N. 71 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2000
Ordinanza emessa il 20 novembre 2000 dal giudice di pace di Livorno nel procedimento civile vertente tra Pisani Giovanni e condominio di via Gobetti n. 28 Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Norme della Regione Toscana - Alloggi, compresi in stabili a regime condominiale, assegnati in locazione - Versamento diretto delle spese a rimborso all'amministratore e azione in giudizio di quest'ultimo per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi - Indebita legiferazione in materia di processo civile riservata allo Stato. - Legge Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25, art. 35, comma 3; legge Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, art. 32, comma 3, ultima parte. - Costituzione, art. 108.(GU n.6 del 7-2-2001 )
IL GIUDICE DI PACE Il giudice di Pace di Livorno ha pronunciato le seguente ordinanza nella causa di primo grado iscritta al n. 1049/1995 R.G. promossa da Pisani Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiorenzo Merlini per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno Via Grande n. 17; Contro il condominio di via Gobetti n. 28, in persona dell'amministratore pro-tempore Alessio Pedri, rappresentato e difeso dall'avvocato Valter Maccioni per mandato a margine del decreto opposto elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno in via Montegrappa n. 5; Visto l'atto di citazione e le difese delle parti costituite; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: F a t t o Il sig. Alessio Pedri, non in proprio ma quale amministratore del condominio di via Gobetti n. 28, nel quale si trovano alcuni appartamenti di mano pubblica, ha chiesto al giudice di Pace di Livorno l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti di Pisani Giovanni, assegnatario in locazione di un appartamento dell'Ater (gia' I.A.C.P.) di Livorno, per la somma di L. 2.719.181 ed accessori a saldo di un asserito debito da questa contratto nei confronti dell'amministrazione condominiale, cosi' come documentato con copia dei verbali d'assemblea condominiale 5 luglio 1996, rendiconto consuntivo 1.6.93/31.5.94 e tabella di ripartizione delle spese; copia verbale di assemblea 29 giugno 1995 di approvazione del bilancio consuntivo 1.6.95/31.5.96; rendiconto consuntivo 94/1995 e preventivo ordinario 95/1996. Il coordinatore del giudice di Pace di Livorno emetteva a carico di Pisani Giovanni ed a favore dell'amministratore del condominio di via Gobetti n. 28 il D.I. n. 375/95 condannando il Pisani Giovanni a corrispondere all'amministrazione condominiale la somma di L. 2.719.181 per sorte capitale e L. 592.000 per spese legali. Pisani Giovanni con atto di citazione del 25 ottobre 1995 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento asserendo che gli importi richiesti non erano dovuti in quanto in parte erano prescritti perche' risalenti oltre il biennio previsto dall'art. 6 legge n. 841/1973, in parte perche' errate le somme di partenza, in parte perche' competevano alla proprieta' e non all'inquilino (assegnatario). L'amministrazione condominiale opposta si costituiva in giudizio per contestare le affermazioni dell'opponente. In particolare la difesa del condominio faceva rilevare la legittimita' del proprio operato e la correttezza dei conteggi predisposti dall'amministrazione. La causa trattenuta una prima volta a sentenza veniva rimessa in lettura dal giudice al fine di accertare se il Pisani Giovanni fosse un assegnatario in locazione semplice o un assegnatario con patto di riscatto. Accertato che il Pisani e' un assegnatario in locazione semplice questo giudice solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35 della legge regionale toscana n. 25/1989. Poiche' la regione Toscana in epoca successiva al 1989 ha provveduto a ridisegnare l'intera normativa dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quella relativa alla determinazione del canone con legge 20 dicembre 1996 n. 96, il giudice remittente, avendo constatato che la rilevanza della questione con riferimento alla legge regionale toscana 4 maggio 1989 n. 25, non e' venuta meno per effetto della nuova disciplina normativa, atteso che il testo dell'art. 32 (alloggi in amministrazione condominiale), comma 3, della legge Regione Toscana n. 96/1996 riproduce inalterato lo stesso testo dell'art. 35, comma 3, legge regione toscana n. 25/1989 estende la questione di legittimita' anche all'art. 32 legge citata. Le norme richiamate sul punto testualmente cosi' dispongono: "gli assegnatari in locazione semplice degli alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalita' di gestione dei servizi a rimborso ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministratore del condominio, cui compete di agire in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi". D i r i t t o (Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 69/2001). 01C0120