N. 2 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 settembre 2000

Ordinanza  emessa  il  18  settembre  2000  dal  GUP dal tribunale di
Pordenone nel procedimento penale a carico di Matiussi Roldano

Circolazione   stradale  -  Guida  sotto  l'influenza  dell'alcool  -
Accertamento  dello  stato  di  ebbrezza  -  Facolta' degli agenti di
polizia  stradale  di  disporre  prelievi  ematici  sulla persona del
conducente   -  Mancata  previsione  -  Irragionevole  disparita'  di
trattamento   rispetto  alla  guida  sotto  l'influenza  di  sostanze
stupefacenti - Contrasto con il principio secondo cui la legge regola
i   casi   in   cui  la  formazione  della  prova  non  ha  luogo  in
contraddittorio per accertata impossibilita' di natura oggettiva.
- Codice  della  Strada  (d.lgs.  30  aprile 1992, n. 285), art. 186,
  comma 4.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 111, quinto comma (come modificato dalla
  legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).
(GU n.4 del 24-1-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Visti  gli  atti  ed esaminati i documenti del proc. pen. n. 4068
  RGNR,  n. 6877  RG-GIP  pendente  a  carico  di  Mattiussi Roldano;
  sentite   le   parti  ed  esaminate  le  conclusioni  dalle  stesse
  rassegnate all'esito della discussione,

                            O s s e r v a

    1.  -  I  fatti: verso le ore 5.00 del 18 aprile 1999, l'imputato
  Mattiussi  Roldano,  in  atti  generalizzato, percorreva la s.s. 13
  "Pontebbana"  con  direzione  di  marcia  da Pordenone a Udine alla
  guida della propria autovettura.
    Giunto  in  localita'  Fonte  Delizia  di Valvasone il prevenuto,
  percorrendo  tratto  di strada rettilieno fuori dal centro abitato,
  impegnava  l'opposta  corsia  di  marcia  superando  la segnaletica
  costituita  da  striscia  longitudinale continua, collidendo quindi
  contro  la  cuspide  del guard rail delimitante la rampa di accesso
  che  adduce  dalla  s.s. 463 "del Tagliamento" alla menzionata s.s.
  "Pontebbana"
    L'urto,   di   forte  entita',  interessava  la  parte  anteriore
  dell'autevettura  che assumeva la posizione di quiete a ridosso del
  citato manufatto, conservando l'originaria direzione di marcia.
    L'insolita  dinamica  del  sinistro  induceva gli Operatori di PG
  intervenuti nell'immediatezza del sinistro a richiedere ai sanitari
  dell'Ospedale  Civile  di  San  Vito al Tagliamento - presso il cui
  stabilimento   il  Mattiussi  veniva  lestamente  ricoverato  -  di
  effettuare  gli  opportuni  prelievi ematici volti a determinare il
  tasso  di alcoolemia (cfr. provvedimento della PG in data 18 aprile
  1999, ad ore 6.30).
    Il medico di guardia effettuava il richiesto prelievo, segnalando
  nel  contempo  che  il  paziente  non  era  all'epoca  in  grado di
  formulare  consenso  o  diniego  all'intervento  sanitario, poiche'
  giacente in coma postraumatico e farmacologico (cfr. verbale Pronto
  Socccorso San Vito, prot. n. 99/6221 del 18 aprile 1999).
    L'analisi  ematica rivelava quindi che il tasso di alcoolemia del
  Mattiussi  era  pari  a  246,0  mg/l (cfr. referto 18 aprile 1999),
  dunque  largamente superiore alla soglia di rilevanza penale di cui
  all'art. 379  del  Regolamento  al  C.d.S.  approvato con d.P.R. 16
  dicembre  1992,  n. 495: sulla scorta di consimile evidenza, il GIP
  presso  il  tribunale di Pordenone con d.p. n. 79 del 25 marzo 2000
  condannava  l'imputato  Mattiussi  al  pagamento  della somma di L.
  900.000  di  ammenda ritenendolo responsabile della contravvenzione
  di  cui  all'art. 186, secondo comma, C.d.S. (cfr. d.lgs. 30 aprile
  1992, n. 285).
    Avverso il menzionato decreto in data 16 maggio 2000 il Mattiussi
  interponeva  tempestiva  opposizione,  a mente dell'art. 464 c.p.p.
  instando  per  il  giudizio abbreviato, contestualmente protestando
  dell'inutilizzabilita'  dell'esame  tossicologico  effettuatogli su
  ordine  della  PG  dai  sanitari  del  nosocomio  di  San  Vito  al
  Tagliamento  il  18 aprile 1999, in quanto avvenuto senza aver essi
  ottenuto  in  via  preventiva  il  necessario consenso dal paziente
  impossibilitato  a  validamente  manifestarlo  in  quanto comatoso:
  simili  doglianze  il Mattiussi reiterava nel corso dell'udienza ex
  artt. 438  ss.  c.p.p.,  celebratasi  in data 18 settembre 2000, le
  parti  processuali  quindi rassegnando concordemente le conclusioni
  trascritte a verbale.

    2. - La ricognizione della normativa: dispone l'art. 187, secondo
  comma.  C.d.S, che in caso di incidente o quando vi sia ragionevole
  motivo  di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato
  di   ebbrezza   derivante   dall'uso  di  sostanze  stupefacenti  o
  psicotrope,  gli  Agenti  di  Polizia  Stradale  hanno  facolta' di
  accompagnare il medesimo presso strutture pubbliche per prelievi di
  liquidi biologici.
    Tale  facolta'  (implicitamente  considerata  dal  legislatore di
  netta  distinzione  da  quella  di  cui all'art. 354, ultimo comma,
  c.p.p., attesa la difformita' dei presupposti: del che si dira' nel
  prosieguo),   e'   stata   ritenuta   dalla   Corte  Costituzionale
  nient'affatto  lesiva  ne'  della  garanzia  circa l'inviolabilita'
  della  persona  ne' della riserva di legge approntata dall'art. 13,
  secondo  comma,  della Costituzione (cfr. C. cost., sent. 12 giugno
  1996, n. 194).
    Diversamente,  prescive  l'art. 186,  quarto  comma,  C.d.S.  che
  nell'ipotesi  in cui si sospetti che l'alterazione psico-fisica del
  conducente  derivi  dall'influenza  dell'alcool,  gli  organi della
  Polizia Stradale hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con
  strumenti e procedure determinate dal regolamento.
    Il   richiamato   regolamento   abilita   la   PG   ad  impiegare
  esclusivamente   la   strumentazione   e   la   procedura  indicate
  dall'art. 379   d.P.R.   495/1992,   cit.  (c.d.  etilometro),  non
  prevedendo  affatto  la  facolta'  di  sottoporre  il  conducente a
  prelievi  di  liquidi  biologici - e fra essi quelli ematici - onde
  stabilirne il tasso d'alcoolemia.
    Inoltre,  l'art. 186,  sesto comma, C.d.S., attribuisce rilevanza
  penale al rifiuto del conducente di sottoporsi all'accertamento del
  tasso  di  alcoolemia  solo  se  per tale diagnosi si impieghino le
  modalita'  stabilite  dal  regolamento, dovendosi pertanto ritenere
  penalmente  irrilevante  il  rifiuto del conducente a sottoporsi ad
  accertamenti che si eseguano con strumenti diversi dall'etilometro.
    Cosicche'  si  ha  in  proposito  da  seriamente  dubitare  sulla
  legittimita'  di  prelievo  ematico coattivamente disposto dalla PG
  intervenuta    in    ipotesi   di   sinistro   stradale   cagionato
  dall'assunzione smodata di alcool da parte del conducente.

    3. - La non manifesta infondatezza, i dubbi di costituzionalita':
  Nella  recente  giurisprudenza della Corte costituzionale si scorge
  il  significato ricognitivo di un principio immanente nel sistema -
  ed  evocato  dal  caso  in delibazione - secondo il quale risultano
  costituzionalmente illegittime le norme che consentono l'assunzione
  di  prove  con  l'impiego  di  misure  che  comunque incidono sulla
  liberta'  personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di
  fuori  di  quelle specificamente previste nei casi e nei modi dalla
  legge  (nella  specie,  esecuzione  di  prelievo ematico coattivo):
  infatti,  il parametro costituzionale evocato dall'art. 13, secondo
  comma,   della   Costituzione  assoggetta  ogni  restrizione  della
  liberta'   personale,   tra   cui   espressamente   la  detenzione,
  l'ispezione  e  la  perquisizione  personale, alla duplice garanzia
  della  riserva  di legge - essendo tali misure coercitive possibili
  nei  soli  casi  e  modi  previsti dalla legge - e della riserva di
  giurisdizione   -   richiedendosi  l'atto  motivato  dell'autorita'
  giudiziaria - (cfr. C. cost., sent. 9 luglio 1996, n. 238).
    Ne'  l'attivita' concretamente eseguita dalla PG nei riguardi del
  Mattiussi  e'  nella  fattispecie  ascrivibile  al paradigma di cui
  all'art. 354,  ultimo  comma,  c.p.p., posto che la rilevazione del
  tasso  di  alcoolemia  e'  attivita'  che richiede la conoscenza di
  particolari  nozioni  scientifiche  e che implica un vero e proprio
  giudizio  tecnico:  cio'  escludendo l'operativita' della normativa
  indagata  (almeno  arg.  ex  Cass.  pen., sez. I, 17 dicembre 1996,
  n. 10823).
    Ne  consegue, secondo l'orientamento espresso in netta prevalenza
  dalla  giurisprudenza  di  legittimita',  che la prova acquisita in
  violazione    dei    divieti   probatori   espressamente   previsti
  dall'ordinamento  processuale o da esso desumibili sulla scorta dei
  presupposti  normativi  che condizionano la legittimita' intrinseca
  del   procedimento  formativo  o  acquisitivo  della  prova  (nella
  fattispecie,  mediante  prelievo  ematico  coattivo non autorizzato
  dall'art. 186,    quarto    comma,   C.d.S.   siccome   parametrato
  all'art. 13,   secondo   comma,   Cost.),   appare   insanabilmente
  inutilizzabile secondo doglianza rilevabile d'ufficio in ogni stato
  e  grado  del  procedimento  e  dunque anche nel corso del giudizio
  abbreviato  (cfr.  artt.  179  e  191,  secondo comma, c.p.p.; cfr.
  altresi'  Cass.  pen.,  SS.UU.,  21 giugno 2000, n. 16; Cass. pen.,
  SS.UU., 27 marzo 1996, n. 5021).
    Fatto   dunque   impiego   dei   canoni  interpretativi  sin  qui
  compendiati,   appare   evidente   che   la   disposizione  di  cui
  all'art. 186,  quarto comma, C.d.S. non attribuisce affatto alla PG
  la  potesta'  di  far  eseguire  coattivamente  prelievi di liquidi
  organici  -  e,  segnatamente,  ematici  -  e che una sua eventuale
  lettura  in  senso  opposto  risulta  inficiata  di  illegittimita'
  costituzionale.
    Ne  discende  che  e'  stata illegittimamente acquisita, mediante
  inammissibile  prelievo  ematico coattivo, la prova che il tasso di
  alcoolemia del Mattiussi alla data del 18 aprile 1999 era superiore
  al  limite  di  legge:  cosicche'  la  prova  stessa  e'  del tutto
  inutilizzabile.
    Ma  il legislatore ammette - secondo norma di riconosciuta tenuta
  costituzionale:  cfr. C. cost., n. 194/1996, cit. - l'assunzione di
  prelievi ematici coattivi in fattispecie affatto finitima, contigua
  e  simile  a quella di cui all'an. 186 C.d.S.: infatti, la facolta'
  di  disporre  prelievi  ematici  coattivi  e' attribuita alla PG in
  ipotesi  in  cui  il  conducente  appaia  intossicato  da  sostanze
  stupefacenti o psicotrope (cfr. art. 187, secondo comma, C.d.S.).
    L'analogia della situazione risulta evidente ove si consideri che
  entrambe  le  norme  di cui trattasi sanzionano penalmente la guida
  del  conducente  in  condizioni psico-fisiche comunque alterate per
  fatto  proprio,  come  conseguenza  dell'assunzione  volontaria  di
  sostanze idonee a causare tale alterazione.
    Non  e'  pertanto  dato  di  comprendere il motivo per il quale a
  fronte  della  similitudine  fattuale come sopra ricordata si ponga
  un'irragionevole  disparita'  di  trattamento  fra  i  casi  di cui
  all'art. 187,  primo  e  secondo  comma,  C.d.S.  e  quelli  di cui
  all'art. 186,  primo  e  quarto  comma,  C.d.S.  come  circoscritti
  dall'art. 379  del  regolamento  al  C.d.S. approvato con d.P.R. 16
  dicembre  1992, n. 495: e cio' con palese violazione degli artt. 2,
  3  e  111,  quinto  comma (come inserito da legge costituzionale 23
  novembre 1999, n. 2), Cost.
    Si  ha  infatti che fattispecie penali del tutto sovrapponibili e
  ispirate   da  identica  finalita'  ricevono  -  immotivatamente  -
  disuguale  disciplina nella fase di accertamento della materialita'
  del  fatto  di  reato  (cfr.  artt. 2  e 3 Cost.), la legge neppure
  curandosi  di  regolare  nell'ambito dell'art. 186 C.d.S. i casi in
  cui  la formazione della prova non ha luogo nel contraddittorio per
  oggettiva e accertata impossibilita' del prevenuto di assistervi.

    4. - La  rilevanza:  nel  contesto processuale gia' ricordato, la
  rilevanza   delle   dedotte  questioni  di  incostituzionalita'  e'
  evidente sia in fatto sia in diritto:
        in  fatto, poiche' la sussistenza dell'elemento materiale del
  reato  dipende,  in  via  esclusiva, dagli esiti dell'esame ematico
  coattivamente  disposto  nei confronti dell'imputato dalla PG il 18
  aprile  1999  alle ore 6.30, e che pertanto afferiscono all'oggetto
  del  processo,  come  e'  dato  dimostrare  sia  dagli atti posti a
  suffragio  del  decreto  penale di condanna opposto, sia dai motivi
  addotti a sostegno dell'opposizione;
        in  diritto,  perche'  le  norme  delle  quali  si  eccepisce
  l'incostituzionalita'  (cfr.  art. 186,  quano  comma, C.d.S. nella
  parte  in cui non attribuisce agli Agenti di Polizia la facolta' di
  disporre prelievi ematici sulla persona del conducente a differenza
  di   quanto   previsto  dall'art. 187,  secondo  comma,  C.d.S.  in
  fattispecie  del  tutto sovrapponible), sono certamente applicabili
  al presente processo, che pende nel primo grado di giudizio.
                              P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta infondatezza delle
  questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 186,  quarto
  comma, C.d.S., in relazione agli artt. 2, 3, 111 Cost., nelle parti
  e per i profili di cui in motivazione;
    Sospende il presente procedimento;
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
  ordinanza  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri e per le
  comunicazioni  al  Presidente  della  Camera  dei  deputati  ed  al
  Presidente del Senato della Repubblica;
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti  del  procedimento e della
  presente ordinanza alla Corte costituzionale.
      Pordenone, 18 settembre 2000.
                         Il giudice: Piccin
01c0056