N. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 2000

Ordinanza  emessa il 30 novembre 2000 dalla Commissione tributaria di
primo  grado  di  Trento  sul  ricorso proposto da Zortea Aldo contro
Ufficio delle entrate di Borgo Valsugana

Riscossione   delle  imposte  -  Omesso,  ritardato  o  insufficiente
versamento dei tributi per condotta illecita penalmente rilevante, di
dottori  commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati,
notai  ed  altri  professionisti,  iscritti  nei  rispettivi albi, in
dipendenza del loro mandato professionale - Rimessione in termini del
contribuente  e  possibilita' di fruire dell'agevolazione conseguente
ai pattuiti atti di adesione non perfezionatisi a causa dell'illecito
commesso  dal  professionista  -  Mancata  previsione - Irragionevole
disparita'  di  trattamento  tra il regime delle sanzioni e quello di
riscossione  dei  tributi - Omessa indicazione numerica del parametro
costituzionale.
- Legge  11  ottobre  1995,  n. 423; d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472,
  art. 6.
(GU n.7 del 14-2-2001 )
              LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sull'istanza  di sospensione
  dell'atto  impugnato  relativa al ricorso n. 750/2000 depositato il
  10  novembre 2000 - avverso cart. pagamento n. 112200000262480/55 -
  IRPEF.
    Contro  ufficio  delle  entrate  di  Borgo Valsugana; proposto da
  Zortea  Aldo,  loc. Mesole n. 4/A - Castelnuovo (Trento), difeso da
  Fatelli  Carlo Maria, via Papa Pio XII n. 37 - Bari; terzi chiamati
  in   causa.   Conc.   serv.  risc.  trib.  per  prov.  Trento  uff.
  contenzioso, via G. Galilei, n. 1 - Trento.
    Il   contribuente   ricorre  per  l'annullamento  della  cartella
  impugnata, previa sospensione.
                          O r d i n a n z a
    L'Ufficio  delle  entrate  di Borgo Valsugana notificava a Zortea
  Aldo per il 1994 avvisi di accertamento Imposte dirette (IRPEF).
    Il contribuente addiveniva con l'Ufficio ad atto di adesione, che
  peraltro non risultava perfezionato essendo stati omessi i relativi
  versamenti.
    Si  appura  che  il  consulente  dello  Zortea  aveva  presentato
  all'Ufficio  modelli F24 falsificati, devolvendo a proprio profitto
  gli importi da corrispondere.
    Il  contribuente ha ricorso alla intestata Commissione tributaria
  di  primo  grado di Trento contro l'iscrizione a ruolo dei tributi,
  ed  accessori,  basata  sugli  avvisi  di  accertamento e rettifica
  originari.
    Il Zortea riconosce dovuto soltanto quanto definito con l'Ufficio
  tramite   i   summenzionati  atti  di  adesione,  non  pervenuti  a
  perfezione  esclusivamente  a causa del fatto delittuoso del terzo,
  cioe' del professionista mandatario.
    Nella presente fase cautelare il ricorrente chiede la sospensione
  della riscossione, ai sensi dell'art. 47, d.lgs. 1992/546.
    Sembra  al Collegio che l'eccezione dello Zortea, allo stato, non
  possa  trovare  accoglimento. Sia nella legge n.  423/1995 (art. 1,
  commi  1,  2  e 6-bis) sia nel d.lgs. n. 472/1977 il legislatore ha
  previsto   agevolazioni   a  favore  del  contribuente  vittima  di
  "consulente infedele", sotto forma di sospensioni nella riscossione
  (legge   n. 423)   o   di   non  punibilita'  (d.lgs.  n. 472),  ma
  esclusivamente con riguardo alle sanzioni non penali.
    Per  quanto  attiene  agli  obblighi  di  imposta l'art. 1, comma
  6-bis,  della  legge n. 423 citata prevede, sempre l'ipotesi di cui
  sopra,   la   possibilita'   di  sospensione  della  riscossione  e
  rateizzazione dei versamenti.
    Manca  una  norma che in via generale rimetta il contribuente nei
  termini;   incolpevolmente   scaduti;  ed  in  particolare,  avendo
  riguardo  alla  fattispecie, gli mantenga la possibilita' di fruire
  dell'agevolazione  conseguente  ai  pattuiti  atti di adesione, non
  perfezionatisi  a  causa  dell'illecito commesso dal professionista
  (analoghe  situazioni  potrebbero  ipotizzarsi  ove il contribuente
  avesse  dichiarato  l'intenzione di fruire di un condono revocabile
  in caso di mancato versamento del dovuto).
    Sembra   al   Collegio   di   dover   rilevare  di  ufficio,  non
  manifestamente  infondato, il dubbio di legittimita' costituzionale
  della su richiamata normativa, carente sotto il profilo suindicato,
  con  irragionevole disparita' di trattamento tra il regime dedicato
  alle  sanzioni  (per  cui  si  giunge  alla  non punibilita' di cui
  all'art. 6 citato) ed il regime di riscossione del tributo.
    La  questione appare rilevante, pur nella presente fase cautelare
  in  cui  sussiste certamente il presupposto del danno grave (se non
  altro  per  l'entita'  della  pretesa  fiscale,  contrapposta  alle
  ridotte dimensioni dell'impresa del contribuente).
    Il  giudizio  circa  la  verifica  del  fumus  boni  iuris appare
  decisivamente influenzato dalla risoluzione del suesposto dubbio di
  legittimita' costituzionale.
                              P. Q. M.
    Visti  gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
  1953, n. 87;
    Dichiara  d'ufficio  non manifestamente infondata la questione di
  legittimita'  costituzionale della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e
  del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, in quanto non tutelano
  sufficientemente  e  ragionevolmente,  in  tema  di riscossione dei
  tributi   ed  accessori  il  contribuente  vittima  di  "consulente
  infedele",  per  quanto  in  motivazione,  anche  in relazione alla
  rilevanza della questione.
    Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli
  atti alla Coste costituzionale.
    Dispone  che a cura della segreteria, la presente ordinanza venga
  notificata  al  ricorrente,  all'Ufficio  delle  entrate  di  Borgo
  Valsugana  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ed ai
  Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Trento, addi' 30 novembre 2000.
                       Il Presidente: Carestia
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