N. 12 ORDINANZA 5 - 23 gennaio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Giustizia   amministrativa   -  Controversie  aventi  ad  oggetto  il
risarcimento  del  danno  conseguente  ad  attivita'  ablatoria della
pubblica  amministrazione  (c.d. occupazione acquisitiva o accessione
invertita)  -  Devoluzione  alla  giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo   -   Asserito   eccesso   di   delega  -  Intervenuta
sostituzione  della  norma  denunciata  -  Restituzione degli atti al
giudice rimettente.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34.
- Costituzione,  art.  76, in relazione all'art. 11, comma 4, lettera
  g), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(GU n.5 del 31-1-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo
ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1,
del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in
materia   di   organizzazione   e   di   rapporti   di  lavoro  nelle
amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione  nelle controversie di
lavoro  e  di  giurisdizione  amministrativa,  emanate  in attuazione
dell'articolo  11,  comma  4,  della  legge  15  marzo  1997, n. 59),
promosso  con  ordinanza  emessa il 30 novembre 1999 dal tribunale di
Trapani  nel  procedimento civile vertente tra Schifano Vincenzo e il
comune  di  Trapani, iscritta al n. 336 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 - 1a Serie
speciale - dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che  con  ordinanza del 6 dicembre 1999, pervenuta alla
Corte  il  17  febbraio  2000, il tribunale di Trapani, nel corso del
giudizio  civile  instaurato da Vincenzo Schifano contro il comune di
Trapani, per ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento del
danno  sofferto  in  conseguenza  di  un'occupazione  illegittima con
effetti  acquisitivi  di  un'area  di  sua  proprieta',  ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  34 deldecreto
legislativo  31  marzo  1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione   e   di  rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni
pubbliche,  di  giurisdizione  nelle  controversie  di  lavoro  e  di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
        che,  secondo  il  rimettente,  la  norma  denunciata  e'  in
contrasto  con l'articolo 76 della Costituzione, laddove ha sottratto
alla   giurisdizione  del  giudice  ordinario  ed  ha  devoluto  alla
giurisdizione  esclusiva  del  giudice amministrativo le controversie
aventi  ad oggetto il risarcimento del danno conseguente ad attivita'
ablatoria,  posta in essere dalla pubblica amministrazione in carenza
di  potere  e concretatasi nell'irreversibile trasformazione del bene
con  destinazione  all'uso  pubblico (c.d. occupazione acquisitiva od
accessione invertita);
        che la norma denunciata sarebbe incorsa in eccesso di delega,
in  quanto avrebbe violato i criteri direttivi dell'art. 11, comma 4,
lettera g) della legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo  per  il  conferimento  di funzioni e compiti alle regioni ed
enti  locali,  per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa);
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  tramite  l'Avvocatura  generale  dello  Stato, che ha
sostenuto  l'inammissibilita'  della  questione - perche' l'ordinanza
non  avrebbe precisato i termini del giudizio a quo e comunque il suo
superamento  per  effetto dell'intervento della legge 21 luglio 2000,
n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa).
    Considerato   che,   dopo  la  proposizione  della  questione  di
legittimita' costituzionale, e' sopravvenuta la legge n. 205 del 2000
(in  vigore  dal  10  agosto  2000),  la  quale  -  con l'art. 7 - ha
formalmente  sostituito il testo dell'art. 34 del decreto legislativo
n. 80  del  1998,  ripetendo  integralmente  il contenuto della norma
originaria, ma - naturalmente - attribuendole l'efficacia della legge
formale e non piu' quella della legge sostanziale;
        che   la   valutazione   dell'incidenza   dell'indicato   jus
superveniens  in ordine al persistere della rilevanza della questione
compete al rimettente;
        che,  in conseguenza, si impone la restituzione degli atti al
rimettente perche' compia la suddetta valutazione.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Trapani.

    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.
                     Il Presidente: Santosuosso
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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