N. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 2000
Ordinanza emessa il 30 novembre 2000 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento sul ricorso proposto da Zortea Aldo contro Ufficio delle entrate di Borgo Valsugana Riscossione delle imposte - Omesso, ritardato o insufficiente versamento dei tributi per condotta illecita penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai ed altri professionisti, iscritti nei rispettivi albi, in dipendenza del loro mandato professionale - Rimessione in termini del contribuente e possibilita' di fruire dell'agevolazione conseguente ai pattuiti atti di adesione non perfezionatisi a causa dell'illecito commesso dal professionista - Mancata previsione - Irragionevole disparita' di trattamento tra il regime delle sanzioni e quello di riscossione dei tributi - Omessa indicazione numerica del parametro costituzionale. - Legge 11 ottobre 1995, n. 423; d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6.(GU n.7 del 14-2-2001 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al ricorso n. 750/2000 depositato il 10 novembre 2000 - avverso cart. pagamento n. 112200000262480/55 - IRPEF. Contro ufficio delle entrate di Borgo Valsugana; proposto da Zortea Aldo, loc. Mesole n. 4/A - Castelnuovo (Trento), difeso da Fatelli Carlo Maria, via Papa Pio XII n. 37 - Bari; terzi chiamati in causa. Conc. serv. risc. trib. per prov. Trento uff. contenzioso, via G. Galilei, n. 1 - Trento. Il contribuente ricorre per l'annullamento della cartella impugnata, previa sospensione. O r d i n a n z a L'Ufficio delle entrate di Borgo Valsugana notificava a Zortea Aldo per il 1994 avvisi di accertamento Imposte dirette (IRPEF). Il contribuente addiveniva con l'Ufficio ad atto di adesione, che peraltro non risultava perfezionato essendo stati omessi i relativi versamenti. Si appura che il consulente dello Zortea aveva presentato all'Ufficio modelli F24 falsificati, devolvendo a proprio profitto gli importi da corrispondere. Il contribuente ha ricorso alla intestata Commissione tributaria di primo grado di Trento contro l'iscrizione a ruolo dei tributi, ed accessori, basata sugli avvisi di accertamento e rettifica originari. Il Zortea riconosce dovuto soltanto quanto definito con l'Ufficio tramite i summenzionati atti di adesione, non pervenuti a perfezione esclusivamente a causa del fatto delittuoso del terzo, cioe' del professionista mandatario. Nella presente fase cautelare il ricorrente chiede la sospensione della riscossione, ai sensi dell'art. 47, d.lgs. 1992/546. Sembra al Collegio che l'eccezione dello Zortea, allo stato, non possa trovare accoglimento. Sia nella legge n. 423/1995 (art. 1, commi 1, 2 e 6-bis) sia nel d.lgs. n. 472/1977 il legislatore ha previsto agevolazioni a favore del contribuente vittima di "consulente infedele", sotto forma di sospensioni nella riscossione (legge n. 423) o di non punibilita' (d.lgs. n. 472), ma esclusivamente con riguardo alle sanzioni non penali. Per quanto attiene agli obblighi di imposta l'art. 1, comma 6-bis, della legge n. 423 citata prevede, sempre l'ipotesi di cui sopra, la possibilita' di sospensione della riscossione e rateizzazione dei versamenti. Manca una norma che in via generale rimetta il contribuente nei termini; incolpevolmente scaduti; ed in particolare, avendo riguardo alla fattispecie, gli mantenga la possibilita' di fruire dell'agevolazione conseguente ai pattuiti atti di adesione, non perfezionatisi a causa dell'illecito commesso dal professionista (analoghe situazioni potrebbero ipotizzarsi ove il contribuente avesse dichiarato l'intenzione di fruire di un condono revocabile in caso di mancato versamento del dovuto). Sembra al Collegio di dover rilevare di ufficio, non manifestamente infondato, il dubbio di legittimita' costituzionale della su richiamata normativa, carente sotto il profilo suindicato, con irragionevole disparita' di trattamento tra il regime dedicato alle sanzioni (per cui si giunge alla non punibilita' di cui all'art. 6 citato) ed il regime di riscossione del tributo. La questione appare rilevante, pur nella presente fase cautelare in cui sussiste certamente il presupposto del danno grave (se non altro per l'entita' della pretesa fiscale, contrapposta alle ridotte dimensioni dell'impresa del contribuente). Il giudizio circa la verifica del fumus boni iuris appare decisivamente influenzato dalla risoluzione del suesposto dubbio di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, in quanto non tutelano sufficientemente e ragionevolmente, in tema di riscossione dei tributi ed accessori il contribuente vittima di "consulente infedele", per quanto in motivazione, anche in relazione alla rilevanza della questione. Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Coste costituzionale. Dispone che a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata al ricorrente, all'Ufficio delle entrate di Borgo Valsugana ed al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Trento, addi' 30 novembre 2000. Il Presidente: Carestia 01C0141