N. 94 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 luglio 2000

Ordinanza  emessa  il  4  luglio  2000  dal  tribunale di Firenze nel
procedimento civile vertente tra S.n.c. Riomaggiore e Quinonero Maria

Locazione  di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Ritardata
restituzione,  a  causa  di  sospensione legale dell'esecuzione degli
sfratti  -  Prevista  maggiorazione  del  venti  per cento sul canone
aggiornato   alle   variazioni  dell'indice  ISTAT  -  Esenzione  del
conduttore  dall'obbligo  di  risarcire  il  maggior  danno  ai sensi
dell'art.  1591 cod. civ. - Irragionevolezza della scelta operata dal
legislatore  -  Violazione  del  diritto  di agire in giudizio per il
risarcimento  del  danno  -  Lesione  del  diritto  di proprieta' del
locatore.
- Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 6, comma 6.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 42, cpv.
(GU n.7 del 14-2-2001 )
                            IL TRIBUNALE

    Ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile iscritta
  al ruolo il 22 novembre 1984 e segnata al n. 9434/1984 ruolo affari
  civili contenziosi al n. del ruolo del giudice istruttore.
    Promossa   da   Riomaggiore   s.n.c.   di   Silvio  Parigi  &  C.
  rappresentata e difesa daIl'avv. Franco Modena in unione con l'avv.
  Romano  Pilli  per  mandato  a  margine  dell'atto  di citazione ed
  elettivamente  domiciliata  in  Firenze presso lo studio del primo,
  attrice.
    Contro  Quinonero  Maria  rappresentata  e  difesa dall'avv. Enza
  Mannise Parducci e dall'avv. Paolo Barghigiani per mandato in calce
  all'atto  di  citazione  notificato ed elettivamente domiciliata in
  Firenze  presso  lo  studio  dei  medesimi,  convenuta,  avente  ad
  oggetto: risarcimento danni.

                          Premesso in fatto

    Perdurando  l'occupazione di un appartamento sito in Firenze, via
  del  Romito  n. 55, con atto notificato il 13 novembre 1984 la soc.
  Riomaggiore  conveniva in giudizio l'occupante Quinonero Maria, per
  la  condanna  al  risarcimento  del  danno  conseguente  al mancato
  rilascio  dell'appartamento  alla  data  di  scadenza  (31 dicembre
  1983),  data  in  relazione  alla quale il pretore di Firenze aveva
  dichiarato  cessato  il rapporto sull'accordo delle parti, danno la
  cui  misura  si  riservava  di  precisare  in  corso di causa o che
  sarebbe   stata   ritenuta   di  giustizia,  con  rivalutazione  ed
  interessi.
    Si  costituiva  con  comparsa la convenuta, concludendo, in tesi,
  per  la  reiezione  della  domanda  attrice,  in ipotesi perche' il
  risarcimento  venisse  limitato a far tempo dalla significazione di
  sfratto ex art. 608 c.p.c..
    La  causa veniva istruita con la produzione di documenti, anche a
  seguito di deposito di memorie autorizzate.
    Assegnata  la  causa  alla  sezione stralcio, all'udienza dell'11
  febbraio  2000  le  parti  rassegnavano  le rispettive conclusioni.
  L'attrice   concludeva   per   la   condanna   della  convenuta  al
  risarcimento  del danno per il mancato rilascio corrispondente alla
  differenza  tra  quanto  versato  ed  i  maggiori corrispettivi che
  l'attrice  avrebbe  potuto  percepire dalla locazione dell'immobile
  dal  1o gennaio 1984 alla data del rilascio, ovvero alla differenza
  tra  quanto  versato  e  l'importo  dovuto  e  determinato  in base
  all'originario  contratto  di  locazione,  in base alla clausola di
  rivalutazione  di cui al punto 3 di detto contratto a decorrere dal
  1o gennaio 1984 e fino al rilascio e comunque nella misura ritenuta
  di giustizia.
    La  convenuta  preliminarmente  dichiarava  di  non  accettare il
  contraddittorio  in  ordine  alla  domanda,  da ritenersi nuova, di
  determinazione  di risarcimento del danno per differenza tra quanto
  versato  dalla  convenuta  e  l'importo  determinato  in  base alla
  clausola  di  rivalutazione dell'originario contratto del 30 aprile
  1973;  nel merito come in comparsa di risposta. In ipotesi denegata
  e   subordinata,   chiedeva  limitare  il  risarcimento  del  danno
  tenendosi  conto della sopravvenuta entrata in vigore della legge 9
  dicembre   1998,   n. 431,  il  cui  art. 6,  comma  6,  limita  il
  risarcimento  del  danno per ritardato rilascio alla misura del 20%
  anche   per   il   periodo  oggetto  della  presente  controversia;
  richiedeva   pertanto   l'estensione   della  suindicata  normativa
  sopravvenuta   anche   al   periodo   dal   1o gennaio   1984  fino
  all'effettivo rilascio.
    Sulle  sopra  riportate  conclusioni,  il  G.O.A.,  nominato  dal
  Presidente  della  sezione Stralcio nella persona dell'avv. Lucilio
  Lando Secchi Tarugi, tratteneva la causa in decisione, assegnando i
  termini  di  legge  per  il  deposito  di  comparse conclusionali e
  memorie di replica, cui provvedevano le parti; l'attrice depositava
  sola   comparsa   conclusionale   ed  ivi  sollevava  questione  di
  illegittimita' costituzionale dell'art. 6, sesto comma, della legge
  n. 431 del 1998.

                        Osservato in diritto

    La  norma  impugnata  (art. 6, comma 6, legge 431/1998) definisce
  l'entita'  dell'indennita'  di  occupazione  che  i conduttori sono
  tenuti  a  corrispondere,  ai  sensi  dell'art. 1591 c.c., qualora,
  cessato  de  iure  il  contratto,  durante i periodi di sospensione
  dell'esecuzione   ivi   stabiliti  e  comunque  fino  all'effettivo
  rilascio,  sia  impossibile  (o  sia stato impossibile) al locatore
  porre  in  esecuzione  il titolo esecutivo al rilascio. La riferita
  norma precisa anche la misura della somma che l'occupante e' tenuto
  a corrispondere, determinandola in una somma mensile pari al canone
  dovuto  alla  cessazione  del  contratto, annualmente aggiornato in
  base  agli  indici Istat e maggiorato del 20%, specificando inoltre
  che  la  corresponsione  di  tale maggiorazione esime il conduttore
  dall'obbligo di risarcire il maggiore danno ai sensi dell'art. 1591
  c.c.
    In  relazione  all'efficacia temporale di tale norma, della quale
  sia  pure  in  via  subordinata  e  denegata  la  convenuta  chiede
  l'applicazione  al  periodo  dal 1o gennaio 1984 fino all'effettivo
  rilascio,  e'  d'obbligo il riferimento all'art. 14, comma 5, legge
  n. 431/1998,   che  stabilisce,  per  il  periodo  transitorio,  il
  principio  dell'ultrattivita'  delle previgenti norme in materia di
  locazione  "ai  giudizi  in corso" alla data del 30 dicembre 1998 e
  non  "nei  giudizi  in  corso".  Il  giudice ritiene, sulla base di
  quanto  osservato  dai  primi  commentatori  e dalla giurisprudenza
  (Pret.  Napoli  3  maggio 1999; trib. Milano 2 luglio 1999), che il
  richiamato  art. 14,  comma  5, legge n. 431/1998 si riferisca alle
  sole   regole   procedurali,   di   talche'   esso   non  impedisce
  l'applicabilita'  della  disposizione  dell'art. 6,  comma  6 legge
  n. 431/1998 anche nella controversia in esame.
    Il  giudice dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 6,
  comma 6, della legge 431/1998.
    La  questione  ha  rilevanza  nel  giudizio  in  corso perche' il
  risarcimento  richiesto  dall'attrice  e'  senza dubbio superiore a
  quello  che  verrebbe  a  determinarsi sulla base dell'applicazione
  della  maggiorazione prevista dal meccanismo contenuto nell'art. 6,
  comma 6, legge n. 431/1998.
    La  predeterminazione  forfetaria  del  maggiore danno, stabilito
  dall'art.  1591  c.c., subito dal locatore, nella misura del 20% di
  maggiorazione del canone contenuta nella norma impugnata, impedisce
  al  giudice  di  compiere  la  dovuta  valutazione dell'effettivo e
  concreto pregiudizio risentito dal locatore, con la conseguenza che
  il  risarcimento  non  si  adegua  al  danno  effettivamente subito
  cosicche'  a taluno potra' derivarne un indebito vantaggio ad altri
  sacrifici  non  dovuti, con violazione del principio costituzionale
  stabilito dall'art. 3 Cost. in tema di eguaglianza fra i cittadini
    La  norma  appare in contrasto anche con l'art. 24 Cost., laddove
  non  consente  al proprietario di far valere in giudizio il vero ed
  effettivo pregiudizio risentito a seguito dell'indebita occupazione
  dell'immobile,  pregiudizio  che,  all'evidenza, puo' ben essere di
  misura  largamente  superiore  a  quella predeterminata dalla norma
  impugnata  in  misura fissa e del tutto svincolata dal collegamento
  con le diverse realta' insorgenti dai diversi rapporti controversi.
    Sembra  infine  al giudice che la norma impugnata contrasti anche
  con  l'art.  42  Cost.,  in  quanto comprime il godimento legittimo
  della  proprieta',  presidio  di  liberta'  e  dignita'  umana, non
  consentendo  che  il maggior danno, cui pure il sistema legislativo
  nell'art.   1591   c.c  consente  tutela,  venga  effettivamente  e
  realmente sanzionato attraverso il giusto risarcimento.
                              P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   rilevante   per   il  giudizio  e  non  manifestamente
  infondata,  in  relazione  agli  artt. 3,  24  e 42 cpv., Cost., la
  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 6,  comma 6,
  legge  9 dicembre  1998,  n. 431,  nella  parte  in  cui  esime  il
  conduttore  dall'obbligo  di  risarcire  il  maggior danno ai sensi
  dell'art.  1591 c.c., corrisposta la maggiorazione del 20% prevista
  dalla norma impugnata;
    Sospende  il  giudizio  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 295
  c.p.c.;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
  costituzionale;
    Dispone  che  a  cura della cancelleria la presente ordinanza sia
  notificata  al  Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti
  in causa
    Dispone  che  l'ordinanza medesima sia comunicata dal cancelliere
  al  Presidente  del  Senato  ed  al  Presidente  della  Camera  dei
  deputati.
      Cosi' deciso in Firenze, addi' 4 luglio 2000.
                   Il giudice unico: Secchi Tarugi
01c0143