N. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 gennaio 2001
Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato depositato in cancelleria il 12 gennaio 2001 (della corte d'appello di Napoli) Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento civile a carico dell'on. Vittorio Sgarbi avente ad oggetto il risarcimento dei danni per diffamazione nei confronti del magistrato Gennaro Costagliola - Deliberazione del 21 luglio 1998 con la quale la Camera dei deputati ha dichiarato, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., che i fatti per cui si procede concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Corte di Appello di Napoli per la mancanza di nesso strumentale tra i fatti attribuiti e l'esercizio di funzioni parlamentari. - Delibera della Camera dei deputati 21 luglio 1998. - Costituzione, art. 68, primo comma.(GU n.5 del 31-1-2001 )
LA CORTE D'APPELLO riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile, iscritta al n. 1457 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1998, alla quale e' riunita la causa iscritta al n. 1741 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 1998, avente ad oggetto: risarcimento danni da diffamazione, posta in decisione all'udienza collegiale del 29 settembre 1999, tra Sgarbi Vittorio, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Settimio Di Salvo e dall'avv. Stefano Previti, in virtu' di procura notarile per atto notaio Marcello Brunelli e per atto notaio Andrea Pantalani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Napoli, alla via Duomo n. 296, appellante e Costagliola Guarente Silvia Maria, Costagliola Anna, Costagliola Roberto, Costagliola Paola, Costagliola Simonetta e Costagliola Rosanna, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla via Mariano D'Ayala, presso lo studio dell'avv. Francesco Barra Caracciolo che, assieme all'avv. Giuseppe Fusco, li rappresenta e difende in virtu' di mandato a margine della comparsa di risposta appellati e appellanti incidentali nonche' RTI - Reti Televisive Italiane S.p.a. - in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Romano Vaccarella, del Foro di Roma e Alessandro Izzo, del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Napoli, via Duomo n. 296, in virtu' di procura a margine dell'atto di appello introduttivo della causa iscritta al n. 1741/1998 e di procura in calce alla comparsa di risposta con appello incidentale relativa alla causa iscritta al n. 1457/1998 appellante nella causa n. 1741/1998 e appellata e appellante incidentale nella causa n. 1451/1998; Premesso che con atto notificato il 1o ottobre 1994, gli odierni appellati, stretti congiunti del magistrato Gennaro Costagliola, gia' giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli, deceduto il 22 aprile 1994, convenivano in giudizio il dott. Vittorio Sgarbi, deputato al Parlamento e la RTI S.p.a., concessionaria dell'emittente televisiva Canale 5, chiedendo la condanna di entrambi al risarcimento del danno per la lesione alla reputazione e alla identita' personale che assumevano essere stata arrecata, dal parlamentare, al magistrato nel corso delle trasmissioni televisive "Sgarbi quotidiani" del 19 aprile e del 7 maggio 1994, in onda su Canale 5 e in occasione di un'intervista pubblicata sul quotidiano "La Repubblica" del 5 giugno 1994; che, con sentenza n. 9259/1997, del 10 novembre 1997, il Tribunale di Napoli dichiarava che le trasmissioni televisive andate in onda nella rubrica "Sgarbi quotidiani" di Canale 5 e l'intervista rilasciata in data 5 maggio 1994 da Vittorio Sgarbi al quotidiano "La Repubblica" contenevano affermazioni aventi carattere diffamatorio e lesivo dell'onore e della memoria del defunto giudice dott. Gennaro Costagliola e condannava entrambi i convenuti al risarcimento del danno; che, nel corso del giudizio di appello, promosso dai soccombenti, i difensori dell'on. Vittorio Sgarbi producevano la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio e la delibera adottata dalla Camera il 21 luglio 1998, con cui si era stabilito che le affermazioni dell'on. Sgarbi concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e chiedevano, unitamente al procuratore della RTI, che fosse sospesa la provvisoria esecutivita' della sentenza; che nel ricostruire i fatti che avevano dato luogo al processo e nel proporre di deliberare la insindacabilita' delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi, la Giunta, in persona del relatore, riferiva che "la prima delle due trasmissioni televisive" aveva tratto "spunto dall'arresto, avvenuto qualche giorno prima, dell'onorevole Di Donato, a seguito di un'ordinanza firmata, appunto, dal dott. Costagliola, "che, in tale occasione, l'on. Sgarbi aveva asserito che la decisione era stata adottata" nell'assoluta mancanza dei presupposti di legge e, riferendosi rispettivamente al giudice Costagliola e all'on. Di Donato, aveva aggiunto: "chi lo ha arrestato ha violato il codice e dovrebbe essere arrestato"; che l'on. Sgarbi, nella stessa trasmissione, aveva asserito che l'arresto era stato disposto "volutamente, per esibizionismo, per spettacolo, per coincidenza" volendo cosi' marcare il passaggio dalla I alla II Repubblica; che l'on. Sgarbi, commentando la morte del magistrato, sopravvenuta il 22 aprile 1994, in un'altra esternazione dagli schermi di "Rete mia" l'aveva definita "una pena superiore a quella che lui aveva invocato"; che nella intervista sul quotidiano "La Repubblica", dal titolo Costagliola, gli e' toccata la pena capitale, l'on. Sgarbi aveva affermato: "non rinnego una sola parola di quelle dette" e aveva asserito "Costagliola ha strappato la legge firmando, con i suoi colleghi Rosario Cantelmo e Nicola Quatrano, l'ingiusto arresto di Giulio Di Donato" e alla domanda dell'intervistatore, che aveva sottolineato l'inopportunita' di parlare di pena capitale, aveva replicato, tra l'altro: "quando mi riferivo alla pena capitale per Costagliola, intendevo dire che la pena capitale rappresentava una estensione della pena carceraria che avevo chiesto per lui. Ossia che quello che gli era capitato - la morte - andava oltre la mia richiesta, e aveva ribadito: io provo pieta' umana e grande dolore per una persona ancora giovane che e' improvvisamente deceduta e posso anche capire i suoi colleghi affranti per la sua scomparsa, pero', ripeto, non rinnego una sola parola di quelle che ho dette in TV perche' e' troppo grave che senza il rispetto della legge si sia arrestato Di Donato. E' intollerabile. Si, intollerabile e gravissimo"; che, nella successiva trasmissione del 7 maggio 1994, l'on. Sgarbi, pur affermando di dovere delle scuse ai parenti del dott. Costagliola, aveva definito quest'ultimo "un magistrato di Napoli a cui era toccata la piu' grave delle pene, la morte improvvisa"; che il relatore, dopo avere enunciato in tal modo i fatti che avevano dato origine al giudizio risarcitorio, rilevava che la Giunta, esaminata la questione nelle sedute del 27 maggio e del 17 giugno 1998, aveva ritenuto che "le affermazioni rese dal deputato, sia pure di contenuto particolarmente sgradevole e sopra le righe, non intendevano offendere la persona o la memoria del dott. Costagliola, ma erano strumentali alla polemica di natura politica condotta, in quella, come in altre occasioni, contro gli arresti facili e, in genere, contro l'istituto delle misure cautelari" e la Camera, condividendo il contenuto della relazione, riteneva la insindacabilita' delle opinioni espresse dal parlamentare; che il consigliere istruttore accoglieva l'istanza di sospensione della esecuzione della sentenza di condanna, proposta dall'on. Sgarbi, osservando che la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 - la quale aveva modificato il primo comma dell'art. 68 della Costituzione, nel sostituire la frase" i membri del parlamento non possono essere perseguiti con l'espressione "non possono essere chiamati a rispondere" - aveva estese alla sfera civile l'ambito delle prerogative parlamentari, in precedenza limitato al campo della responsabilita' penale, con la conseguenza che l'insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi, ravvisata dalla Camera dei deputati, conformemente all'orientamento costantemente espresso dalla Corte costituzionale, si poneva "sul piano sostanziale come causa di esonero della responsabilita' dell'autore delle dichiarazioni e, sul piano processuale, come preclusione per l'autorita' giudiziaria a superare la delibera parlamentare, salva la possibilita' di provocare il controllo della Corte costituzionale sulla correttezza dell'esercizio del potere assembleare "(Corte costituzionale 5 dicembre 1997, n. 375 e 23 luglio 1997, n. 265) e con l'ulteriore conseguenza che la sentenza impugnata, affermativa della responsabilita' del parlamentare e, percio', contrastante con la delibera successivamente adottata dalla Camera, che tale responsabilita' aveva escluso, ove fosse stata posta in esecuzione, avrebbe leso la prerogativa costituzionale riconosciuta al convenuto. Ritenuto che ricorrono le condizioni per provocare il controllo della Corte costituzionale sulla correttezza dell'esercizio del potere assembleare, in quanto: questa Corte e' legittimata a sollevare il conflitto perche', come prescritto dall'art. 37, primo comma della legge n. 87 del 1953, e' organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da essa esercitate, in conformita' del principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo il quale "i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti nei conflitti costituzionali di attribuzione"; il conflitto sussiste sotto il profilo oggettivo perche' la delibera di insindacabilita', adottata dalla Camera, inibisce a questa Corte di svolgere le funzioni giurisdizionali nel giudizio civile di responsabilita' promosso dai congiunti del dott. Costagliola e rende priva di effetti sostanziali la pronuncia di condanna gia' emessa dal tribunale di Napoli nei confronti dell'on. Sgarbi. Ritenuto, quanto al merito che la Corte costituzionale ha piu' volte rilevato che, affinche' la prerogativa prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., non si trasformi in un privilegio personale e non si traduca nell'attribuzione al parlamentare del potere incontrollato di ledere i diritti inviolabili dell'uomo, quali quello all'onore e alla reputazione, e' necessario che vi sia connessione funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare ed ha negato che possa essere ricondotta nella sfera della funzione parlamentare l'intera attivita' politica dei membri delle camere (v., da ultimo, sent. n. 329 del 14 - 20 luglio 1999); che e' stato anche precisato che l'organo che solleva il conflitto non puo' richiedere alla Corte di compiere una valutazione, nel merito, diversa da quella compiuta dalla Camera di appartenenza in ordine al carattere diffamatorio delle affermazioni e conforme ai criteri elaborati dal giudice ordinario, dal momento che la pretesa di sovrapporre ai criteri seguiti dalla Camera quelli dettati da orientamenti giurisprudenziali si risolverebbe in una inammissibile ingerenza nelle prerogative parlamentari; che, come si desume dallo stesso contenuto della relazione sottoposta al giudizio della camera, di cui sopra si e' fatta menzione, l'on. Sgarbi non ha espresso alcuna censura di ordine tecnico al provvedimento adottato dal dott. Costagliola, non ha mosso critiche di natura politica al complesso delle norme che avevano consentito l'adozione della misura restrittiva della liberta' personale dell'inquisito, ne' ha segnalato i rimedi e le innovazioni legislative di cui egli, nella qualita' di parlamentare, intendeva farsi promotore per evitare, in futuro, il ricorso a simili provvedimenti, ma ha mosso gratuite e infamanti accuse alla persona del magistrato, indicandolo come meritevole di arresto per aver emesso, per puro esibizionismo e strappando la legge, la misura cautelare nei confronti dell'on. Di Donato e definendo, poi, cinicamente la morte del giudice, sopraggiunta prematuramente, come una pena capitale, superiore a quella carceraria che avrebbe dovuto essergli inflitta per consentirgli di espiare gli errori commessi; che, nel caso di specie, la Camera, nell'adottare la deliberazione di insindacabilita', ha rilevato che le dichiarazioni dell'on. Sgarbi erano "di contenuto particolarmente sgradevole e sopra le righe "ed ha, quindi, riconosciuto, seppure nel tono eufemistico adoperato, che esse calpestavano quel minimo di dignita' alla quale ogni persona ha sempre diritto, ma ha, poi, aggiunto che tali dichiarazioni erano pur sempre "strumentali alla polemica di natura politica condotta, in quella, come in altre occasioni, contro gli arresti facili e, in genere, contro l'istituto delle misure cautelari", che, in tal modo, la Camera ha erroneamente valutato le condizioni e i presupposti richiesti dall'art. 68, primo comma della Costituzione, considerando estrinsecazione della prerogativa parlamentare la condotta lesiva dell'onore e della reputazione del dott. Costagliola, della quale si e' reso autore l'on. Sgarbi, mentre avrebbe dovuto rilevare l'inesistenza del requisito della connessione tra le opinioni da lui espresse e la sua funzione di deputato, tenendo presente che le dichiarazioni diffamatorie furono rese al di fuori della sede parlamentare, in un ambito completamente estraneo al dibattito politico, cioe' nel corso delle trasmissioni televisive dal titolo "Sgarbi quotidiani", sinistramente enunciativo del loro contenuto, condotte dallo stesso on. Sgarbi e, quindi, nell'esercizio di un'attivita' retribuita e in nessun modo collegabile con le sue funzioni di parlamentare. Gli atti, pertanto, vanno rimessi alla Corte costituzionale per la soluzione del conflitto tra i poteri dello Stato, con conseguente sospensione del presente procedimento.
P. Q. M. Visti gli artt. 68 della Costituzione e 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti di applicabilita' dell'art. 68, primo comma della Costituzione come esercitato dalla Camera dei Deputati con la delibera adottata il 21 luglio 1998, relativamente al procedimento civile contro il deputato Vittorio Sgarbi indicato in epigrafe ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto; Dispone la sospensione del presente processo, fino alla risoluzione del conflitto. Napoli, addi' 6 ottobre 1999. Il Presidente: Francesco D'Alessandro Il consigliere relatore: Gabriele Cioffi 01C0074