N. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 2000
Ordinanza emessa il 22 settembre 2000 dal GUP dal tribunale di Savona nel procedimento penale a carico di Negro Amedeo Walter ed altro Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta subordinata all'esperimento di attivita' di integrazione probatoria - Esame di imputato nel medesimo procedimento, giudicato separatamente - Esercizio della facolta' di non rispondere - Possibilita' di provare la colpevolezza dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Disparita' di trattamento rispetto all'esercizio in dibattimento della facolta' di non rispondere - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova. - Cod. proc. pen., art. 438, comma 5 e 442, comma 1-bis. - Costituzione, artt. 3 e 111, quarto comma.(GU n.4 del 24-1-2001 )
IL TRIBUNALE In data 9 marzo 2000 il P.M. chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di Terzi Alberto in ordine al reato di cessione continuata di cocaina a Bertolotto Antonello e di Negro Amedeo Walter in ordine ai reati di cessione continuata di hashish a Viola Maurizio e di cessione continuata di cocaina a Bertolotto Antonello. All'udienza preliminare del 27 marzo 2000 Terzi Alberto chiedeva la definizione del processo allo stato degli atti subordinato all'esame di Viola Maurizio e Negro Walter chiedeva l'esame di Viola Maurizio e Bertolotto Antonello, entrambi imputati nel medesimo processo, giudicati separatamente. Il giudice, ritenuta l'integrazione necessaria ai fini della decisione, in quanto entrambi gli imputati avevano contestato nei loro interrogatori la fondatezza delle accuse loro mosse dal Viola e dal Bertolotto - che costituivano per il Negro gli unici elementi a carico - e non in contrasto con l'economicita' del rito, disponeva il rito abbreviato. Viola Maurizio e Bertolotto Antonello si avvalevano della facolta' di non rispondere. All'esito dell'udienza preliminare il P.M. chiedeva la condanna del Negro, attesa la inequivocita' delle accuse mosse dal Viola e dal Bertolotto nel corso delle indagini preliminari, atti utilizzabili ai sensi dell'art. 442, 1 bis, c.p.p. e l'assoluzione del Terzi con motivazione dubitativa, atteso che le conversazioni intercettate, di contenuto equivoco, non avevano trovato significativo conforto nelle dichiarazioni accusatorie del Bertolotto; i difensori chiedevano l'assoluzione degli imputati rilevando la inutilizzabilita', ai sensi dell'art. 111, quarto comma Cost., delle dichiarazioni del Viola e del Bertolotto che si erano volontariamente sottratti all'interrogatorio degli imputati. A fronte dell'esercizio, da parte di Viola Maurizio e Bertolotto Antonello, imputati di reato connesso che avevano reso, nelle indagini preliminari, dichiarazioni accusatorie nei confronti degli odierni imputati, della facolta' di non rispondere, occorre esaminare se sia applicabile al rito abbreviato con richiesta di integrazione probatoria, la disposizione del quarto comma dell'art. 111 della Costituzione che impedisce al giudice di ritenere provata la colpevolezza dell'imputato sulla base di dichiarazioni rese da chi si e' sempre sottratto per libera scelta e volontariamente all'interrogatorio. E opportuno precisare che il Bertolotto ed il Viola non erano mai stati interrogati nel contraddittorio delle parti e che non vi sono elementi che possano indurre a ritenere che la scelta di non rispondere sia stata determinata da condizionamenti esterni. L'art. 111 della Costituzione sancisce, al quarto comma, il principio del contraddittorio nella formazione della prova penale e riserva - al quinto comma - al legislatore ordinario di prevedere eccezioni alla formazione della prova in contraddittorio in tre ipotesi specificamente indicate, tra le quali il consenso dell'imputato. E indubbio che la facolta' attribuita all'imputato di chiedere la definizione del processo allo stato degli atti, ai sensi del primo comma dell'art. 438 c.p.p. costituisca una deroga al principio del contraddittorio con la conseguenza della utilizzabilita' di tutti gli atti delle indagini preliminari. La legge 16 dicembre 1999 n. 479 ha, pero' attribuito all'imputato (art. 438, quinto comma, c.p.p.) la ficolta' di subordinare la richiesta di giudizio abbreviato ad un'integrazione probatoria "ferma restando la utilizzabilita' ai fini della prova degli atti indicati nell'art. 432" che vengono utilizzati dal giudice, nella deliberazione, congiuntamente agli atti compiuti dopo la chiusura delle indagini preliminari ed alle prove assunte nell'udienza preliminare a seguito della richiesta di integrazione probatoria o d'ufficio. Le disposizioni degli artt. 438 e 442 c.p.p., come novellati dalla legge 479/1999, dunque, pur offrendo all'imputato la facolta' di ottenere la formazione di alcune prove in contraddittorio non prevedono innovazioni nel regime di valutazione degli elementi di prova rispetto alla disciplina previgente con la conseguenza che se, come nel caso di specie, l'imputato chiede di esaminare il dichiarante ex art. 210 c.p.p. che lo accusa e questi si avvale della facolta' di non rispondere, le dichiarazioni accusatorie precedentemente rese sono pienamente utilizzabili - e su di esse si puo' fondare una sentenza di condanna - cosi' come lo sarebbero se l'imputato non avesse chiesto di esaminare il suo accusatore. La questione di costituzionalita' degli artt. 438 e 442 c.p.p. nella parte in cui consentono al giudice di ritenere provata la responsabilita' dell'imputato in base a dichiarazioni rese dall'imputato in procedimento connesso che si sottrae volontariamente all'esame dell'imputato o del suo difensore in riferimento agli artt. 111 e 3 della Costituzione non appare manifestamente infondata. Nel costituzionalizzare il principio di formazione della prova nel contraddittorio il legislatore costituente non ha dettato alcuna norma relativa al regime di utilizzazione e valutazione delle prove acquisite in contraddittorio eccezion fatta per le dichiarazioni accusatorie rese da chi puo' avvalersi della facolta' di non rispondere e di tale facolta' si avvalga se interrogato dall'imputato o dal suo difensore. Poiche', come si e' rilevato, il principio di formazione della prova in contraddittorio puo' essere derogato in caso di consenso dell'imputato, occorre esaminare se la richiesta di rito abbreviato subordinata all'esame del dichiarante ex art. 210 c.p.p. possa essere apprezzata come consenso all'utilizzazione di tutti gli atti, ivi comprese le dichiarazioni precedentemente rese da colui che si chiede di esaminare. Il legislatore del 1999, al fine di favorire il ricorso a riti deflattivi, ha garantito un contraddittorio pieno, assolutamente compatibile con l'economicita' del rito; ritiene, di conseguenza, questo giudice che la richiesta di esaminare l'accusatore costituisca esplicita manifestazione di volonta' di "non consenso" alla formazione di quell'elemento di prova senza contraddittorio. Se, allora, la richiesta non puo' avere altro significato che quella di assumere la prova in contraddittorio, ne deriva che se il dichiarante si sottopone all'esame, le eventuali dichiarazioni difformi rese in contraddittorio saranno valutate dal giudice secondo le norme dettate dal codice di rito, ma se il dichiarante si sottrae volontariamente all'esame dovrebbe applicarsi il disposto dell'art. 111, quarto comma, seconda parte della Costituzione che e', ormai, l'unica norma che indica al giudice le conseguenze del rifiuto di rispondere. Appare opportuno evidenziare che la richiesta di contraddittorio e' insita in qualsiasi istanza di integrazione probatoria, qualunque ne sia l'oggetto, ma il dubbio di costituzionalita' della scelta del legislatore ordinario del 1999 si pone soltanto per le dichiarazioni dell'accusatore che si avvalga della facolta' di non rispondere perche' soltanto per questa ipotesi la valutazione del rifiuto e' operata dal legislatore costituente. Una volta ritenuto che la richiesta di esame del dichiarante impone l'applicazione della regola di formazione della prova in contraddittorio, la scelta operata dagli artt. 438, quinto comma, e 442, 1 bis, c.p.p. introduce una irragionevole disparita' di trattamento, circa la valutazione delle dichiarazioni precedentemente rese, a seconda che il rifiuto di rispondere avvenga in dibattimento o nel corso del giudizio abbreviato. La questione di costituzionalita' e' rilevante in quanto questo giudice puo' procedere ad una valutazione delle dichiarazione di Viola e Bertolotto solo se esse sono utilizzabili.
P. Q. M. Visto l'art. 231. 11/3/1953 n. 87; Dichiara: rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' degli artt. 438, quinto comma e 442, comma 1-bis, c.p.p., nella parte in cui consentono che la colpevolezza dell'imputato possa essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi si e' volontariamente sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore, in riferimento agli artt. 111, quarto comma e 3 Cost.; Sospende il processo; ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la notificazione della presente ordinanza agli imputati, al P.M. ed al Presidente del Consiglio dei ministri; Ordina la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Savona 22 settembre 2000. Il giudice dell'udienza preliminare: Fiumano' 01c0055