N. 114 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 2000
Ordinanza emessa il 6 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale della Puglia sez. staccata di Lecce sul ricorso proposto da Ciardo Antonella ed altre contro Ministero della pubblica istruzione ed altro Istruzione pubblica - Concorsi riservati, per esami, per il conseguimento dell'idoneita' all'insegnamento nella scuola elementare - Accesso limitato ai docenti che abbiano prestato almeno 360 giorni di insegnamento presso scuole statali e scuole non statali parificate - Conseguente esclusione dei docenti che abbiano prestato servizio presso le scuole sussidiate e le scuole private autorizzate - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 2. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.8 del 21-2-2001 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1102 del 2000 proposto da Ciardo Antonella, Serra Patrizia e Rosato Emanuela, rappresentate e difese dall'avv. Franco Carrozzo ed elettivamente domiciliate in Lecce presso il suo studio alla via Salandra n. 30; Contro Ministero della Pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, nonche' provveditore agli studi di Foggia pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato sede distrettuale di Lecce, presso i cui uffici domiciliano ex lege, per l'annullamento: a) dei tre provvedimenti n. 924 del 10 marzo 2000 e nn. 920 e 922 del 25 marzo 2000 tutti di identico contenuto e motivazione, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha respinto i tre ricorsi prodotti dalle ricorrenti avverso gli altrettanti provvedimenti di esclusione dalla sessione riservata per il conseguimento della idoneita' per il personale docente nella scuola elementare di cui all'art. 2 della legge n. 124/1999 adottati dal Provveditore agli studi di Lecce con decreti, tutti similari, del 19 gennaio 2000; b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o conseguenziale, anche a carattere dispositivo, ivi compresi i tre predetti decreti di esclusione; Visti il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente; Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente; Visti gli atti tutti della causa. Udito il relatore Cons. Antonio Pasca e uditi altresi' gli avv.ti F. Carrozzo e A. Tarentini. Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con il ricorso in esame, depositato in data 18 aprile 2000, le ricorrenti impugnano i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiedono l'annullamento. Le ricorrenti sono state escluse dalla sessione riservata per il conseguimento dell'idoneita' nella scuola elementare ai sensi dell'O.M. 153/1999 in quanto il servizio d'insegnamento prestato nella scuola elementare privata non sarebbe utile per l'ammissione alla sessione riservata e al relativo corso. Le ricorrenti, a seguito della proposizione del ricorso gerarchico, sono state ammesse con riserva alla frequenza del corso, superando infine gli esami finali e conseguendo dunque l'idoneita'. Con gli impugnati provvedimenti di cui sub a) dell'epigrafe il Ministero della P.I. ha respinto i ricorsi gerarchici proposti. Le ricorrenti deducono i seguenti motivi di censura: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124, anche in relazione al precedente art. 1, e della O.M. n. 153 del 15 giugno 1999 nonche' della O.M. integrativa n. 33 del 7 febbraio 2000. Eccesso di potere per errore nei presupposti, per manifesta illogicita', irrazionalita' e disparita'. Sviamento di potere. Violazione del d.lgs. 297/1994. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 124/1999 per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. In data 5 maggio 2000 si sono costituite formalmente in giudizio le amministrazioni intimate, chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso e in subordine pervenirsi comunque alla reiezione dello stesso. In data 26 giugno 2000 le ricorrenti hanno depositato in atti una memoria conclusiva. All'udienza del 6 luglio 2000, in esito all'orale discussione, il ricorso e' stato per la decisione. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 113/2001). 01C0174