N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 gennaio 2001
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 31 gennaio 2001 (della regione siciliana) Imposte e tasse - Maggiori entrate derivanti dall'emersione di basi imponibili dei tributi erariali - Devoluzione del relativo gettito interamente ad un fondo istituito presso il Ministero del tesoro (finalizzato alla diminuzione dell'IRPEF e dell'IRPEG sul reddito d'impresa) - Mancato riconoscimento alla Regione Siciliana del gettito delle maggiori entrate riscosse nel suo territorio - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria attribuita alla Regione dalle norme statutarie e di attuazione. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 5. - Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2; Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma. Imposte e tasse - Riduzione dell'accisa sui prodotti petroliferi per alcuni impieghi agevolati - Agevolazione concessa mediante crediti di imposta utilizzabili dai beneficiari in compensazione di altri tributi dovuti - Denunciata sottrazione alla Regione Siciliana, per effetto della compensazione, di quote del gettito tributario ad essa spettante - Lesione dell'autonomia finanziaria e delle attribuzioni regionali, nonche' del principio di eguaglianza e dell'obbligo di copertura finanziaria. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, artt. 23 e 25. - Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2; Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma. Imposte e tasse - Compartecipazione per l'anno 2002 dei comuni ad una quota del gettito IRPEF territorialmente imputabile in forza del domicilio fiscale dei contribuenti - Prevista attuazione anche per i comuni delle Regioni ad autonomia speciale, in conformita' dei rispettivi statuti - Denunciata sostanziale attribuzione ai comuni della Regione Siciliana di quote del gettito tributario spettante alla Regione - Spostamento sul bilancio regionale di un onere di finanziamento precedentemente sostenuto dallo Stato - Violazione dell'obbligo di copertura delle spese - Lesione dell'autonomia finanziaria e legislativa regionale. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 67. - Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2; Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma.(GU n.12 del 21-3-2001 )
Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore on. dott. Vincenzo Leanza, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Michele Arcadipane e dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 12 del 26 gennaio 2001, Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5, del capo V, artt. 23 e 25, e dell'art. 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" pubblicata nel supplemento ordinario n. 219/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000. F a t t o La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" contiene una serie di disposizioni che, attraverso sgravi fiscali per le famiglie, riduzioni del carico tributario per le imprese e misure di razionalizzazione del sistema tributario, appaiono finalizzate allo stimolo degli investimenti, dell'occupazione e dei consumi, oltreche' ad una ridistribuzione di risorse alle famiglie ed alle imprese. Tra di esse rilevano in particolare, ai fini del presente ricorso, quelle contenute nell'articolo 5, nel capo V, articoli 23 e 25, e nell'articolo 67. L'articolo 5, rubricato "Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d'impresa", dispone che le maggiori entrate - quali risulteranno determinate con decreto del Ministro delle finanze - risultanti dall'aumento delle basi imponibili dei tributi erariali per effetto dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'articolo 116 della stessa legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica finalizzato, con appositi provvedimenti, alla riduzione, con priorita' temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'articolo 7, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il Capo V, recante "Disposizioni in materia di tassazione dell'energia" dispone numerose riduzioni dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale, per alcuni impieghi agevolati, sui prodotti petroliferi, sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in particolari zone geografiche; nell'ambito di tale disposizioni gli articoli 23 e 25 prevedono, in particolare e rispettivamente, che tali agevolazioni "sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta", e che il rimborso di quanto spettante possa essere ottenuto "anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni". L'articolo 67, infine, dopo aver previsto, al comma 3, l'istituzione, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dopo aver disposto, al comma 4, la riduzione dei trasferimenti erariali ai medesimi enti in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione, statuisce, al comma 6, che "Per i comuni delle regioni a statuto speciale, all'attuazione del comma 3 si provvede in conformita' alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni e comuni" Le richiamate disposizioni si appalesano costituzionalmente illegittime e vengono censurate, in quanto lesive delle attribuzioni dell'autonomia finanziaria della Regione Siciliana, nonche' del principio costituzionale di uguaglianza e dell'obbligo della copertura finanziaria, per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana e del correlato articolo 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonche' degli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. Ed invero - considerato preliminarmente che dalle previsioni recate dall'articolo 36 dello Statuto e dall'articolo 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 emerge la regola generale secondo la quale, a parte talune individuate eccezioni, tra le quali sono da ricomprendere le nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime, spettano alla Regione Siciliana oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate - si osserva che il richiamato articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non configura ne' una imposta di nuova istituzione ne' una entrata derivante da un aumento di aliquota di un'imposta preesistente, ma detta una specifica disciplina nel presupposto di una emersione di basi imponibili, le quali, qualora tutti i contribuenti avessero correttamente adempiuto gli obblighi, precipuamente tributari, sugli stessi gravanti, avrebbero gia' da tempo costituito presupposto di imposte di spettanza regionale; il considerare riservato allo Stato il conseguente gettito comporta un pregiudizio economico per la Regione, violandone le attribuzioni in materia finanziaria, in quanto in tal modo configura, in buona sostanza, una sostituzione di una imposta spettante alla Regione con una nuova fattispecie assegnata viceversa allo Stato. Ancor piu', tenuto conto che della preventivata, futura, riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ne subirebbe le conseguenze, in termini di minor gettito percepito, anche la Regione Siciliana, ulteriormente illegittimo appare il destinare ad un fondo istituito presso ilMinistero del tesoro l'intero maggior gettito tributario derivante dall'emersione di tutte le basi imponibili, senza dunque considerare le riconosciute spettanze della Regione Siciliana sul gettito relativo per quanto riscosso nel proprio territorio. Ed anche gli articoli 23 e 25 della stessa legge 388 del 2000 non appaiono tenere conto delle attribuzioni della Regione in materia finanziaria, e, indebitamente ed illegittimamente, attraverso la compensazione prevista, sottraggono quote di gettito tributario alla stessa spettanti violando le sovraordinate norme statutarie e di attuazione. Va infatti rilevato che il sistema della compensazione del relativo importo (relativo, giova ricordare, a tributi di esclusiva spettanza statale trattandosi di accise, qualificabili come imposte di fabbricazione e pertanto di competenza statale ai sensi dell'art. 36, secondo comma, dello Statuto della Regione Siciliana e dell'art. 2, secondo comma, delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria) con altri tributi dovuti, incide, per quanto attiene ai tributi erariali riscossi nell'ambito della Regione Siciliana, su risorse di pertinenza della Regione medesima. La compensazione prevista ha come conseguenza una decurtazione del gettito di spettanza regionale e, in mancanza di una esplicita previsione di un trasferimento di somme in favore della Regione Siciliana, e a carico dello Stato, di un importo pari a quanto da restituire in via compensativa con tributi di spettanza della Regione medesima, concreta una diretta diminuzione delle entrate tributarie regionali e quindi una altrettanto immediata lesione delle attribuzioni della Regione Siciliana e della autonomia finanziaria della stessa, risolvendosi in una ingiustificata ed illegittima riduzione delle risorse disponibili da destinare all'assolvimento delle funzioni di competenza. Si evidenzia dunque che manca quella "garanzia di ordine quantitativa" dell'autonomia finanziaria regionale cui codesta Corte ha avuto modo di riferirsi nella sentenza n. 405 del 2000 - riscontrandone la sussistenza nella previsione recata dall'articolo 28, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 488 - che imporrebbe l'attribuzione alla Regione, nell'esercizio finanziario di competenza, di un ammontare identico alle minori entrate affluite all'erario regionale per effetto delle compensazioni operate dai contribuenti. E sotto tale profilo si lamenta altresi' una lesione del principio costituzionale di uguaglianza - destinato a trovare applicazione non soltanto nei confronti delle persone fisiche, ma, secondo un processo di astrazione, anche degli oggetti, dei fatti, delle situazioni e degli istituti giuridici - quale puo' essere individuato nel divieto discriminazioni arbitrarie ed ingiuste, postulando di contro la ragionevolezza di qualsiasi parificazione o distinzione di situazioni (Corte costituzionale, sentenza n. 250 del 1993). Considerato appunto che in altre occasioni (restituzione del contributo straordinario per l'Europa) e' stato statuito l'obbligo di tenere conto - per procedere conseguentemente ad una integrale restituzione - del minor gettito percepito dalla Regione a fronte di disposte compensazioni, la mancanza di una siffatta previsione nelle disposizioni censurate configura tale ulteriore illegittimita' costituzionale. Per cio' che concerne l'articolo 67 della legge finanziaria 2001, si osserva che il relativo disposto - che appare rimettere alle Regioni a statuto speciale, e tra di esse, ovviamente, alla Regione Siciliana, soltanto l'attuazione del principio, gia' definito, di compartecipazione dei comuni ad una quota del gettito IRPEF territorialmente imputabile in forza del domicilio fiscale dei contribuenti - prefigura in realta' una attribuzione ad altri enti, e specificatamente, per cio' che attiene al presente ricorso, ai comuni della Regione Siciliana, di quote del gettito tributario spettante alla Regione medesima, violando in tal modo le sovraordinate norme statutarie e di attuazione e determinando altresi' uno squilibrio dei conti pubblici regionali in dispregio dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione che impone il principio generale dell'obbligo di copertura delle nuove o maggiori spese; obbligo che codesta ecc.ma Corte ha sempre ritenuto estendersi oltre il bilancio dello Stato persona in senso stretto, obbligando viceversa tutti gli enti rientranti nel complesso della finanza pubblica allargata, e destinato altresi' ad operare non soltanto con una efficacia circoscritta all'interno del singolo ente, bensi' tale da condizionare anche i rapporti che intercorrono tra enti diversi, reciprocamente ordinati. Il principio costituzionale sancito dall'art. 81, quarto comma, non consente dunque al legislatore nazionale - a pena di una illegittima elusione del principio medesimo - di addossare agli enti rientranti nella cosi' detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese senza contestualmente indicare i mezzi con cui fare fronte agli oneri imposti (cfr. Corte costituzionale 17 dicembre 1981, n. 189 e 8 giugno 1981, n. 92); cio' anche nel presupposto dell'esistente collegamento finanziario tra simili enti e lo Stato, che appare in realta' "dare luogo ad un unico complesso". L'articolo impugnato incide invero direttamente sulle attribuzioni regionali prefigurando una riduzione delle risorse di competenza ed imponendo altresi' alla Regione, pur con la salvaguardia del riferimento alle disposizioni contenute nello Statuto della medesima, di provvedere all'attuazione del principio di compartecipazione dei comuni siciliani al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La norma recata dall'articolo 67, comma 6, della legge n. 388 del 2000 appare dunque costituzionalmente illegittima, poiche' configura in capo alla Regione Siciliana un onere del tutto nuovo, in precedenza sostenuto dallo Stato, senza determinare - in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione - una apposita copertura finanziaria, ed obbligandola quindi ad imputare al proprio bilancio di previsione, mediante un corrispondente utilizzo di risorse proprie, la spesa occorrente, con la conseguente limitazione, in realta', oltre che dell'autonomia finanziaria sotto il versante delle uscite, anche dell'autonomia legislativa, che, come effetto indiretto, ne risulterebbe compressa. Si osserva inoltre che la competenza ascritta atterrebbe piu' che al regime degli enti locali, cui ha riguardo la lettera o) dell'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, al finanziamento degli stessi enti, competenza di cui in atto risulta titolare lo Stato che di conseguenza provvede agli indispensabili trasferimenti erariali. Surrettiziamente dunque, e senza alcuna previsione di un adeguato flusso di risorse finanziarie atte a consentire alla regione lo svolgimento della cennata competenza, si introduce un principio di compartecipazione che si sostanzia in un vero e proprio finanziamento dei comuni da parte della Regione ed in luogo dello Stato.
P. Q. M. Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate, in quanto lesive delle attribuzioni della Regione Siciliana e dell'autonomia finanziaria della stessa quali risultano dall'art. 36 dello Statuto e dalle correlate norme di attuazione in materia finanziaria, e poste in essere in violazione degli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione. Con riserva di ulteriori deduzioni. Si depositano con il presente atto: 1) Autorizzazione a ricorrere (deliberazione della Giunta regionale n. 12 del 26 gennaio 2001); Palermo, addi' 26 gennaio 2001. Avv. Michele Arcadipane - Avv. Giovanni Carapezza Figlia 01c0158