N. 5 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 marzo 2000

Ordinanza  emessa  il  25  marzo  2000  dalla  Commissione tributaria
provinciale  di  Bologna sul ricorso proposto da Gherardi Giovanni ed
altra contro Ufficio delle entrate di Bologna 4.

Imposte  e  tasse  -  Agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima
casa  - Cumulo delle agevolazioni previste dalle leggi nn. 168/1982 e
118/1985  -  Prevista applicabilita' ai rapporti tributari non ancora
definiti  alla  data  di  entrata in vigore della legge n. 448/1998 -
Contestuale    esclusione    della   possibilita'   di   rimborsi   -
Ingiustificata  discriminazione  in  danno dei contribuenti che hanno
effettuato  versamenti  non  dovuti  -  Violazione  del  principio di
uguaglianza.
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 7, comma 10.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.4 del 24-1-2001 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha   emesso   la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 1335/1994
  depositato  il  7  febbraio 1994 avverso avv. di liquid. - registro
  contro  Ufficio  delle  entrate  di  Bologna  4  (Reg.  di  Bologna
  pubblici),  proposto  da: Gherardi Giovanni residente a Castello di
  Serravalle (BO) in via Kennedy, 65.

                          Ritenuto in fatto

    Il  sig.  Gherardi Giovanni e la sig.ra Roccasanta Antonina hanno
  presentato  ricorso  in  data  7  febbraio  1994 iscritto al R.G.R.
  n. 1335/1994   avverso  l'avviso  di  liquidazione  dell'imposta  e
  irrogazione  delle  sanzioni  scad.  92/2687, notificato in data 11
  gennaio  1994  con il quale l'Ufficio del registro atti pubblici di
  Bologna   ha   liquidato   l'imposta   complementare  di  registro,
  ipotecaria   e   catastale,  soprattassa  e  interessi  dovuti  per
  l'acquisto  di  un  appartamento  avvenuto in data 28 dicembre 1991
  registrato  il  17  gennaio  1992  per  quale  i  ricorrenti  hanno
  richiesto  l'applicazione  delle  agevolazioni  fiscali di cui alla
  legge  5  aprile  1985,  n. 118  e successive modifiche e proroghe,
  poiche'  trattasi  di  immobile  non  di lusso e da adibire a prima
  casa.
    L'ufficio  ha  emesso  l'avviso  di  liquidazione perche' ritiene
  decaduti  i benefici fiscali di cui sopra in capo ai ricorrenti, in
  quanto  l'agevolazione  sarebbe  stata richiesta due volte, in data
  1982 e 1991.
    I  ricorrenti  sostengono  la correttezza della propria richiesta
  visto  che l'immobile acquistato nel 1982 con atto registrato il 1ยบ
  luglio  1982, per cui si erano chieste agevolazioni ex legge n. 168
  del   22  aprile  1982,  era  stato  successivamente  alienato  per
  acquistare  quello  in  esame  e  trasferire cosi' la residenza nel
  nuovo  comune;  al  momento  dell'acquisto del secondo immobile con
  atto  registrato  il  17  gennaio  1992  non  risultavano,  quindi,
  titolari di alcun diritto di proprieta' su altri immobili destinati
  ad abitazione principale siti nel comune di residenza.
    Continuano  sottolineando come l'art. 2, primo comma, della legge
  n. 118/1985  dispone  la  revoca  delle  agevolazioni se si e' gia'
  usufruito  delle  stesse  richiamate  dalla medesima legge e non di
  quelle  previste  da norme precedenti; in assenza, di una esplicita
  previsione   normativa   che   sancisca   l'inapplicabilita'  delle
  agevolazioni  fiscali  ex legge n. 118/1985 nei confronti di coloro
  che  hanno  gia'  usufruite  di  quelle  contenute precedente legge
  n. 168/1982,  ritengono infondato il rilievo mosso dall'Ufficio del
  registro.
    Chiedono  quindi  l'annullamento dell'atto impugnato in quanto la
  pretesa  fiscale  sarebbe in contrasto con lo spirito della legge e
  degli artt. n. 16 e 3 della Costituzione.
    L'Ufficio  del  registro atti pubblici ha presentato deduzioni in
  data  31  maggio  1996,  del  27  maggio 1996, prot. n. 2740 in cui
  sostiene che la legge n. 118/1985 non e' altro che un prolungamento
  della  legge  n. 168/1982  e  l'aver  usufruito  delle agevolazioni
  previste  dalla  prima,  per  l'abitazione  principale,  esclude la
  possibilita'  di  giovarsi delle stesse agevolazioni per l'acquisto
  di  un'ulteriore  prima  casa  per  il  disposto dell'art. 2, primo
  comma, legge n. 118/1985.
    Chiede quindi che venga rigettato il ricorso.
    Il  quarto  Ufficio  delle  entrate, con memorie illustrative del
  3 marzo  2000,  prot.  n. 10628  nel fare proprie le eccezioni e le
  richieste  mosse  dall'ex  Ufficio  del  registro  aggiunge  che il
  disposto   dell'art. 7,   comma   9,  legge  n. 448/1998  vale  per
  l'avvenire  e  che  comunque  non  riconosce  il rimborso di quanto
  versato in eccedenza.
    Chiede quindi cessata la materia del contendere e la legittimita'
  del diniego al rimborso ai sensi dell'art. 7, comma 10, della legge
  n. 448/1998.
                     Motivazione della decisione
    La Commissione, esaminati gli atti, in prima istanza osserva come
  la  materia  in esame oggi sia disciplinata dalla legge 23 dicembre
  1998, n. 448, art. 7.
    Come  recita l'art. 7, comma 9, ai trasferimenti a titolo oneroso
  di  fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso abitativo,
  per i quali era stata richiesta l'agevolazione prevista dall'art. 2
  del d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge 5 aprile 1985,
  n. 118,  ove,  ricorrano  tutte le condizioni previste dallo stesso
  decreto-legge,   competono   i   benefici   fiscali  anche  qualora
  l'acquirente  abbia  gia'  usufruito  delle  agevolazioni  previste
  dall'art.  1,  legge  22 aprile 1982, n. 168 (Corte di cass. sez. I
  civ.  sent.  n. 4309 del 29 aprile 1999; Corte di cass. sez. I civ.
  sent.  n. 4840  del  20 maggio 1999; Corte di cass. sez. I sent. 12
  ottobre  1999  n. 11429  del  25 giugno 1999; Corte di cass. sez. I
  sent. n. 12162 del 29 ottobre 1999, ecc.).
    Il   comma   10  della  legge  su  citata  continua  dicendo  "le
  disposizioni  di  cui al comma 9 si applicano ai rapporti tributari
  non  ancora  definiti alla data di entrata in vigore della presente
  legge";  appare  quindi  di  tutta  evidenza  la legittimita' della
  richiesta  dei ricorrenti che hanno correttamente reputato di poter
  usufruire  dei  benefici fiscali sanciti a chi acquista un immobile
  destinato a prima abitazione.
    Si  ritiene  infatti  che la norma che ha stabilito una volta per
  tutte  la  cumulabilita'  dei  benefici  di cui alla legge 5 aprile
  1985,  n. 118  per  chi  aveva gia' usufruito di quelli di cui alla
  legge  22 aprile 1982, n. 168 non abbia il carattere di novita', ma
  sia  espressione della volonta' del legislatore di porre fine ad un
  contenzioso  giudiziario  che si sarebbe trascinato inutilmente per
  moltissimo tempo.
    Tale  norma  di legge, pero', se da un lato chiarisce senza ombra
  di  dubbio  la  materia in esame che, in precedenza ha dato luogo a
  duplici  interpretazioni,  ora inibendo, ora consentendo la duplice
  fruizione  delle  agevolazioni  fiscali  per l'acquisto della prima
  casa, dall'altro prevede anche il non diritto al rimborso di quanto
  eventuamente pagato.
    La  lettera  e  lo  spirito  della  norma  condurrebbero  ad  una
  risoluzione  a  favore  dei contribuenti, ma in virtu' del comma 10
  dello  stesso  articolo, non possono di fatto usufruire delle norme
  dettate dalla legge n. 448/1998, in quanto nega il rimborso.
    Cio'  premesso codesta Commissione tributaria provinciale ritiene
  fondate  le  eccezioni  mosse  sulla  illegittimita' costituzionale
  dell'art. 7,  comma  10,  perche'  in  contrasto con l'art. 3 della
  Costituzione,   in   quanto   disciplina,   di  fatto,  in  maniera
  differenziata   situazioni   di  fatto  analoghe,  effettuando  una
  discriminazione   ingiustificata  tra  i  cittadini  e  riservando,
  paradossalmente,  un trattamento piu' favorevole per coloro che non
  hanno   versato  all'erario  alcunche',  con  il  vantaggio,  nella
  peggiore  delle ipotesi, di procrastinare il piu' a lungo possibile
  il pagamento delle imposte allo Stato.
    La Commissione tributaria provinciale di Bologna sez. III, quindi
  solleva  l'eccezione  di illegittimita' costituzionale dell'art. 7,
  comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 perche' in contrasto
  con  l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la
  possibilita'  di poter usufruire dei benefici fiscali per la "prima
  casa"  e  quindi  il  rimborso  delle  somme  versate) da parte dei
  contribuenti,  che,  pur  avendo  in  corso  rapporti tributari non
  definiti   al   momento   dell'entrata   in   vigore  della  legge,
  ottemperando  ad  inviti  dell'amministrazione finanziaria, abbiano
  provveduto  al  versamento  di  imposte, che, successivamente, sono
  risultate   non  dovute  in  virtu'  di  sopravvenute  disposizioni
  legislative.
                              P. Q. M.
    Ritenuto  che  sic  rebus  stantibus il giudizio non possa essere
  definito:
    Ordina  che  la  segreteria  della  Commissione,  secondo  quanto
  previsto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, trasmetta gli atti
  alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza della Corte
  medesima  provvedendo alle notifiche e comunicazioni prescritte dal
  medesimo articolo;
    Dichiara quindi sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
        Bologna, addi' 25 marzo 2000.
                       Il Presidente: Luberto
Il relatore: Agnone
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