  legge n. 257/1992 esclusivamente ai lavoratori dipendenti impiegati
  nel settore privatistico ed iscritti all'A.G.O. gestita dall'Inps e
  non  quindi  ai  ricorrenti  che,  all'epoca dell'entrata in vigore
  della  legge in oggetto, erano iscritti al Fondo pensioni istituito
  con legge n. 418/1908 e cio' nonostante l'eventuale iscrizione (per
  i  periodi  oggetto  della  domanda  di accertamento del diritto al
  beneficio   di  cui  alla  legge  n. 257/1992)  alla  assicurazione
  obbligatoria  contro  le malattie da esposizione ad amianto gestita
  dall'Inail  (nel  caso  delle F.S. S.p.a. a far data dal 1o gennaio
  1996).
    Concludeva  formulando  diverse  eccezioni  in rito e in merito e
  chiedendo il rigetto della domanda.
    Si  costituiva  anche  l'Inps  rilevando  il  proprio  difetto di
  legittimazione   passiva  essendo  tutti  i  ricorrenti  assicurati
  (all'epoca   dei  fatti)  presso  il  Fondo  speciale  gestito  dal
  Ministero del tesoro.
    All'udienza   dell'8 novembre  2000  il  giudice  del  lavoro  si
  riservava in ordine alla legittimita' costituzionale della norma in
  esame.
    Si osserva in diritto:
    L'art. 13,  comma  8,  della  legge  n. 257/1992  come modificato
  dall'art. 1  della  legge n. 271/1993 recita: "Per i lavoratori che
  siano  stati  esposti  all'amianto per un periodo superiore a dieci
  anni,   l'intero   periodo  lavorativo  soggetto  all'assicurazione
  obbligatoria   contro   le   malattie  professionali  derivanti  da
  esposizione  all'amianto,  gestita  dall'Inail, e' moltiplicato, ai
  fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5." La
  interpretazione  letterale  di tale norma impone la conclusione che
  il  beneficio  de  quo  sia  riservato  ai lavoratori dipendenti da
  aziende  private  e  non sia estensibile ai dipendenti della FF.SS.
  S.p.a.  (quanto  meno  per il periodo antecedente l'1o gennaio 1996
  data in cui la gestione dell'assicurazione contro le malattie per i
  dipendenti delle FF.SS. passo' all'lnail). A tale conclusione porta
  non  solo  il  riferimento  al  periodo  lavorativo  soggetto  alla
  assicurazione  obbligatoria  contro  le malattie da amianto gestita
  dall'Inail,  ma  anche  l'intero  contesto  dell'articolo in esame.
  Infatti  il  successivo  comma  10  impone  alle  imprese (private)
  l'obbligo  di  versare  all'lnps (gestione di cui all'art. 37 della
  legge  9 marzo  1989  n. 88  per  i  dipendenti da tali imprese) un
  contributo   per   ogni   suo   dipendente  che  abbia  fruito  del
  pensionamento  anticipato.  Pertanto  si deve ritenere che la norma
  riguardi  esclusivamente  ai lavoratori iscritti alla assicurazione
  generale   obbligatoria   per   l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i
  superstiti  gestita  dall'lnps e non anche i lavoratori iscritti ad
  altri Fondi pensione e, in particolare, al Fondo pensione istituito
  con  legge  n. 418/1908  per  i  ferrovieri  cui i ricorrenti erano
  iscritti  alla  data di entrata in vigore della legge n. 257/1992 e
  fino   al  28 febbraio  2000.  Solo  dall'1o marzo  2000  la  legge
  n. 488/1999  art. 43 ha disposto la soppressione del Fondo pensioni
  del  personale  FF.SS.  e  la istituzione presso l'Inps di apposito
  Fondo speciale.
    Da tale necessaria interpretazione dell'art. 13 comma 8 emerge il
  dubbio  di costituzionalita' della norma con riferimento all'art. 3
  della   Costituzione   in   quanto   con   essa  si  introduce  una
  irragionevole  disparita'  di trattamento tra lavoratori dipendenti
  di imprese private e lavoratori dipendenti di imprese non private a
  fronte   di  una  identica  situazione  di  prolungata  esposizione
  all'amianto.
    La   rilevanza   della   questione   di  costituzionalita'  nella
  controversia  in  esame  emerge  dal  fatto  che la interpretazione
  letterale   e   sistematica   dell'art. 13   comma  8  della  legge
  n. 257/1992 comporta la esclusione dei ricorrenti dal godimento dei
  benefici  contributivi ivi previsti per l'intero periodo lavorativo
  soggetto  alla  esposizione  all'amianto o quanto meno, per la gran
  parte di esso.
                              P. Q. M.
    Il  giudice  del  lavoro,  visti gli artt. 23 legge 11 marzo 1953
  n. 87 e 295 c.p.c.,
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto
  con  l'art. 3  della  Costituzione,  la  questione  di legittimita'
  costituzionale  dell'art. 13  comma  8 della legge n. 257/1992 come
  modificato  dall'art. 1 della legge n. 271/1993, nella parte in cui
  non   prevede  l'applicabilita'  del  beneficio  pensionistico  ivi
  contemplato ai lavoratori dipendenti delle FF.SS. S.p.a.
    Sospende il giudizio in corso.
    Dispone   la   immediata   trasmissione  degli  atti  alla  Corte
  costituzionale  e  manda  alla  Cancelleria  per  la notifica della
  presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio
  dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Treviso, addi' 10 novembre 2000.
                   Il giudice del lavoro: Ferretti
01C0006