N. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 2000

Ordinanza  emessa  il  7  luglio  2000  dal  tribunale di Venezia nel
procedimento penale a carico di Valleri Germano ed altri

Comuni  e  province  -  Regione  Veneto  -  Istituzione del Comune di
Cavallino   Treporti,   a  seguito  di  referendum  consultivo  delle
popolazioni  interessate  - Svolgimento del referendum stesso in base
alla  normativa  di  cui  all'art. 6, commi 1 e 2 della legge Regione
Veneto, n. 25/1992, dichiarata incostituzionale con la sentenza della
Corte  n. 94/2000  -  Irragionevolezza - Disparita' di trattamento di
situazioni   omogenee   -  Violazione  del  principio  costituzionale
relativo  alla consultazione delle popolazioni interessate in caso di
referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni.
- Legge Regione Veneto 29 marzo 1999, n. 11.
- Costituzione, artt. 3 e 133.
(GU n.4 del 24-1-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Considerato  che  nel corso dell'udienza dibattimentale celebrata
  in data 7 luglio 2000 nel procedimento penale per reati di cui agli
  artt.  20 lettera c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 1-sexies
  della  legge  8  agosto  1985, n. 431 a carico di Valleri Germano e
  Bozzato Silvana il comune di Cavallino Treporti, nel cui territorio
  si trovano le opere edilizie asseritamente abusive, ha depositato a
  mezzo  di  difensore  munito  di  procura speciale dichiarazione di
  costituzione  di  parte  civile  nei  confronti degl'imputati sopra
  indicati,  ai  sensi  degli  articoli  78  e seguenti del codice di
  procedura  penale; che il difensore degli imputati ha richiesto che
  questo  giudice,  ritenuta rilevante e non manifestamente infondata
  la   questione   di  legittimita'  costituzionale  della  normativa
  regionale  veneta  che ha recentemente istituito il nuovo comune di
  Cavallino  Treporti,  emetta  ordinanza  di trasmissione degli atti
  alla   Corte  costituzionale,  sospendendo  il  presente  giudizio,
  affinche',  qualora  poi  la Corte costituzionale stessa accolga la
  questione   sollevata,  dichiarando  la  incostituzionalita'  della
  normativa  regionale  in parola, venga da questo giudice esclusa la
  parte   civile  comune  di  Cavallino  Treporti,  siccome  soggetto
  giuridicamente  inesistente  a seguito dell'auspicata dichiarazione
  di illegittimita' costituzionale della normativa regionale che l'ha
  istituito; osserva.
    La  regione  del Veneto ha istituito con legge regionale 29 marzo
  1999,  n. 11, il comune di Cavallino Treporti, mediante scorporo di
  parte del territorio del comune di Venezia, di cui in precedenza il
  nuovo  comune  faceva parte. Detta legge regionale istitutiva, come
  risulta  dal testo dell'articolo 2, e' stata promulgata dopo che si
  era  svolto un referendum consultivo della popolazione interessata,
  e che aveva dato esito favorevole all'istituzione del nuovo ente.
    Detto  referendum,  peraltro,  venne  tenuto  in  conformita'  al
  disposto  dell'articolo  6  della  legge  regionale  del  Veneto 24
  dicembre  1992,  n. 25  modificato dagli articoli 3 e 4 della legge
  regionale  del  Veneto  30  settembre  1994,  n. 61. Tale normativa
  prevedeva  che al referendum consultivo, prodromico all'istituzione
  di   nuovo  comune  od  alla  mera  variazione  territoriale  delle
  circoscrizioni   di   due  o  piu'  comuni,  partecipasse  solo  la
  popolazione del territorio di cui si ipotizzava l'erezione in nuovo
  comune  o  comunque  soggetta all'effettiva variazione territoriale
  qualora la variazione interessasse meno del 30% della popolazione o
  meno  del  10% del territorio del comune originario: ipotesi questa
  che  si  verificava  per l'appunto nei riguardi del nuovo comune da
  istituire.
    In effetti, al referendum consultivo, come risulta evidente dalla
  lettura  del  numero  degli  elettori  che avevano diritto al voto,
  indicato in 10.160 dall'articolo 2 della legge regionale del Veneto
  29  marzo 1999, n. 11, non ha partecipato l'intero corpo elettorale
  dell'originario  comune  di Venezia, da cui fu scorporato il comune
  di  Cavallino  Treporti,  bensi'  i  soli  elettori  residenti  nel
  territorio di cui si proponeva l'erezione in nuovo comune.
    Orbene,  la  normativa  della  regione  del Veneto che consentiva
  l'effettuazione  del referendum consultivo finalizzata a variazioni
  territoriali  delle  circoscrizioni  comunali,  ed  in  particolare
  l'articolo  6,  commi  1  e  2  della legge regionale del Veneto 24
  dicembre  1992,  n. 25,  come  modificata dalla legge regionale del
  Veneto   30   settembre  1994,  n. 61,  e'  stata  gia'  dichiarata
  illegittima  per  contrasto con l'art. 133 e con l'articolo 3 della
  Costituzione  con  sentenza  della  Corte costituzionale 3-7 aprile
  2000,     n. 94,     contestualmente    alla    dichiarazione    di
  incostituzionalita'  della  legge  regionale  del  Veneto 21 aprile
  1995, n. 37, che modificava le circoscrizioni comunali di Bovolone,
  Isola  della  Scala ed Oppeano in provincia di Verona sulla base di
  un   previo  referendum  consultivo  effettuato  sulla  base  della
  normativa  del  menzionato  articolo 6 della legge regionale veneta
  n. 25/1992 e successive modificazioni.
    Detta     sentenza,    nell'affrontare    il    problema    posto
  dall'interpretazione   dell'articolo   133   secondo   comma  della
  Costituzione   in  ordine  all'identificazione  delle  "popolazioni
  interessate"  alle  variazioni  territoriali  delle  circoscrizioni
  comunali,   lo  ha  risolto  asserendo  che  "di  regola  anche  le
  popolazioni  dei  comuni  coinvolti,  residenti  in aree diverse da
  quelle  destinate  al  trasferimento,  possono  avere  un interesse
  rispetto  alla  variazione,  che  va ad incidere sulla dimensione e
  sulla conformazione territoriale del comune in cui esse insistono",
  sicche'  non  appare  conforme  all'art. 133,  secondo comma, della
  Costituzione il criterio adottato dall'articolo 6 commi 1 e 2 della
  legge  regionale  del  Veneto n. 25 del 1992 che escludeva a priori
  dalla  consultazione  le  popolazioni  non direttamente interessate
  quando  la  variazione  concernesse  aree che non raggiungessero la
  soglia, rigidamente prefissata, del 10% della superficie del comune
  o  del  30%  della  popolazione  totale.  Di  conseguenza  e' stata
  dichiarata  illegittima  costituzionalmente  la  norma  del  citato
  articolo  6,  commi  1  e 2 della legge regionale veneta n. 25/1992
  nonche',  quale  logica conseguenza, anche l'intera legge regionale
  veneta  n. 37/1995  che  ha disposto una variazione territoriale in
  seguito  ad  un  procedimento nel cui ambito la consultazione delle
  popolazioni   interessate  era  avvenuta  in  ossequio  alla  norma
  dichiarata illegittima.
    Orbene,  poiche'  nel  presente procedimento la situazione appare
  del  tutto  analoga,  in  quanto  la legge regionale istitutiva del
  nuovo  comune di Cavallino Treporti e' stata approvata a seguito di
  un  referendum  svoltosi  solo  fra  la  popolazione  residente nel
  territorio  scorporato  dall'originario comune di Venezia e non fra
  tutta  la popolazione del comune di Venezia; questo giudice ritiene
  pertanto  che  la  questione della costituzionaliti' della suddetta
  legge  regionale  veneta 29 marzo 1999, n. 11, oltre che rilevante,
  dovendo questo giudice valutare l'ammissibilita' della costituzione
  di  parte  civile  del  suddetto comune nel procedimento in corso e
  quindi  la  legittimita'  degli stessi provvedimenti istitutivi del
  nuovo  ente  locale,  anche non manifestamente infondata, stante la
  ricordata  pronuncia  della  Corte costituzionale che ha riguardato
  l'analogo  caso  delle  circoscitioni  territoriali  dei  comuni di
  Bovolone ed altri in provincia di Verona.
    Vi e' anzi da dire che l'irragionevolezza e l'incostituzionalita'
  della  legge regionale istitutiva del comune di Cavallino Treporti,
  derivante  dall'avvenuta  consultazione  ridotta lella popolazione,
  risulta  ancor  piu'  macroscopica,  laddove  si  ponga  mente alla
  circostanza che la variazione territoriale, diversamente da quelle,
  assai  modeste,  riguardanti  i  comuni  del veronese sopra citati,
  concerne  una  parte  di territorio che solo con ardui equilibrismi
  cartografici  si e' riusciti a contenere nell'ambito del limite del
  10%  della  popolazione  dell'originario  comune  di  Venezia e che
  comunque  si  verifica,  in  fatto,  una  situazione  tale  per cui
  nell'area  interessata  insistono sia infrastrutture pubbliche, sia
  funzioni   territoriali   di   particolare  rilievo  per  l'insieme
  dell'ente   locale,  stante  ad  esempio  l'elevatissimo  movimento
  turistico  collegato  all'attivita'  balneare  che  vi si svolge da
  molti decenni.
                              P. Q. M.
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
  costituzionalita'  della  legge regionale del Veneto 29 marzo 1999,
  n. 11  "Istituzione del comune di Cavallino Treporti" per contrasto
  con l'articolo 133 e l'articolo 3 della Costituzione;
    Sospende  il  giudizio  in  corso e dispone la trasmissione degli
  atti  alla  Corte  costituzionale  ad  avvenuto  adempimento  delle
  incombenze di seguito indicate.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
  notificata  a:  Valleri  Germano,  Bozzato  Silvana,  entrambi  con
  domicilio  eletto  presso  il  difensore  avv.  Roberta  Nesto, via
  Carozzani 14, San Dona' di Piave; avv. Roberta Nesto, via Carozzani
  14,  San  Dona'  di  Piave;  Procuratore  della Republica presso il
  tribunale  ordinario  di Venezia; Presidente della Giunta regionale
  del  Veneto, in Venezia; e che la cancelleria comunichi la medesima
  ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  regionale del Veneto, in
  Venezia.
        Mestre, addi' 7 luglio 2000.
                         Il giudice: Maturi
01C0067