N. 101 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 giugno 2000

Ordinanza  emessa  il  14  giugno  2000  dal tribunale amministrativo
regionale  del  Lazio  sul ricorso proposto da Bianco Vito Antonio ed
altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri,
per    effetto   dell'inquadramento   definitivo   nelle   qualifiche
funzionali,  ai  sensi dell'art. 4, ottavo comma, legge n. 312/1980 -
Esclusione   della   rivalutazione  monetaria  e  degli  interessi  -
Ingiustificata  deroga  al  principio  di debenza degli interessi sui
crediti   monetari   -   Incidenza   sul  principio  di  retribuzione
proporzionata  ed  adeguata  e  sui  principi di imparzialita' e buon
andamento della P.A.
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, commi 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 97.
(GU n.7 del 14-2-2001 )
                IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 5518/1995 reg.
  gen.,  proposto  da  Bianco  Vito  Antonio  ed  altri,  (v.  elenco
  allegato)  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Arturo  Marzano  ed
  elettivamente  domiciliati presso il medesimo in Roma, via Sabotino
  n. 45;
    Contro  la  Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
  Presidente  pro-tempore,  rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura
  generale  dello  Stato,  nei  cui  uffici e' domiciliata ex lege in
  Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    Per  l'accertamento  del  diritto  a percepire gli interessi e la
  rivalutazione   monetaria  sulle  somme  loro  liquidate  ai  sensi
  dell'art. 4, comma 8 della legge n. 312/1980;
    E  per  la  condanna  al pagamento di quanto dovuto dalla data di
  scadenza  di  ciascuna  mensilita'  fino  a  quella  dell'effettivo
  pagamento;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
  difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Alla  pubblica  udienza  del  14  giugno  2000  data per letta la
  relazione   del  magistrato  cons.  Germana  Panzironi  e  uditi  i
  procuratori delle parti, avv. Marzano ed avv. Sclafani;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

                              F a t t o

    I  ricorrenti,  dipendenti  dell'Avvocatura generale dello Stato,
  deducono  di  essere  destinati  dalle  norme  di  cui  alla  legge
  n. 312/1980,  la  quale  ha apportato modifiche all'ordinamento dei
  dipendenti  civili  dello  Stato,  prevedendo  in  particolare,  il
  superamento  del  precedente assetto, basato sull'inquadramento del
  personale   in   profili  professionali  e  sulla  sovraordinazione
  gerarchica delle carriere.
    La  citata  legge  n. 312 ha, tra l'altro, disciplinato nei primi
  articoli  il  passaggio al nuovo ordinamento, prevedendo all'art. 4
  una fase di primo inquadramento, consistente nell'inserimento nelle
  qualifiche  funzionali,  ai soli fini retributivi, sulla base della
  qualifica  posseduta  precedentemente,  ed un'altra fase, di vero e
  proprio inquadramento funzionale.
    Il  legislatore  ha  previsto che le due fasi anzidette dovessero
  avere  la  decorrenza  1o gennaio 1978, ai fini giuridici, e del 1o
  luglio 1978, ai fini economici.
    La  legge  prevedeva,  inoltre,  che le amministrazioni avrebbero
  dovuto  portare a termine le operazioni di definitivo inquadramento
  entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore della medesima e, quindi,
  entro il 13 luglio 1981.
    Tuttavia soltanto di recente agli interessati e' stato attribuito
  il profilo professionale e la conseguente qualifica funzionale.
    Per  effetto  di  dette  operazioni i ricorrenti sono stati posti
  retroattivamente   in   una   qualifica  funzionale  immediatamente
  superiore   a   quella  originariamente  attribuita,  maturando  di
  conseguenza  il  diritto  a percepire le relative somme a titolo di
  arretrati  retributivi  ed  anche  il  diritto  a percepire su tali
  emolumenti interessi corrispettivi e rivalutazione monetaria.
    L'amministrazione  ha  pero'  corrisposto ai medesimi, i benefici
  derivanti  dal  predetto  inquadramento  retroattivo  con  notevole
  ritardo   sia   in   relazione   al  termine  fissato  dalla  legge
  n. 312/1980,   sia   anche  con  riguardo  alla  data  dei  decreti
  cumulativi   di  reinquadramento,  senza  procedere  al  necessario
  pagamento  degli  interessi  e  della  rivalutazione  dalla data di
  spettanza.
    Pertanto,   i  ricorrenti  hanno  richiesto  il  pagamento  degli
  accessori,    senza,    tuttavia,    ricevere    alcuna    risposta
  dall'amministrazione.
    Tanto  premesso, poiche' allo stato i loro diritti non sono stati
  soddisfatti, gli istanti propongono ricorso deducendo la violazione
  e  falsa  applicazione  di  legge  e l'eccesso di potere sotto vari
  profili.
    L'amministrazione  ha pagato con grave ritardo le somme derivanti
  dal  c.d.  ricompattamento, senza corrispondere, su tali somme, gli
  interessi e la rivalutazione monetaria spettanti.
    La  citata  legge  prevedeva che le operazioni di identificazione
  dei  profili  professionali  dovessero  avvenire  entro dodici mesi
  dall'entrata  in  vigore della stessa, fissando, quindi, un termine
  ben preciso per far ottenere ai dipendenti il dovuto inquadramento.
    Nel  caso  in esame, tuttavia, cio' non si e' verificato, essendo
  trascorsi molti anni prima che le procedure fossero definite.
    Dal  momento  che  l'obbligazione  di  cui  si  discute ha natura
  pecuniaria,  ritengono  i  ricorrenti,  che  l'amministrazione,  in
  quanto   debitrice,   debba   corrispondere   gli  interessi  e  la
  rivalutazione,  a  decorrere  dalla  data  di  nascita  del credito
  principale.
    Tale  data  e'  identificabile  con la data stabilita dalla legge
  n. 312 per la decorrenza degli effetti economici dell'inquadramento
  e,  in  subordine,  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge
  medesima.
    Sostengono  gli  istanti che, secondo un consolidato orientamento
  giurisprudenziale,  gli  atti adottati dalla commissione paritetica
  all'uopo  costituita,  sono  atti  di natura meramente ricognitiva,
  dovendosi  far  risalire  alla  lettere  della  legge  gli  effetti
  dell'inquadramento,  poiche'  essa  stessa  stabilisce i criteri da
  seguire  nella  revisione  dell'assetto  giuridico ed economico del
  pubblico  impiego,  e,  pertanto,  gli  accessori  sarebbero dovuti
  quanto meno dalla data di entrata in vigore della legge n. 312.
    Successivamente  alla  proposizione  del  gravame, nelle more del
  giudizio, e' entrata in vigore la legge n. 448/1998 che ha statuito
  che  le somme corrisposte al personale del comparto ministeri e per
  effetto  dell'inquadramento  ex lege n. 312/1980 "non danno luogo a
  interessi  ne'  rivalutazione monetaria", recando norme in grado di
  incidere  direttamente  sulla  controversia,  in  quanto  afferenti
  l'oggetto principale del gravame.
    Con  ordinanza  n. 631  del  15  giugno  1999,  pubblicata  nella
  Gazzetta  Ufficiale  n. 46, questo tribunale ha sollevato questione
  di  legittimita' costituzionale della norma della legge n. 448/1998
  (legge  finanziaria per il 1999), per violazione degli artt. 3, 36,
  primo comma, 97, primo comma, della Costituzione, avendo introdotto
  nella  fattispecie il legislatore una norma che, da una parte viola
  il   principio  di  parita'  dei  cittadini  con  riguardo  ad  una
  fattispecie  che  e'  comune  a  tutti i crediti di lavoro, ledendo
  anche   la   regola   della  proporzionalita'  tra  retribuzione  e
  prestazione  lavorativa,  dall'altra  si  pone  in contrasto con il
  principio  di  buon  andamento  ed  imparzialita'  della  p.a.  con
  l'elusione   dell'obbligo   del   ristoro   economico  per  tardiva
  erogazione.
    Si e' costituita in giudizio l'amministrazione intimata chiedendo
  il   rigetto   dei   ricorsi  siccome  infondati  ed  eccependo  la
  prescrizione  dei  crediti  per il periodo anteriore al quinquennio
  che precede la sua notifica.
    All'udienza  del  14  giugno 2000 la causa e' stata trattenuta in
  decisione.
    Il  collegio  ha  ritenuto  di  pronunciarsi  parzialmente  sulla
  questione  relativa  alla  prescrizione, rimettendo la questione di
  legittimita' costituzionale a separata ordinanza.

                            D i r i t t o

    La questione posta a base delle controversie in esame concerne il
  problema  del  riconoscimento  del  diritto  alla  percezione degli
  interessi  e  della  rivalutazione monetaria, riferiti ai benefici,
  conseguenti al reinquadramento disposto dall'art. 4, comma 8, della
  legge n. 312/1980, tardivamente corrisposti.
    Su  tale  problematica  si  e'  ormai  formata una giurisprudenza
  consolidata  del  giudice  amministrativo  che riconosce il diritto
  alla  percezione  degli  accessori,  in  presenza  di  una  tardiva
  corresponsione delle somme dovute.
    Senonche',  al  riguardo,  la  legge finanziaria per l'anno 1999,
  legge  n. 448/1998,  all'art.  26, commi 4 e 5, ha specificatamente
  disposto,  con una norma definita di interpretazione autentica, che
  "le  somme  corrisposte  al  personale  del  comparto Ministeri per
  effetto  dell'inquadramento  definitivo nelle qualifiche funzionali
  ai  sensi  dell'art. 4, comma 8, della legge n. 312/1980 e le somme
  liquidate    sui    trattamenti    pensionistici   in   conseguenza
  dell'applicazione  della  sentenza  della Corte costituzionale n. 1
  del  1991  non danno luogo ad interessi e rivalutazione monetaria",
  ed inoltre che "fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di
  entrata  in  vigore  della  presente legge, le somme corrisposte in
  difformita'  da  quanto  disposto  dal  comma  4 sono considerate a
  titolo  di  acconto  sui  trattamenti  economici e pensionistici in
  essere  e  recuperate con i futuri miglioramenti comunque spettanti
  sui trattamenti stessi".
    Tale  norma  afferma,  quindi,  modificando  retroattivamente  la
  disciplina   in   materia   attraverso  la  forma  di  disposizione
  autentica,  che i dipendenti pubblici non hanno mai avuto diritto a
  percepire interessi e rivalutazione monetaria relativamente ai soli
  crediti  di  lavoro  derivanti dall'applicazione del citato art. 4,
  senza alcuna razionale spiegazione al riguardo.
    Come in precedenza esposto, il tribunale amministrativo regionale
  del  Lazio,  con  ordinanza n. 631 del 15 aprile 1999, ha sollevato
  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5,
  della  legge n. 448/1998 per violazione degli artt. 3, primo comma,
  36, primo comma e 97, primo comma della Costituzione.
    La  questione  posta  a  base  dei  presenti ricorsi e' del tutto
  analoga  a  quella  trattata  nella  citata  ordinanza, ed anche in
  questo  caso  il  collegio  ne  ravvisa la rilevanza nei giudizi in
  corso.
    Questo  collegio  ritiene  di aderire alle argomentazioni poste a
  base  dell'ordinanza  di rimessione alla Corte costituzionale della
  citata  norma  dell'art.  26, commi 4 e 5, della legge n. 448/1998,
  poiche' tale disposizione introduce una nuova disciplina che sembra
  contrastare,   in   relazione   all'art.   3,  primo  comma,  della
  Costituzione,  con  il  principio  di  parita'  tra  i cittadini in
  relazione alla particolare fattispecie relativa alla corresponsione
  degli  interessi  e  della  rivalutazione  monetaria dei crediti di
  lavoro, qualora liquidi ed esigibili.
    La  norma  appare  in  contrasto,  inoltre,  con  l'art. 36 della
  Costituzione,  in  quanto  lesiva del principio di proporzionalita'
  tra retribuzione e prestazione lavorativa, giacche' le somme di cui
  viene esclusa l'idoneita' a produrre interessi e rivalutazione sono
  di  natura  retributiva  e  si riferiscono a benefici erogati dalla
  p.a.   con   notevole   ritardo,  incidendo,  quindi,  sul  diritto
  riconosciuto  dalla  Costituzione  a  che  il  lavoratore abbia una
  retribuzione  proporzionata  alla  quantita'  e qualita' del lavoro
  svolto.
    Nella  fattispecie,  inoltre,  non  viene rispettato il principio
  dell'art. 97 della Costituzione, poiche' si consente ad un soggetto
  pubblico, quale e' la p.a., che ha corrisposto con notevole ritardo
  somme  previste da una legge, la legge n. 312/1980, la possibilita'
  di  eludere in concreto l'obbligo conseguente dell'attribuzione del
  ristoro economico, in favore dei dipendenti interessati.
    I  giudizi,  pertanto, vanno sospesi in attesa della soluzione da
  parte  della  Corte  costituzionale  della  sollevata  questione di
  legittimita'  costituzionale della norma dell'art. 26, commi 4 e 5,
  della legge n. 448/1998, in relazione agli artt. 3, 36, primo comma
  e 97, primo comma della Costituzione.
                              P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134  della  Costituzione,  1,  della  legge
  costituzionale  9  febbraio  1948, n. 23, e seguenti della legge 11
  marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  la  questione,  come  sopra indicata, rilevante ai fini
  della decisione della controversia e non manifestamente infondata;
    Sospende il giudizio relativo ai ricorsi;
    Ordina  la  trasmissione  alla Corte costituzionale dei fascicoli
  relativi  i  ricorsi  medesimi  per la soluzione della questione di
  legittimita'  costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge
  n. 448  del  1998  per  contrasto  con  gli  artt. 3, 36 e 97 della
  Costituzione;
    Ordina  alla  segreteria  della sezione che la presente ordinanza
  sia  notificata  alle parti e comunicata al Presidente della Camera
  dei  deputati  e del Senato della Repubblica, nonche' notificata al
  Presidente del Consiglio dei ministri.
    Cosi'  deciso  in  Roma  nella  camera di consiglio del 14 giugno
  2000.
                       Il Presidente: Schinaia
L'estensore: Panzironi
01C0150