N. 29 ORDINANZA 24 gennaio - 6 febbraio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Lavoro  (controversie  in  materia  di)  - Tentativo di conciliazione
obbligatorio,  ex  art. 410 cod. proc. civ. - Ritenuta applicabilita'
anche nel procedimento per decreto ingiuntivo - Lamentata lesione del
principio  di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale -
Presupposto  interpretativo  erroneo  -  Manifesta infondatezza della
questione.
- Cod.  proc. civ., art. 412-bis, ultimo comma, aggiunto dall'art. 39
  del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 76.
(GU n.7 del 14-2-2001 )
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
  Presidente: Fernando SANTOSUOSSO;
  Giudici:  Massimo  VARI,  Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo
ZAGREBELSKY,  Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido
NEPPI  MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente
                          O r d i n a n z a
nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 412-bis ultimo
comma,   del   codice  di  procedura  civile,  nel  testo  introdotto
dall'art. 39  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 80 (Nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle  amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di  lavoro  e  di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'articolo  11,  comma  4,  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59),
promosso  con  ordinanza  emessa  il 7 febbraio 2000 dal tribunale di
Brescia,  in  funzione di giudice del lavoro, nel procedimento civile
vertente  tra la ditta Baccanelli Giuseppe e Ivan Toloni, iscritta al
n. 152  del  registro  ordinanze  2000  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  n. 16  -  1a serie speciale - dell'anno
2000.
    Visto  l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che  con  ordinanza del 7 febbraio 2000, pervenuta alla
Corte  il  20 marzo  2000,  il  tribunale  di Brescia, in funzione di
giudice del lavoro, nel corso di un giudizio di opposizione, proposto
dalla  ditta  Giuseppe  Baccanelli, in persona dell'omonimo titolare,
avverso  il  decreto  ingiuntivo  ottenuto nei suoi confronti da Ivan
Toloni,  per  la somma dovuta, in relazione ad un intercorso rapporto
di lavoro, a titolo di trattamento di fine rapporto, ha sollevato, in
riferimento   agli   articoli   3,   24,  primo  comma,  e  76  della
Costituzione,     questione     di     legittimita'    costituzionale
dell'art. 412-bis  ultimo  comma, del codice di procedura civile, nel
testo  introdotto dall'art. 39 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80  (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti
di  lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche, di giurisdizione nelle
controversie  di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione  dell'articolo  11,  comma  4,  della legge 15 marzo 1997,
n. 59);
        che  la  questione  e'  stata  proposta  dal  rimettente  con
riferimento  alla  parte  del suddetto ultimo comma, costituita dalle
parole  "d'urgenza  e  di  quelli  previsti  nel  capo III" in quanto
attraverso   tali   parole  quel  comma  escluderebbe  la  necessita'
dell'esperimento  del  previo tentativo di conciliazione obbligatoria
ex  art. 410  del  codice  di  procedura civile, per i "provvedimenti
speciali  d'urgenza" e "per quelli cautelari previsti nel capo II del
titolo I  del  libro IV" del codice di procedura civile, senza che in
tali  formule  possa  reputarsi  compreso il procedimento per decreto
ingiuntivo,  con  la conseguenza che anche tale procedimento dovrebbe
necessariamente  essere  preceduto  dall'esperimento  della procedura
conciliativa;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
tramite  l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza
della questione.
    Considerato che la questione sollevata dall'ordinanza in epigrafe
e'  gia'  stata  sollevata  dal  rimettente (ancorche' nella veste di
pretore  di  Brescia,  anteriormente  alla  soppressione dell'ufficio
pretorile)  e  da  altro  giudice  - sia pure con riferimento ai soli
parametri  di  cui  agli  articoli  3 e 24 della Costituzione - ed e'
stata decisa dalla Corte con la sentenza n. 276 del 2000;
        che con quella sentenza la questione venne ritenuta infondata
per  erroneita'  del  presupposto interpretativo sulla base del quale
era   stata   proposta,   cioe'   che   il  tentativo  preventivo  di
conciliazione   ex  art. 410  del  codice  di  procedura  civile  sia
necessario  anche  quando  l'azione  e' esercitata con il ricorso per
decreto ingiuntivo;
        che la questione e' stata sollevata dal rimettente sulla base
del   medesimo  presupposto  interpretativo  erroneo  e  tanto  rende
ininfluente   l'invocazione   -   in   aggiunta   a  quelli  indicati
nell'occasione  precedente  -  del nuovo parametro di cui all'art. 76
della Costituzione;
        che,  pertanto, la questione va ora dichiarata manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
                          Per questi motivi

                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita'   costituzionale  dell'art. 412-bis  ultimo  comma,  del
codice  di  procedura  civile,  nel testo introdotto dall'art. 39 del
decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 80  (Nuove  disposizioni in
materia   di   organizzazione   e   di   rapporti   di  lavoro  nelle
amministrazioni  pubbliche,  di  giurisdizione  nelle controversie di
lavoro  e  di  giurisdizione  amministrativa,  emanate  in attuazione
dell'articolo  11,  comma  4,  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59),
sollevata,  in  riferimento  agli  articoli  3, 24, primo comma, e 76
della  Costituzione, dal tribunale di Brescia, in funzione di giudice
del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.
                     Il Presidente: Santosuosso
                         Il redattore: Bile
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
01C0167