N. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 novembre 2000
Ordinanza emessa il 30 novembre 2000 dal tribunale di Siracusa nel procedimento civile vertente tra Fallisi Vito ed altri e Fondazione "Frazzetto" ed altri Successione ereditaria - Disposizioni testamentarie a favore di enti non riconosciuti - Termine per la proposizione dell'istanza di riconoscimento della fondazione - Decorrenza, nel caso di testamento pubblico, dall'apertura della successione, anziche' dal momento in cui chi sia tenuto a darvi esecuzione ne abbia avuto conoscenza - Contrasto con il dovere di solidarieta' sociale e con la garanzia dei diritti inviolabili - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza. - Cod. civ., art. 600. - Costituzione, artt. 2 e 3.(GU n.8 del 21-2-2001 )
IL TRIBUNALE Ritenuto che, con citazione notificata il 4 marzo 1997, gli odierni attori adivano il tribunale di Siracusa perche' dichiarasse l'inefficacia delle disposizioni contenute nel testamento pubblico della defunta Fallisi Maria a favore della Fondazione "Frazzetto", costituitasi con atto pubblico in data 18 novembre 1996, in conseguenza dell'inutile decorso del termine di cui all'art. 600 c.c.; che si era verificato che in data 18 novembre 1995 era deceduta in Buccheri la signora Fallisi Maria, la quale aveva disposto delle proprie sostanze con testamento pubblico del 20 ottobre 1995, reso noto in data 4 dicembre 1995, istituendo erede universale una Fondazione da costituirsi in Buccheri, avente per oggetto un centro polidiagnostico per onorare la memoria del figlio; che nel medesimo testamento erano stati nominati cinque esecutori testamentari con l'incarico di provvedere anche alla formulazione e alla stesura dell'atto costitutivo della predetta fondazione; che in data 18 novembre 1996, ovvero decorso un anno dall'apertura della successione, gli esecutori avevano provveduto alla costituzione della fondazione, ma non ancora ad avanzare l'istanza di cui all'art. 600 c.c., necessaria per il riconoscimento dell'ente; che tale istanza era stata presentata solo in data 26 novembre 1996 e quindi otto giorni dopo lo spirare del termine; che con comparsa del 26 maggio 1997 si costituiva in giudizio la Fondazione Frazzetto nonche' gli esecutori testamentari chiedendo il rigetto della domanda; che all'udienza del 3 febbraio 2000, la causa, sulle conclusioni in atti, veniva posta in decisione; Osservato che, secondo quanto previsto nella norma citata, le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia se, entro un anno dal giorno in cui il testamento e' eseguibile, non e' fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento; che, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale (Cass. civ. sez. II, 14 ottobre 1961 n. 2162, Cass. civ. sez. II, 5 luglio 1962 n. 1724, nonche' Cass. civ. sez. II, 5 dicembre 1981, n. 9050 tanto consolidata da assurgere a diritto vivente, e in difetto di ogni altra disposizione normativa, il termine per l'istanza decorre, nel caso di testamento pubblico, dall'apertura della successione e cioe', ex art. 456 c.c., dal momento della morte; che l'art. 600 c.c., cosi' interpretato, nel testo in vigore fino alla sua abrogazione avvenuta con legge 22 giugno 2000 n. 192, si pone palesemente in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione; che, infatti, sotto il primo profilo, l'istituzione di una fondazione, le cui finalita' corrispondano a pubblico interesse, ad opera di un privato puo' certamente ritenersi una delle tante manifestazioni riconducibili al dovere di solidarieta' sociale che la Repubblica richiede al cittadino, di cui, peraltro, esalta i diritti inviolabili, che gli riconosce e garantisce sia come singolo sia nelle formazioni sociali; che e' innegabile che al dovere anzidetto adempie anche chi abbia disposto la fondazione con testamento, non fosse altro perche' in essa si attua la volonta' del testatore e si estrinseca, al di la' della vita fisica, la personalita' del medesimo, ovvero il complesso di idee, aspirazioni propositi, azioni che attraverso l'istituzione ed il suo svolgimento continuano a manifestarsi qualificandone gli scopi; che al necessario rispetto della volonta' del testatore si accompagna l'interesse pubblico a che le finalita' perseguite con la fondazione dell'ente siano realizzate; che tale rispetto non pare assicurato da una norma che rimette l'efficacia della disposizione testamentaria alla solerzia di terzi, facendo decorrere un termine di decadenza ancor prima che costoro non solo siano stati investiti dell'ufficio (con l'accettazione richiesta, in forma solenne, dall'art. 702 c.c.), ma addirittura siano stati resi edotti della loro nomina; che la compressione dei diritti della personalita' (sia del "de cuius" che dell'ente da questi istituito) a discapito di quelli patrimoniali prevalentemente privilegiati dal legislatore del 1942 nel profondo ed incondizionato rispetto della scala dei valori del tempo) risulta ancor piu' evidente dall'esame dell'art. 3 disp. att. c.c.; che tale norma, a seguito della denunzia imposta al notaio che provvede alla pubblicazione di disposizioni a favore di enti da istituire, consente al prefetto di promuovere "gli atti conservativi che reputa necessari per l'esecuzione delle disposizioni" nonche' di chiedere al tribunale, in caso di urgenza e necessita', "la nomina di un amministratore provvisorio dei beni", venendo in tal modo apprestata tutela, mediante conferimento ad un organo pubblico di vere e proprie funzioni suppletive, all'integrita' del patrimonio ereditario; che, sotto altro profilo, l'attuale interpretazione si pone in contrasto con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.; che, come e' noto, l'art. 3 costituzionalizza un principio di ragionevolezza, per cui l'atto normativo deve trattare in maniera uguale situazioni uguali e in maniera sostanzialmente diversa situazioni diverse; che, dal punto di vista logico, l'uguaglianza riguarda le relazioni di identita', similitudine, diversita' tra due o piu' situazioni in rapporto a un determinato bene o "standard" di misura; che l'art. 600 c.c. confligge con tale principio, perche' prescinde dalla conoscibilita' del testamento pubblico da parte di chi debba eseguirne le disposizioni facendo decorrere un termine di decadenza, al cui inutile spirare e' connessa l'inefficacia della disposizione a favore dell'ente non riconosciuto, ancor prima che l'ufficio dell'esecutore testamentario - unico legittimato all'istanza di riconoscimento - abbia avuto inizio con gli adempimenti previsti dall'art. 702 c.c.; che ben potrebbe verificarsi l'ipotesi che l'arco temporale considerato dalla disposizione in esame sia in tutto o in parte decorso quando chi sia onerato dell'esecuzione venga a conoscenza della morte e quindi delle disposizioni testamentarie, potendo residuare ormai soltanto un tempo non sufficiente all'adempimento delle formalita' prescritte per il riconoscimento; che cio' pare in contrasto con il costante insegnamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui il principio di ragionevolezza e' salvaguardato solo quando la decorrenza di un termine - anche di decadenza essendo anche con riguardo ad esso applicabile, in via analogica, ai fini della decorrenza del "dies a quo", l'art. 2935 c.c. - sia legata non gia' a un fatto obiettivo, ma alla conoscibilita' di esso da parte dell'interessato e, comunque, al giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere, il che, quando con una disposizione testamentaria si nomini un esecutore testamentario, avviene solo con la dichiarazione di accettazione (Cass. 18 luglio 1963 n. 1970) e non gia' con la designazione esplicitata nel testamento; che la questione di legittimita' prospettata sotto i profili indicati e' rilevante nel caso di specie, perche', vertendosi in ipotesi di testamento pubblico ed essendo l'istanza per il riconoscimento stata presentata oltre l'anno dall'apertura della successione, sebbene entro l'anno dalla conoscenza della disposizione testamentaria e dall'accetttazione da parte degli esecutori dell'ufficio, la norma, nella costante interpretazione della giurisprudenza, comporta l'inefficacia della disposizione testamentaria; che la rilevanza non e' esclusa dall'abrogazione dell'art. 600 c.c. avvenuta nelle more della presente decisione in virtu' del disposto di cui all'art. 1 della legge n. 192/2000, perche' la retroattivita' ivi prevista non puo' certo spingersi oltre i limiti del diritto quesito, con la conseguenza della riespansione della delazione ereditaria in capo ai chiamati ulteriori, qualora - come nel caso di specie - il termine sia interamente decorso nell'inerzia degli esecutori testamentari prima dell'entrata in vigore della legge 192/2000; che tale ultima produzione legislativa, avendo eliso in radice la necessita' del riconoscimento, consente di ritenere positivamente recepito un principio generale, prevalente a quello sotteso alla precedente disposizione (ed esplicitato nella relazione ministeriale al codice civile, secondo cui la norma ubbidiva all'esigenza di "eliminare nel piu' breve tempo possibile lo stato di incertezza nei rapporti successori") e cioe' di togliere qualunque ostacolo alla realizzazione della volonta' del testatore, in conformita' ai valori della mutata coscienza collettiva;
P. Q. M. Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 600 c.c., nella parte in cui - secondo la costante interpretazione giurisprudenziale - il termine per la proposizione dell'istanza di riconoscimento della fondazione decorre, nel caso di testamento pubblico, dall'apertura della successione anziche' dal momento in cui chi sia tenuto a darvi esecuzione ne sia venuto a conoscenza, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione. Dispone sospendersi il giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri, e di comunicare ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Siracusa, addi' 30 novembre 2000 Il giudice: Marchionni 01C0156