N. 27 ORDINANZA 24 gennaio - 6 febbraio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposta   di   registro   -  Esenzione  dall'imposta  -  Conferimenti
effettuati  per  la  ricostituzione del capitale sociale a seguito di
perdite  -  Applicabilita' dell'esenzione anche in caso di operazioni
per   la  ricostituzione  del  capitale  oltre  quello  originario  -
Lamentata   disparita'   di  trattamento  tra  societa'  -  Manifesta
infondatezza della questione.
- D.P.R.  26  aprile 1986, n. 131, tariffa allegata, art. 4, nota II,
  parte prima.
- Costituzione, art. 3.
(GU n.7 del 14-2-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo
ZAGREBELSKY,  Valerio  ONIDA,  Carlo  MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK
ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4, nota II,
della  parte  prima  della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986,
n. 131  (Approvazione  del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta  di  registro),  promosso con ordinanza emessa il 30 aprile
1999  dalla  commissione  tributaria  regionale di Milano sul ricorso
proposto  dalla Mila Schon Group s.p.a. contro l'Ufficio del registro
di  Codogno,  iscritta  al  n. 583  del  registro  ordinanze  1999  e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  - 1a serie
speciale - n. 43, dell'anno 1999;
    Visti  l'atto  di  costituzione  della  Mila  Schon Group s.p.a.,
nonche'   l'atto   d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Franco Bile;
    Ritenuto  che  la commissione tributaria regionale di Milano, con
ordinanza  emessa  il  21  giugno  1999,  ha  sollevato  questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, nota II, della parte prima
della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione
del   testo   unico   delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro), laddove consente l'esenzione dall'imposta proporzionale di
registro  dei conferimenti effettuati, in seguito ad abbattimento del
capitale  sociale  per  perdite,  per  la ricostituzione del capitale
abbattuto;
        che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale e' stata
sollevata   nel  corso  di  un  giudizio  tributario,  nel  quale  il
contribuente  aveva  impugnato  l'avviso di liquidazione dell'imposta
suppletiva,  emesso sul presupposto che la riduzione delle perdite e'
esente da tassazione esclusivamente nei limiti del capitale originale
e  che,  ove  le  perdite  siano eccedenti il capitale originario, la
differenza, siccome costituente conferimento per aumento di capitale,
deve  ritenersi  tassabile  ai  sensi dell'art. 4, nota I, del d.P.R.
n. 131/1986;           che,   ad   avviso   del  giudice  rimettente,
l'applicabilita' dell'esenzione alle operazioni di ricostituzione del
capitale oltre l'importo del capitale originario sarebbe in contrasto
con  l'art. 3  della  Costituzione, per disparita' di trattamento tra
societa'  che  provvedono  a  ricostituzioni del capitale sociale per
compensare le perdite, che non sono soggette a tassazione, e societa'
dotate  di adeguato capitale sociale fin dalla nascita, le quali, per
far  fronte  con il medesimo anche ad eventuali perdite di esercizio,
si  troverebbero  ad  aver  corrisposto  la normale tassazione, senza
poter usufruire delle agevolazioni fiscali del caso precedente;
        che  la  previsione  di  tale  evenienza  potrebbe indurre le
societa'  a  dotarsi  di capitale minimo all'atto della costituzione,
per   preservare   la   convenienza  successiva  della  procedura  di
ricostituzione a trattamento fiscale agevolato;
        che  si  e' costituita in giudizio la parte privata, la quale
(avvalorando  l'interpretazione della norma impugnata, secondo cui e'
esente  da  tassazione  tutto  l'importo complessivo dei conferimenti
necessari a riportare il capitale sociale al livello preesistente, ed
e'  invece da tassare solo l'eventuale ulteriore aumento di capitale,
fatto   per   dotare   la  societa'  di  ulteriori  risorse),  chiede
dichiararsi  l'inammissibilita'  o  la  manifesta infondatezza, o, in
subordine,  qualora  la  norma abbia il contenuto precettivo indicato
nell'ordinanza   di   remissione,   la   fondatezza  della  questione
sollevata;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  dichiararsi  la questione inammissibile e comunque
infondata.
    Considerato   che   il   giudice   rimettente   -   partendo   da
un'interpretazione  estensiva  della  norma, nel senso di riconoscere
l'esenzione dall'imposta proporzionale di registro anche nell'ipotesi
in  cui le perdite superino l'iniziale importo del capitale sociale -
finisce per considerare costituzionalmente illegittimo il trattamento
favorevole  in tal modo accordato alle societa' dotate di un capitale
di  non  rilevante  importo,  siccome  agevolate  nel  caso in cui si
trovino  a  dover  ricostituire il capitale societario in conseguenza
del  suo  azzeramento,  imposto  dalla  necessita' di ammortizzare le
perdite;
        che  -  a  suo  avviso  - tale trattamento discriminerebbe le
societa'  dotate di adeguato capitale sociale fin dalla nascita anche
al  fine  di  far  fronte  con  il  medesimo  ad eventuali perdite di
esercizio,  che sarebbero assoggettate alla normale tassazione, senza
poter  usufruire  delle  agevolazioni fiscali godute dalle societa' a
capitale ridotto;
        che   la  rilevata  discriminazione,  a  parere  del  giudice
remittente,  indurrebbe  le  societa'  a  dotarsi  di capitale minimo
all'atto della costituzione;
        che,  a  prescindere  da  ogni  valutazione sulla correttezza
dall'assunto interpretativo del rimettente, secondo la giurisprudenza
costituzionale,  le  disposizioni legislative concernenti esenzioni o
agevolazioni   tributarie,   quali   che   ne   siano  le  finalita',
costituiscono  il  risultato  di scelte discrezionali del legislatore
(v. ordinanza n. 10 del 1999);
        che,  dunque,  e'  precluso  alla  Corte  non solo estenderne
l'ambito  di  applicazione, se non quando lo esiga la ratio (sentenze
n. 159  del  1985  e  n. 292  del  1987), ma anche di eliminarle, ove
esistenti (sentenza n. 195 del 1985 e ordinanza n. 557 del 1987);
        che  i  rilievi  del  giudice  remittente  in  ogni  caso  si
risolvono nell'indicazione di inconvenienti di per se' inidonei a dar
vita ad una questione di legittimita' costituzionale;
        che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, nota II, della parte prima
della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione
del   testo   unico   delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro),  sollevata,  in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dalla  commissione  tributaria  regionale  di Milano, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.
                     Il Presidente: Santosuosso
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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