N. 111 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 luglio 2000
Ordinanza emessa il 31 luglio 2000 dal tribunale di Vicenza sul ricorso proposto da Kljecanin Njegoslav contro la Prefettura di Vicenza Straniero - Espulsione amministrativa - Decreto di espulsione emanato dal prefetto - Carattere automatico del provvedimento, con esclusione di qualsivoglia valutazione discrezionale della situazione personale dello straniero - Contrasto con i principi costituzionali di solidarieta' - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione dei diritti alla retribuzione e alla stabilita' del posto di lavoro. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2. - Costituzione, artt. 2, 3 e 35.(GU n.8 del 21-2-2001 )
IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva espressa alla udienza dell'11 luglio 2000, osserva quanto segue. Il ricorso evidenzia la sussistenza di situazioni personali del ricorrente, caratterizzate dalla disponibilita' di un imprenditore alla sua assunzione, dalla disponibilita' di un alloggio, dall'esistenza di carichi familiari, che sarebbero astrattamente idonei, nell'ambito delle quote di ingresso, a legittimare la sua presenza in Italia. Va anzitutto rilevato che il dato normativo non consente di ritenere esistente un potere discrezionale del prefetto in materia di espulsioni, nel senso che, accertato il verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/1998 (d'ora in avanti TU), l'emanazione del decreto di espulsione deve considerarsi automatica. In questo senso va fatto riferimento non solo alla formulazione letterale della norma e dalla differenza tra la previsione del primo comma, che, relativamente alla espulsione disposta dal ministro per motivi di ordine pubblico o di sicurezza, prevede espressamente che l'espulsione "puo'" essere disposta, e quella del secondo comma, che invece si esprime in termini di automatismo e assenza di discrezionalita' ("l'espulsione e' disposta dal prefetto"), ma anche alla interpretazione della giurisprudenza di legittimita', che in motivazione si esprime per il carattere automatico della espulsione prevista dal secondo comma dell'art. 13 (cfr. Cass. 23 giugno 1999 n. 6374). Si tratta peraltro di una lettura compatibile con le finalita' del provvedimento espulsivo, che consegue all'accertamento della violazione delle norme dettate in materia di ingresso e permanenza in Italia, evitando valutazioni caso per caso con una sostanziale delega alle prefetture della gestione della immigrazione e con rischi di gestione non unitaria e frammentata nel territorio a seconda delle esigenze specifiche della zona di riferimento. La natura vincolata del decreto di espulsione del prefetto non e' contraddetta dall'obbligo di motivazione, ove si consideri che la motivazione ha lo scopo di assicurare la verifica della congruenza tra presupposti e conclusioni adottate dalla autorita' competente. In questo senso, si ritiene estraneo all'ambito di valutazione demandato al prefetto il giudizio di non meritevolezza dello straniero a permanere nel territorio dello Stato. In questo senso, anche la motivazione della sentenza della S.C. richiamata riferisce tale valutazione ad un momento diverso da quello preso in considerazione dal ricorso, e piu' precisamente sul piano della interpretazione della norma per le ipotesi di espulsione motivata dal ritardo nella richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, nel senso di tenere conto delle differenti situazioni che originano la fattispecie della omessa richiesta e la distinguono da quella del semplice ritardo. La situazione prospettata dal ricorrente conduce tuttavia a evidenziare aspetti della disciplina dettata dal T.U. che contrastano con principi costituzionali, incidendo in modo ingiustificato sulla effettivita' dell'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. In realta', e' proprio l'automaticita' della emanazione del decreto di espulsione che impedisce di tenere conto dei principi di solidarieta' e accoglienza che costituiscono l'approccio principale del sistema normativo, che affronta il tema della immigrazione non in termini di ordine pubblico ma valorizzando l'inserimento e il riconoscimento di diritti fondamentali e di partecipazione ai cittadini stranieri che non si pongono in contrasto con il nostro ordinamento. In questo senso, la mancata previsione di attenuazioni alla automaticita' della espulsione nonostante il cittadino straniero abbia dimostrato una situazione che ne legittimerebbe la permanenza in Italia, viene a contrastare con i principi di solidarieta' enunciati dall'art. 2 della Costituzione, con quello di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione, per cui il cittadino straniero in possesso dei requisiti per la concessione del permesso di soggiorno al momento della pronuncia del decreto di espulsione subisce un trattamento diverso e peggiore rispetto a colui che si trova nella stessa situazione di fatto ma ha a monte il titolo di permanenza. In questo modo, l'espulsione automatica viene ad incidere direttamente su altri diritti costituzionalmente garantiti, come i diritti che spettano a ogni lavoratore in forza di un rapporto di lavoro subordinato, che lo straniero espulso vedrebbe pregiudicati (si pensi alle implicazioni degli art. 35 e seguenti della Costituzione sugli specifici diritti alla retribuzione o alla stabilita' del posto di lavoro, compromessi a causa della espulsione e del divieto di rientro nel territorio italiano ai sensi dell'art. 11 commi 13 e 14 T.U.). Si ritiene che il contrasto tra la norma richiamata e le disposizioni costituzionali non possa essere superato attraverso una interpretazione adeguatrice, non sussistendo margini per una lettura diversa da quella che si e' data nella prima parte del presente provvedimento. La questione di costituzionalita' si presenta rilevante nel caso di specie, considerando che il ricorrente e' nel possesso dei requisiti abitativi e di lavoro che ne legittimerebbero il regolare ingresso nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 4 e il successivo rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 T.U.
P. Q. M. Dichiara la non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di costituzionalita' dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 in rapporto agli art. 2, 3 e 35 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; Dispone la comunicazione del presente provvedimento alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Vicenza, addi' 31 luglio 2000. Il giudice: Campo Il giudice remittente, rilevato che per errore materiale, nella parte dispositivo del provvedimento la norma denunciata di incostituzionalita' viene individuata nell'art. 11 del decreto legislativo n. 286/1998, invece che nell'art. 13, dispone la correzione materiale della ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nel senso predetto e la comunicazione del presente provvedimento alle parti, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, oltre alla acquisizione nel fascicolo da trasmettere alla Corte costituzionale. Vicenza, addi' 6 settembre 2000. Il giudice remittente: Campo 01C0171