N. 60 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 novembre 2000

Ordinanze  da  60 a 62 - di identico contenuto - emesse il 2 novembre
2000  dal  tribunale  di  Milano  su  atti relativi rispettivamente a
Djukpen Jessica, Maksim Tare, Dashamir Disha

Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di
trattenimento  presso il centro di permanenza temporanea e assistenza
piu'   vicino,   per  impossibilita'  di  eseguire  l'espulsione  con
immediatezza  - Mancata convalida da parte dell'autorita' giudiziaria
-   Conseguenze   -  Elisione  degli  effetti  del  provvedimento  di
accompagnamento  alla  frontiera  a  mezzo di forza pubblica - Omessa
previsione  - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in
materia di liberta' personale.
- D.Lgs.  25  luglio  1998,  n. 286,  artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14,
  commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.
Straniero    -   Espulsione   amministrativa   -   Provvedimento   di
  accompagnamento  alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Obbligo
  di  comunicazione  all'autorita'  giudiziaria  ed assoggettamento a
  convalida,  da  parte  di  quest'ultima,  entro  quarantotto  ore -
  Mancata  previsione  -  Lesione  del  principio  della  riserva  di
  giurisdizione in materia di liberta' personale.
- D.Lgs.  25  luglio  1998,  n. 286,  artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14,
  commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.
(GU n.5 del 31-1-2001 )
                            IL TRIBUNALE

                    Osserva in punto di rilevanza

    Il  presente  giudizio  di  convalida  del trattenimento non puo'
  essere   portato   a  compimento  in  difetto  della  pregiudiziale
  risoluzione    del    dubbio    di    costituzionalita'    gravante
  sull'accompagnamento   coatto   alla   frontiera  disposto  in  via
  amministrativa, accompagnamento del quale il giudice deve accertare
  la  ricorrenza  dei presupposti di validita' ai sensi dell'art. 14,
  comma 4, del d.lgs. n. 286/1998.
               In punto di non manifesta infondatezza
    Il trattenimento dello straniero destinatario di un provvedimento
  di  espulsione  presso  i  centri di permanenza e assistenza di cui
  all'art.  14,  d.lgs. n. 286/1998 e' finalizzato, nell'economia del
  predetto decreto, ad assicurare effettivita' alla normativa in tema
  di  allontanamento  e  presuppone, quindi, che all'espulsione debba
  farsi  luogo  con  accompagnamento  alla frontiera a mezzo di forza
  pubblica.
    Sul  punto  il  decreto legislativo contiene diversi riferimenti:
  l'accompagnamento  alla  frontiera  puo'  trovare  fondamento in un
  provvedimento del prefetto (art. 13, comma 4-b; comma 5 e comma 6);
  oppure  essere  disposto dal questore (art. 13, comma 4-a). In ogni
  caso,   la   previsione  dell'accompagnamento  coatto  costituisce,
  unitamente  alla  presenza delle condizioni di fatto considerate al
  comma  1  dell'art. 14, fondamentale presupposto per l'adozione del
  provvedimento di trattenimento nel centro di permanenza.
    L'accompagnamento  alla  frontiera  a  mezzo  di  forza pubblica,
  rendendo  suscettibile di coercitiva esecuzione il provvedimento di
  espulsione,  e'  misura  che  innegabilmente  incide sulla liberta'
  personale,  intesa  come  autonomia  e disponibilita' della propria
  persona,   liberta'   tutelata   dall'art.  13  della  Costituzione
  attraverso inderogabili riserve di legge e di giurisdizione.
    A  conferma  si  richiama  il  costante  orientamento della Corte
  costituzionale  che,  distinguendo la diversa sfera di operativita'
  dei  precetti  posti  dall'art.  13  e dall'art. 16 della Carta, ha
  individuato,  quale  elemento  qualificante della restrizione della
  liberta'  personale, l'assoggettamento all'altrui potere, in cui si
  concreta  la  violazione del principio dell'habeas corpus ... (cfr.
  sent. 1964/68).
    Tale  criterio  di riferimento ha determinato la dichiarazione di
  incostituzionalita'  dell'art.  157  TULPS  n. 773/1931 (cfr. sent.
  1956/2),  proprio  nella  parte  in cui consentiva all'autorita' di
  p.s.  di  ordinare  la traduzione del rimpatriando - fattispecie in
  tutto analoga all'accompagnamento coattivo alla frontiera di cui al
  d.lgs.  n. 286/1998  - ed e' stato piu' volte ribadito dalla Corte,
  secondo la quale "... in nessun caso l'uomo potra' essere privato o
  limitato  nella  sua liberta' ... se un regolare giudizio non sia a
  tal  fine  instaurato  ..., se non vi sia provvedimento giudiziario
  che ne dia le ragioni ..." (cfr. sent. 1956/11 e tutte le decisioni
  richiamate nella sentenza 1994/419).
    La   prerogativa  costituzionale  dell'art.  13,  concernendo  un
  diritto  inviolabile  e fondamentale, compete anche allo straniero.
  Sempre  la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato che,
  con    riferimento    alla   liberta'   personale,   il   principio
  costituzionale  di  eguaglianza  non tollera discriminazioni tra la
  posizione del cittadino e quella dello straniero, sicche' anche per
  questi  ogni  restrizione  della liberta' personale ricade sotto il
  disposto dell'art. 13 della Costituzione.
    Pare alla scrivente che i casi di accompagnamento alla frontiera,
  non  conseguenti  obbligatoriamente  a  provvedimenti di espulsione
  ordinati   dall'autorita'   giudiziaria,   violino  la  riserva  di
  giurisdizione   per  la  mancata  previsione  di  un  provvedimento
  dell'autorita'  giudiziaria  che  dia  le ragioni di quella misura,
  preventivamente  ex  art.  13  della Costituzione, secondo comma; o
  successivamente mediante convalida entro quarantotto ore, a seguito
  di  comunicazione da parte dell'autorita' di p.s., ex art. 13 della
  Costituzione, terzo comma.
    La  violazione  della  riserva  di  giurisdizione,  di  immediata
  rilevabilita'  nell'ipotesi  in  cui  lo  straniero  espulso  venga
  effettivamente   accompagnato  alla  frontiera  a  mezzo  di  forza
  pubblica  (di  cio'  il  giudice  non verra' nemmeno implicitamente
  informato),  sussiste  anche  nell'ipotesi in cui lo straniero, per
  l'impossibilita'  di  eseguire con immediatezza l'espulsione, venga
  trattenuto  ai  sensi  dell'art.  14,  comma 1, presso il centro di
  permanenza.
    Infatti,  nonostante  l'art.  14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998
  faccia   riferimento   alla   valutazione   della  sussistenza  dei
  presupposti  di  cui  all'art. 13 dello stesso decreto, e' evidente
  che il giudice e' chiamato a convalidare il solo "... provvedimento
  ..." di trattenimento presso il centro.
    Lo  confermano,  oltre  che la lettera dell'art. 14, comma 4, che
  usa  il  singolare  facendo  unico riferimento al provvedimento del
  questore   (l'accompagnamento   puo'   essere   invece  oggetto  di
  provvedimento  del  prefetto)  e  la conseguente richiesta da parte
  della  questura  di convalida "del provvedimento di trattenimento",
  il  rilievo  che  la mancata convalida del trattenimento non incide
  sul   permanente   vigore  del  provvedimento  di  "espulsione  con
  accompagnamento" che continuera' a gravare sullo straniero.
    Sicche',   anche  quando  l'accompagnamento  sia  previsto  quale
  modalita'  esecutiva  dell'espulsione a carico dell'intimato che si
  sia  trattenuto  indebitamente nel territorio dello Stato (art. 13,
  comma  4-a)  e  sia  in  quel  senso  richiamato dal questore nella
  motivazione del provvedimento che dispone il trattenimento, ritiene
  la scrivente che la convalida del trattenimento non possa implicare
  convalida  del  disposto  accompagnamento che resta cosi' fuori dal
  controllo giurisdizionale.
    La   ritenuta  violazione  della  riserva  di  giurisdizione  non
  consente,  quindi,  di  valutare  l'esistenza di eventuali vizi del
  provvedimento  che  ha  disposto  l'accompagnamento, in quanto tale
  provvedimento  risulta  emesso  in  base  a  normativa  che, per le
  ragioni  piu' sopra dette, presenta profili di incostituzionalita',
  con   conseguente   venir  meno  dell'ineludibile  presupposto  del
  trattenimento presso il centro di via Corelli.
    Deve percio' procedersi alla sospensione del presente giudizio.
                              P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  23,  legge  11  marzo  1953, n. 87, e 13 della
  Costituzione;
    Solleva  d'ufficio  la  questione  di legittimita' costituzionale
  dell'art.  13, commi 4, 5 e 6, dell'art. 14, commi 4 e 5 del d.lgs.
  n. 286/1998,  con riferimento all'art. 13 della Costituzione, commi
  secondo e terzo, nella parte in cui non prevedono:
        che   la  mancata  convalida  del  trattamento,  in  caso  di
  insussistenza   dei   presupposti   di   cui  all'art.  13,  d.lgs.
  n. 286/1998,   non   elida   gli   effetti   del  provvedimento  di
  accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica;
        che  il  provvedimento  di  accompagnamento  alla frontiera a
  mezzo di forza pubblica sia comunicato all'autorita' giudiziaria ed
  assoggettato  a  convalida  entro  quarantotto ore da parte di tale
  autorita';
    Sospende  il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione
  degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
  notificata  alle  parti ed al Presidente del Consiglio e comunicata
  ai Presidenti della Camera e del Senato.
        Milano, 2 novembre 2000
                         Il giudice: Errico
01C0091