N. 95 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 dicembre 2000

Ordinanza  emessa  il  21  dicembre 2000 dal tribunale amministrativo
regionale del Piemonte sul ricorso proposto da Trombetta Francesco ed
altra contro comune di Domodossola

Edilizia e urbanistica - Regione Piemonte - Mutamento di destinazione
d'uso  d'immobile  da  direzionale a residenziale - Assoggettamento a
concessione   edilizia,   anziche'  a  semplice  autorizzazione  come
stabilito   dalla   legge  statale  (art.  25,  legge  n. 47/1985)  -
Violazione di principio posto dalla legislazione statale in materia -
Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 498/1993.
- Legge Regione Piemonte 8 luglio 1999, n. 19, art. 8.
- Costituzione, art. 117.
(GU n.7 del 14-2-2001 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha   pronunciato   la   seguente  ordinanza  sul  ricorso  R.G.R.
  n. 3316/2000  proposto  da  Trombetta  Francesco  e Nicoletti Maria
  Annunziata,  rappresentati  e  difesi dagli avv. Marcello Bologna e
  Sergio  Guerrizio ed elettivamente domiciliati presso lo studio del
  secondo  in Torino, via Brofferio, 3, come da mandato a margine del
  ricorso;
    Contro  il  Comune  di  Domodossola,  in  persona  del sindaco in
  carica, non costituito in giudizio;
    per    l'annullamento    previa    sospensione   dell'esecuzione,
  dell'ordinanza   dirigenziale  26  settembre  2000,  n. 159,  prot.
  n. 15529,   di  riduzione  in  pristino  della  destinazione  d'uso
  direzionale  di  un  immobile,  con  avvertimento  che  in  caso di
  inottemperanza   l'immobile   verra'   acquisito  gratuitamente  al
  patrimonio comunale;
    per  quanto necessario, delle relazioni di sopralluogo in data 25
  maggio   2000;   di   tutti   gli  atti  antecedenti,  presupposti,
  conseguenziali e comunque connessi;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore   il  referendario  Bernardo  Baglietto;  udito  inoltre
  all'udienza  camerale  del 21 dicembre 2000 l'avv. Sergio Guerrizio
  per i ricorrenti, ritenuto e considerato in

                           Fatto e diritto

    Considerato  che  il provvedimento impugnato intima ai ricorrenti
  la  riduzione  in  pristino della modifica di destinazione d'uso da
  dirigenziale  ed  abitativa  di  un  appartamento  compreso  in  un
  caseggiato realizzato in base ad un Piano Esecutivo Convenzionato.
    Considerato  avverso  il  progetto  preliminare  del  nuovo  PRGC
  l'impresa  costruttrice aveva presentato osservazioni, chiedendo la
  modifica del PEC in base al quale stava costruendo l'edificio ed in
  particolare  chiedendo  l'assenso  a  destinare ad uso residenziale
  tutto   il   primo   piano,   originariamente   destinato   ad  uso
  dirigenziale;
    Considerato  che  le  dette  osservazioni  sono state accolte dal
  consiglio comunale con deliberazione 20 luglio 2000;
    Considerato   che   l'edificio   venne   realizzato   con  alcune
  difformita',  in relazione alle quali tutti i condomini (compresi i
  ricorrenti)  hanno congiuntamente presentato domanda di concessione
  edilizia  in sanatoria a sensi dell'art. 13 legge 28 febbraio 1985,
  n. 47;
    Considerato  che  i  ricorrenti,  per  quanto  cofirmatari  della
  domanda  di  sanatoria,  riconoscono  che  la  domanda  stessa  non
  specificava  quali dei diversi appartamenti compresi nel caseggiato
  fossero stati oggetto di cambiamento di destinazione d'uso e che in
  particolare   fra   questi   non   era   espressamente   menzionato
  l'appartamento di loro proprieta';
    Ritenuto pertanto che allo stato degli atti detto cambiamento non
  appare ritualmente assentito dal comune;
    Considerato  che  e' comunque pacifico che esso e' avvenuto senza
  l'esecuzione di opere di trasformazione dei locali;
    Considerato  tuttavia  che  nell'ambito  della  Regione  Piemonte
  costituisce variazione essenziale ex art. 8 legge 28 febbraio 1985,
  n. 47, rispetto al progetto assentito con la concessione - e quindi
  intervento  a sua volta soggetto a concessione ulteriore - anche il
  cambiamento  di  destinazione  d'uso da direzionale a residenziale,
  ancorche'  eseguito  senza  lavori (art. 8 legge regionale 8 luglio
  1999, n. 19);
    Considerato  che  tale  disposizione  appare  in contrasto con il
  principio  generale  stabilito dall'art. 25 legge 28 febbraio 1985,
  n. 47,  a  norma  del  quale la variazione della destinazione d'uso
  degli  immobili,  se  eseguita  senza  opere  edilizie, puo' essere
  soggetta tuttalpiu' a semplice autorizzazione;
    Considerato che questo tribunale, con ordinanza 12 novembre 1992,
  aveva   gia'   sollevato   l'analoga   questione   di  legittimita'
  dell'art. 48   legge   regionale   6   dicembre  1977,  n. 56  (che
  assoggettava  a  concessione  edilizia  i mutamenti di destinazione
  d'uso  di immobili di volume superiore a 700 mc., anche se eseguiti
  senza  opere),  in  relazione  all'art. 117  Cost.  e  che la Corte
  costituzionale,  con  sentenza  interpretativa 29-31 dicembre 1993,
  n. 498,  ha dichiarato la questione inammissibile, rilevando che la
  norma   dell'art. 25   legge   28  febbraio  1985,  n. 47,  essendo
  successiva  e  gerarchicamente  sovraordinata, aveva implicitamente
  abrogato quella regionale con essa confliggente;
    Considerato  peraltro che la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19
  e'  a  sua  volta  successiva  alla  citata legge 28 febbraio 1985,
  n. 47,  per cui nel caso in esame non puo' farsi applicazione degli
  stessi  principi  enunciati  nella  sentenza  costituzionale  sopra
  ricordata;
Ritenuto  pertanto  che  la questione come sopra sollevata non appare
  manifestamente  infondata  e  che  essa  e'  altresi' rilevante, in
  quanto  dalla  sua  risoluzione  dipende la legittimita' o meno del
  provvedimento ripristinatorio impugnato nel giudizio di merito, che
  e'  precluso  se  l'intervento  non  puo'  effettivamente ritenersi
  soggetto a concessione edilizia;
    Ritenuto  percio'  opportuno disporre la sospensione del giudizio
  con  conseguente  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
  per la risoluzione della detta questione;
    Ritenuto  che,  stante  il pericolo di danni gravi e irreparabili
  derivanti  dall'esecuzione  coattiva del provvedimento impugnato ed
  in   particolare  dal  prosieguo  del  procedimento  sanzionatorio,
  sussistono    i    presupposti    per   disporre   la   sospensione
  dell'esecutorieta'    del   provvedimento   impugnato   fino   alla
  definizione   della   questione  di  costituzionalita'  come  sopra
  sollevata (Cons. St., Ad. Plen., ord. 20 dicembre 1999, n. 2; Cons.
  St., VI, ord. 24 marzo 2000, n. 1431);
                              P. Q. M.
    Il  tribunale amministrativo regionale del Piemonte - sezione I -
  non definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe;
    Visto l'art. 21 legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
    Accoglie  la domanda incidentale di sospensione del provvedimento
  impugnato  con  effetto  fino  alla  pubblicazione della sentenza o
  dell'ordinanza risolutiva della questione di costituzionalita' come
  infra sollevata;
    Visto l'art. 134 Cost. e l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di
  costituzionalita'  dell'art. 8 legge regionale 8 luglio 1999, n. 19
  in relazione all'art. 117 Cost. per le ragioni indicate nella parte
  motiva della presente ordinanza;
    Sospende  il  giudizio  e  dispone l'immediata trasmissione degli
  atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  alla  segreteria  di  disporre la notifica della presente
  ordinanza  alle  parti  in  causa  ed  al  Presidente  della giunta
  regionale  del  Piemonte,  nonche' di comunicarla al Presidente del
  Consiglio regionale della stessa regione.
    Cosi' deciso in Torino il 21 dicembre 2000.
                    Il Presidente: Gomez de Ayala
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