N. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 1999
Ordinanza emessa il 20 dicembre 1999 dal tribunale di Lanciano sull'istanza proposta da Simioni Gianfranco Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato - Nomina del difensore di fiducia - Limitazione ad un professionista iscritto ad uno degli albi degli avvocati del distretto di Corte d'appello ove ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa. - Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9. - Costituzione, artt. 3e 24, secondo e terzo comma.(GU n.4 del 24-1-2001 )
IL TRIBUNALE Sulla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio avanzata da Simioni Gianfranco nato a Mortara (PV) il 16 settembre 1957 e detenuta presso la Casa Circondariale di "San Vittore" Milano ed imputato di rapina ed altro nel procedimento penale n. 1/1998 pendente dinanzi a questo tribunale. O s s e r v a La domanda, siccome intesa ad ottenere la nomina del difensore avv. Luigi Colaleo del foro di Milano, andrebbe rigettata ai sensi dell'art. 9 legge 30 luglio 1990 n. 217 che limita la scelta del difensore tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di Corte d'appello il cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento. Tuttavia questo tribunale dubita della legittimita' costituzionale di tale norma in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2 e 3, della Costituzione anche per effetto dell'entrata in vigore della legge 27/1997 che ha abolito la distinzione tra avvocati e procuratori legali. In effetti la limitazione contenente nell'art. 9 in esame comporta una differenziazione tra persone "abbienti e non" nel senso che le prime possono avvalersi dell'opera professionale di legali di qualsiasi posto, mentre le seconde dovranno giocoforza sceglierlo entro una rosa piu' ristretta. Sotto questo profilo e' innegabile la discriminazione tra persone in virtu' delle loro condizioni economiche rispetto all'esigenza di assicurare a tutti la difesa giudiziaria attraverso un patrocinatore (art. 24 Cost.) fiduciario (legge 217/1990). La normativa sul gratuito patrocinio e' stata creata per assicurare appunto la difesa del cittadino non abbiente con assunzione degli oneri economici a carico dello Stato. Orbene limitare la scelta del difensore di fiducia ad un ambito territoriale significa svuotare di contenuto e di effettivita' tale istituto: la difesa non e' piu' inviolabile qualora la scelta fiduciaria debba essere fatta tra i professionisti iscritti agli albi del distretto del giudice procedente. Ogni limitazione di tale facolta' si traduce in un sacrificio del relativo diritto e quindi in una lesione dell'inviolabilita' prevista nel secondo comma dell'art. 24 della Costituzione. Per le suesposte ragioni gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale perche' giudichi sulla legittimita' dell'art. 9 legge 30 luglio 1990 n. 217, in relazione all'art. 3 e 24 della Costituzione. La questione e' rilevante poiche' l'istanza presentata da Simioni Gianfranco contiene tutti gli elementi sostanziali e formali per essere accolta.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. legge 87/1953, Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9 legge 30 luglio 1990 n. 217 nella parte in cui limita la possibilita' di nomina del difensore di fiducia da parte dell'ammesso al patrocinio a spese dello Stato agli "iscritti ad uno degli albi degli avvocati o procuratori del distretto di Corte di Appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento"; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria penale per la notificazione della presente ordinanza alla parte ed al Pubblico Ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende la decisione del ricorso fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale: Cosi' deciso in Lanciano il 20 dicembre 1999. Il Presidente: Moffa 01c0063