N. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 2000

Ordinanza emessa il 22 settembre 2000 dal GUP dal tribunale di Savona
nel procedimento penale a carico di Negro Amedeo Walter ed altro

Processo   penale  -  Giudizio  abbreviato  -  Richiesta  subordinata
all'esperimento  di  attivita'  di integrazione probatoria - Esame di
imputato   nel   medesimo  procedimento,  giudicato  separatamente  -
Esercizio  della facolta' di non rispondere - Possibilita' di provare
la colpevolezza dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese nel
corso delle indagini preliminari - Disparita' di trattamento rispetto
all'esercizio  in  dibattimento  della  facolta'  di non rispondere -
Lesione  del  principio  del  contraddittorio  nella formazione della
prova.
- Cod. proc. pen., art. 438, comma 5 e 442, comma 1-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 111, quarto comma.
(GU n.4 del 24-1-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    In data 9 marzo 2000 il P.M. chiedeva l'emissione del decreto che
  dispone  il  giudizio  nei  confronti di Terzi Alberto in ordine al
  reato di cessione continuata di cocaina a Bertolotto Antonello e di
  Negro  Amedeo  Walter  in ordine ai reati di cessione continuata di
  hashish  a  Viola  Maurizio  e  di cessione continuata di cocaina a
  Bertolotto Antonello.
    All'udienza  preliminare del 27 marzo 2000 Terzi Alberto chiedeva
  la  definizione  del  processo  allo  stato  degli atti subordinato
  all'esame  di  Viola  Maurizio  e  Negro Walter chiedeva l'esame di
  Viola  Maurizio  e  Bertolotto  Antonello,  entrambi  imputati  nel
  medesimo processo, giudicati separatamente.
    Il  giudice,  ritenuta  l'integrazione  necessaria  ai fini della
  decisione,  in  quanto entrambi gli imputati avevano contestato nei
  loro  interrogatori la fondatezza delle accuse loro mosse dal Viola
  e dal Bertolotto - che costituivano per il Negro gli unici elementi
  a  carico  -  e  non  in  contrasto  con  l'economicita'  del rito,
  disponeva il rito abbreviato.
    Viola   Maurizio  e  Bertolotto  Antonello  si  avvalevano  della
  facolta' di non rispondere.
    All'esito  dell'udienza  preliminare il P.M. chiedeva la condanna
  del  Negro,  attesa la inequivocita' delle accuse mosse dal Viola e
  dal   Bertolotto   nel   corso  delle  indagini  preliminari,  atti
  utilizzabili  ai sensi dell'art. 442, 1 bis, c.p.p. e l'assoluzione
  del  Terzi  con motivazione dubitativa, atteso che le conversazioni
  intercettate,   di   contenuto   equivoco,   non   avevano  trovato
  significativo   conforto   nelle   dichiarazioni   accusatorie  del
  Bertolotto;  i  difensori  chiedevano  l'assoluzione degli imputati
  rilevando  la  inutilizzabilita',  ai  sensi  dell'art. 111, quarto
  comma  Cost., delle dichiarazioni del Viola e del Bertolotto che si
  erano volontariamente sottratti all'interrogatorio degli imputati.
    A  fronte dell'esercizio, da parte di Viola Maurizio e Bertolotto
  Antonello,  imputati  di  reato  connesso  che  avevano reso, nelle
  indagini preliminari, dichiarazioni accusatorie nei confronti degli
  odierni   imputati,  della  facolta'  di  non  rispondere,  occorre
  esaminare  se  sia  applicabile al rito abbreviato con richiesta di
  integrazione probatoria, la disposizione del quarto comma dell'art.
  111 della Costituzione che impedisce al giudice di ritenere provata
  la  colpevolezza  dell'imputato sulla base di dichiarazioni rese da
  chi  si  e'  sempre  sottratto  per libera scelta e volontariamente
  all'interrogatorio.
    E opportuno precisare che il Bertolotto ed il Viola non erano mai
  stati interrogati nel contraddittorio delle parti e che non vi sono
  elementi  che  possano  indurre  a  ritenere  che  la scelta di non
  rispondere sia stata determinata da condizionamenti esterni.
    L'art.  111  della  Costituzione  sancisce,  al  quarto comma, il
  principio del contraddittorio nella formazione della prova penale e
  riserva  -  al quinto comma - al legislatore ordinario di prevedere
  eccezioni  alla  formazione  della  prova in contraddittorio in tre
  ipotesi   specificamente   indicate,   tra  le  quali  il  consenso
  dell'imputato.
    E indubbio che la facolta' attribuita all'imputato di chiedere la
  definizione  del processo allo stato degli atti, ai sensi del primo
  comma  dell'art. 438 c.p.p. costituisca una deroga al principio del
  contraddittorio  con  la conseguenza della utilizzabilita' di tutti
  gli atti delle indagini preliminari.
    La   legge   16   dicembre   1999  n. 479  ha,  pero'  attribuito
  all'imputato  (art. 438,  quinto  comma,  c.p.p.)  la  ficolta'  di
  subordinare  la richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione
  probatoria  "ferma  restando la utilizzabilita' ai fini della prova
  degli  atti  indicati  nell'art. 432"  che  vengono  utilizzati dal
  giudice,  nella  deliberazione,  congiuntamente  agli atti compiuti
  dopo  la  chiusura delle indagini preliminari ed alle prove assunte
  nell'udienza  preliminare a seguito della richiesta di integrazione
  probatoria o d'ufficio.
    Le  disposizioni  degli  artt. 438  e  442 c.p.p., come novellati
  dalla legge 479/1999, dunque, pur offrendo all'imputato la facolta'
  di  ottenere  la  formazione di alcune prove in contraddittorio non
  prevedono  innovazioni  nel regime di valutazione degli elementi di
  prova  rispetto  alla  disciplina previgente con la conseguenza che
  se,  come  nel  caso  di  specie, l'imputato chiede di esaminare il
  dichiarante  ex  art. 210  c.p.p.  che lo accusa e questi si avvale
  della  facolta'  di  non  rispondere,  le dichiarazioni accusatorie
  precedentemente rese sono pienamente utilizzabili - e su di esse si
  puo'  fondare una sentenza di condanna - cosi' come lo sarebbero se
  l'imputato non avesse chiesto di esaminare il suo accusatore.
    La  questione  di  costituzionalita' degli artt. 438 e 442 c.p.p.
  nella  parte  in  cui  consentono al giudice di ritenere provata la
  responsabilita'   dell'imputato   in   base  a  dichiarazioni  rese
  dall'imputato    in    procedimento   connesso   che   si   sottrae
  volontariamente  all'esame  dell'imputato  o  del  suo difensore in
  riferimento  agli  artt. 111  e  3  della  Costituzione  non appare
  manifestamente infondata.
    Nel  costituzionalizzare  il  principio di formazione della prova
  nel  contraddittorio  il  legislatore  costituente  non  ha dettato
  alcuna  norma  relativa  al  regime  di utilizzazione e valutazione
  delle  prove  acquisite  in  contraddittorio  eccezion fatta per le
  dichiarazioni accusatorie rese da chi puo' avvalersi della facolta'
  di  non  rispondere  e  di  tale facolta' si avvalga se interrogato
  dall'imputato o dal suo difensore.
    Poiche',  come  si  e' rilevato, il principio di formazione della
  prova  in  contraddittorio puo' essere derogato in caso di consenso
  dell'imputato, occorre esaminare se la richiesta di rito abbreviato
  subordinata  all'esame  del  dichiarante  ex  art. 210 c.p.p. possa
  essere  apprezzata  come  consenso  all'utilizzazione  di tutti gli
  atti,  ivi  comprese le dichiarazioni precedentemente rese da colui
  che si chiede di esaminare.
    Il  legislatore  del  1999, al fine di favorire il ricorso a riti
  deflattivi,  ha  garantito  un contraddittorio pieno, assolutamente
  compatibile  con  l'economicita' del rito; ritiene, di conseguenza,
  questo   giudice   che   la  richiesta  di  esaminare  l'accusatore
  costituisca  esplicita manifestazione di volonta' di "non consenso"
  alla formazione di quell'elemento di prova senza contraddittorio.
    Se,  allora,  la  richiesta  non puo' avere altro significato che
  quella di assumere la prova in contraddittorio, ne deriva che se il
  dichiarante  si  sottopone  all'esame,  le  eventuali dichiarazioni
  difformi  rese  in  contraddittorio  saranno  valutate  dal giudice
  secondo  le  norme dettate dal codice di rito, ma se il dichiarante
  si   sottrae   volontariamente  all'esame  dovrebbe  applicarsi  il
  disposto   dell'art. 111,   quarto   comma,   seconda  parte  della
  Costituzione  che e', ormai, l'unica norma che indica al giudice le
  conseguenze del rifiuto di rispondere.
    Appare  opportuno evidenziare che la richiesta di contraddittorio
  e'   insita   in  qualsiasi  istanza  di  integrazione  probatoria,
  qualunque ne sia l'oggetto, ma il dubbio di costituzionalita' della
  scelta  del  legislatore ordinario del 1999 si pone soltanto per le
  dichiarazioni  dell'accusatore che si avvalga della facolta' di non
  rispondere  perche'  soltanto per questa ipotesi la valutazione del
  rifiuto e' operata dal legislatore costituente.
    Una  volta  ritenuto  che  la  richiesta di esame del dichiarante
  impone  l'applicazione  della  regola  di formazione della prova in
  contraddittorio, la scelta operata dagli artt. 438, quinto comma, e
  442,  1  bis,  c.p.p.  introduce  una  irragionevole  disparita' di
  trattamento,    circa    la    valutazione    delle   dichiarazioni
  precedentemente  rese,  a  seconda  che  il  rifiuto  di rispondere
  avvenga in dibattimento o nel corso del giudizio abbreviato.
    La  questione  di costituzionalita' e' rilevante in quanto questo
  giudice  puo'  procedere  ad una valutazione delle dichiarazione di
  Viola e Bertolotto solo se esse sono utilizzabili.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 231. 11/3/1953 n. 87;
    Dichiara:  rilevante  e non manifestamente infondata la questione
  di  costituzionalita'  degli  artt. 438,  quinto comma e 442, comma
  1-bis,  c.p.p.,  nella  parte in cui consentono che la colpevolezza
  dell'imputato possa essere provata sulla base di dichiarazioni rese
  da   chi   si   e'   volontariamente  sottratto  all'interrogatorio
  dell'imputato  o  del suo difensore, in riferimento agli artt. 111,
  quarto comma e 3 Cost.;
    Sospende  il  processo;  ordina  la  trasmissione degli atti alla
  Corte costituzionale;
    Ordina  la  notificazione della presente ordinanza agli imputati,
  al P.M. ed al Presidente del Consiglio dei ministri;
    Ordina  la  comunicazione  della presente ordinanza ai Presidenti
  dei due rami del Parlamento;
        Savona 22 settembre 2000.
            Il giudice dell'udienza preliminare: Fiumano'
01c0055