N. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 2000
Ordinanza emessa il 6 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale della Puglia sezione staccata di Lecce sul ricorso proposto da Padalino Lucia Paola ed altre contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro Istruzione pubblica - Concorsi riservati, per esami, per il conseguimento dell'idoneita' all'insegnamento nella scuola elementare - Accesso limitato ai docenti che abbiano prestato almeno 360 giorni di insegnamento presso scuole statali e scuole non statali parificate - Conseguente esclusione dei docenti che abbiano prestato servizio presso le scuole sussidiate e le scuole private autorizzate - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. - Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 2. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.8 del 21-2-2001 )
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 891 del 2000 proposto da Padalino Lucia Paola, Pecoriello Evelina Carmela e Pepe Maria Teresa, rappresentate e difese dall'avv. Franco Carrozzo ed elettivamente domiciliati in Lecce presso il suo studio alla via Salandra n. 30. Contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro tempore, nonche' provveditore agli studi di Foggia pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato sede distrettuale di Lecce, presso i cui uffici domiciliano ex lege, per l'annullamento: a) dei tre provvedimenti, di identico contenuto e motivazioni, datati 17 gennaio 2000 e successivamente notificati, con cui il provveditore agli studi di Foggia ha disposto l'esclusione delle ricorrenti dalla frequenza del corso finalizzato al conseguimento dell'idoneita' nella scuola elementare di cui alla o.m. n. 153/1999; b) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o conseguenziale, anche a carattere dispositivo, comunque ostativo del diritto delle ricorrenti ad accedere al corso per il conseguimento della idoneita' nella scuola elementare statale. Visti il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente; Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente; Visti gli atti tutti della causa. Udito il relatore cons. Antonio Pasca e uditi altresi' gli avv. F. Carrozzo e A. Tarentini. Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con il ricorso in esame, depositato in data 16 marzo 2000, le ricorrenti impugnano i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiedono l'annullamento. Le ricorrenti sono state escluse dalla sessione riservata per il conseguimento dell'idoneita' nella scuola elementare ai sensi dell'O.M. 153/1999 in quanto il servizio d'insegnamento prestato nella scuola elementare privata non sarebbe utile per l'ammissione alla sessione riservata e al relativo corso. Le ricorrenti, a seguito della proposizione del ricorso gerarchico, sono state ammesse con riserva alla frequenza del corso, superando infine gli esami finali e conseguendo dunque l'idoneita'. Le ricorrenti, attesa la precarieta' della loro posizione e considerato che - ai sensi della legge 3 maggio 1999 n. 124 - la piena ammissione alla sessione riservata consentirebbe loro di accedere alle graduatorie permanenti per l'accesso ai ruoli del personale docente, deducono i seguenti motivi di censura: 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124, anche in relazione al precedente art. 1, e della O.M. n. 153 del 15 giugno 1999 nonche' della O.M. integrativa n. 33 del 7 febbraio 2000. Eccesso di potere per errore nei presupposti, per manifesta illogicita', irrazionalita' e disparita'. Sviamento di potere. Violazione del d.lgs. 297/1994. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge n. 124/1999 per violazione degli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. In data 29 marzo 2000 si sono costituite formalmente in giudizio le amministrazioni intimate, chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso e in subordine pervenirsi comunque alla reiezione dello stesso. In data 1o luglio 2000 l'Amininistrazione ha depositato in atti documentazione; in data 26 giugno 2000 le ricorrenti hanno depositato in atti una memoria conclusiva. All'udienza del 6 luglio 2000, in esito all'orale discussione, il ricorso e' stato per la decisione. D i r i t t o Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 113/2001). 01C0175