N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 2000
Ordinanza emessa il 7 luglio 2000 dal tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di Valleri Germano ed altri Comuni e province - Regione Veneto - Istituzione del Comune di Cavallino Treporti, a seguito di referendum consultivo delle popolazioni interessate - Svolgimento del referendum stesso in base alla normativa di cui all'art. 6, commi 1 e 2 della legge Regione Veneto, n. 25/1992, dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte n. 94/2000 - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Violazione del principio costituzionale relativo alla consultazione delle popolazioni interessate in caso di referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni. - Legge Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11. - Costituzione, artt. 3 e 133.(GU n.4 del 24-1-2001 )
IL TRIBUNALE Considerato che nel corso dell'udienza dibattimentale celebrata in data 7 luglio 2000 nel procedimento penale per reati di cui agli artt. 20 lettera c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 a carico di Valleri Germano e Bozzato Silvana il comune di Cavallino Treporti, nel cui territorio si trovano le opere edilizie asseritamente abusive, ha depositato a mezzo di difensore munito di procura speciale dichiarazione di costituzione di parte civile nei confronti degl'imputati sopra indicati, ai sensi degli articoli 78 e seguenti del codice di procedura penale; che il difensore degli imputati ha richiesto che questo giudice, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della normativa regionale veneta che ha recentemente istituito il nuovo comune di Cavallino Treporti, emetta ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il presente giudizio, affinche', qualora poi la Corte costituzionale stessa accolga la questione sollevata, dichiarando la incostituzionalita' della normativa regionale in parola, venga da questo giudice esclusa la parte civile comune di Cavallino Treporti, siccome soggetto giuridicamente inesistente a seguito dell'auspicata dichiarazione di illegittimita' costituzionale della normativa regionale che l'ha istituito; osserva. La regione del Veneto ha istituito con legge regionale 29 marzo 1999, n. 11, il comune di Cavallino Treporti, mediante scorporo di parte del territorio del comune di Venezia, di cui in precedenza il nuovo comune faceva parte. Detta legge regionale istitutiva, come risulta dal testo dell'articolo 2, e' stata promulgata dopo che si era svolto un referendum consultivo della popolazione interessata, e che aveva dato esito favorevole all'istituzione del nuovo ente. Detto referendum, peraltro, venne tenuto in conformita' al disposto dell'articolo 6 della legge regionale del Veneto 24 dicembre 1992, n. 25 modificato dagli articoli 3 e 4 della legge regionale del Veneto 30 settembre 1994, n. 61. Tale normativa prevedeva che al referendum consultivo, prodromico all'istituzione di nuovo comune od alla mera variazione territoriale delle circoscrizioni di due o piu' comuni, partecipasse solo la popolazione del territorio di cui si ipotizzava l'erezione in nuovo comune o comunque soggetta all'effettiva variazione territoriale qualora la variazione interessasse meno del 30% della popolazione o meno del 10% del territorio del comune originario: ipotesi questa che si verificava per l'appunto nei riguardi del nuovo comune da istituire. In effetti, al referendum consultivo, come risulta evidente dalla lettura del numero degli elettori che avevano diritto al voto, indicato in 10.160 dall'articolo 2 della legge regionale del Veneto 29 marzo 1999, n. 11, non ha partecipato l'intero corpo elettorale dell'originario comune di Venezia, da cui fu scorporato il comune di Cavallino Treporti, bensi' i soli elettori residenti nel territorio di cui si proponeva l'erezione in nuovo comune. Orbene, la normativa della regione del Veneto che consentiva l'effettuazione del referendum consultivo finalizzata a variazioni territoriali delle circoscrizioni comunali, ed in particolare l'articolo 6, commi 1 e 2 della legge regionale del Veneto 24 dicembre 1992, n. 25, come modificata dalla legge regionale del Veneto 30 settembre 1994, n. 61, e' stata gia' dichiarata illegittima per contrasto con l'art. 133 e con l'articolo 3 della Costituzione con sentenza della Corte costituzionale 3-7 aprile 2000, n. 94, contestualmente alla dichiarazione di incostituzionalita' della legge regionale del Veneto 21 aprile 1995, n. 37, che modificava le circoscrizioni comunali di Bovolone, Isola della Scala ed Oppeano in provincia di Verona sulla base di un previo referendum consultivo effettuato sulla base della normativa del menzionato articolo 6 della legge regionale veneta n. 25/1992 e successive modificazioni. Detta sentenza, nell'affrontare il problema posto dall'interpretazione dell'articolo 133 secondo comma della Costituzione in ordine all'identificazione delle "popolazioni interessate" alle variazioni territoriali delle circoscrizioni comunali, lo ha risolto asserendo che "di regola anche le popolazioni dei comuni coinvolti, residenti in aree diverse da quelle destinate al trasferimento, possono avere un interesse rispetto alla variazione, che va ad incidere sulla dimensione e sulla conformazione territoriale del comune in cui esse insistono", sicche' non appare conforme all'art. 133, secondo comma, della Costituzione il criterio adottato dall'articolo 6 commi 1 e 2 della legge regionale del Veneto n. 25 del 1992 che escludeva a priori dalla consultazione le popolazioni non direttamente interessate quando la variazione concernesse aree che non raggiungessero la soglia, rigidamente prefissata, del 10% della superficie del comune o del 30% della popolazione totale. Di conseguenza e' stata dichiarata illegittima costituzionalmente la norma del citato articolo 6, commi 1 e 2 della legge regionale veneta n. 25/1992 nonche', quale logica conseguenza, anche l'intera legge regionale veneta n. 37/1995 che ha disposto una variazione territoriale in seguito ad un procedimento nel cui ambito la consultazione delle popolazioni interessate era avvenuta in ossequio alla norma dichiarata illegittima. Orbene, poiche' nel presente procedimento la situazione appare del tutto analoga, in quanto la legge regionale istitutiva del nuovo comune di Cavallino Treporti e' stata approvata a seguito di un referendum svoltosi solo fra la popolazione residente nel territorio scorporato dall'originario comune di Venezia e non fra tutta la popolazione del comune di Venezia; questo giudice ritiene pertanto che la questione della costituzionaliti' della suddetta legge regionale veneta 29 marzo 1999, n. 11, oltre che rilevante, dovendo questo giudice valutare l'ammissibilita' della costituzione di parte civile del suddetto comune nel procedimento in corso e quindi la legittimita' degli stessi provvedimenti istitutivi del nuovo ente locale, anche non manifestamente infondata, stante la ricordata pronuncia della Corte costituzionale che ha riguardato l'analogo caso delle circoscitioni territoriali dei comuni di Bovolone ed altri in provincia di Verona. Vi e' anzi da dire che l'irragionevolezza e l'incostituzionalita' della legge regionale istitutiva del comune di Cavallino Treporti, derivante dall'avvenuta consultazione ridotta lella popolazione, risulta ancor piu' macroscopica, laddove si ponga mente alla circostanza che la variazione territoriale, diversamente da quelle, assai modeste, riguardanti i comuni del veronese sopra citati, concerne una parte di territorio che solo con ardui equilibrismi cartografici si e' riusciti a contenere nell'ambito del limite del 10% della popolazione dell'originario comune di Venezia e che comunque si verifica, in fatto, una situazione tale per cui nell'area interessata insistono sia infrastrutture pubbliche, sia funzioni territoriali di particolare rilievo per l'insieme dell'ente locale, stante ad esempio l'elevatissimo movimento turistico collegato all'attivita' balneare che vi si svolge da molti decenni.
P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' della legge regionale del Veneto 29 marzo 1999, n. 11 "Istituzione del comune di Cavallino Treporti" per contrasto con l'articolo 133 e l'articolo 3 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ad avvenuto adempimento delle incombenze di seguito indicate. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata a: Valleri Germano, Bozzato Silvana, entrambi con domicilio eletto presso il difensore avv. Roberta Nesto, via Carozzani 14, San Dona' di Piave; avv. Roberta Nesto, via Carozzani 14, San Dona' di Piave; Procuratore della Republica presso il tribunale ordinario di Venezia; Presidente della Giunta regionale del Veneto, in Venezia; e che la cancelleria comunichi la medesima ordinanza al Presidente del Consiglio regionale del Veneto, in Venezia. Mestre, addi' 7 luglio 2000. Il giudice: Maturi 01C0067