N. 115 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 luglio 2000

Ordinanza  emessa  il  6  luglio  2000  dal  tribunale amministrativo
regionale della Puglia sezione staccata di Lecce sul ricorso proposto
da  Padalino  Lucia Paola ed altre contro il Ministero della pubblica
istruzione ed altro

Istruzione   pubblica   -  Concorsi  riservati,  per  esami,  per  il
conseguimento dell'idoneita' all'insegnamento nella scuola elementare
-  Accesso limitato ai docenti che abbiano prestato almeno 360 giorni
di insegnamento presso scuole statali e scuole non statali parificate
-  Conseguente  esclusione  dei docenti che abbiano prestato servizio
presso  le  scuole  sussidiate  e  le  scuole  private  autorizzate -
Disparita'  di  trattamento  di  situazioni  omogenee - Incidenza sui
principi   di   imparzialita'   e   buon   andamento  della  pubblica
amministrazione.
- Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
(GU n.8 del 21-2-2001 )
                 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 891 del 2000
  proposto da Padalino Lucia Paola, Pecoriello Evelina Carmela e Pepe
  Maria  Teresa,  rappresentate e difese dall'avv. Franco Carrozzo ed
  elettivamente  domiciliati  in  Lecce presso il suo studio alla via
  Salandra n. 30.
    Contro  il  Ministero  della  pubblica istruzione, in persona del
  Ministro  pro  tempore,  nonche'  provveditore agli studi di Foggia
  pro-tempore,  rappresentati  e  difesi  dall'Avvocatura dello Stato
  sede  distrettuale  di  Lecce,  presso  i cui uffici domiciliano ex
  lege, per l'annullamento:
        a)   dei   tre   provvedimenti,   di   identico  contenuto  e
  motivazioni,  datati  17 gennaio 2000 e successivamente notificati,
  con   cui   il  provveditore  agli  studi  di  Foggia  ha  disposto
  l'esclusione delle ricorrenti dalla frequenza del corso finalizzato
  al conseguimento dell'idoneita' nella scuola elementare di cui alla
  o.m. n. 153/1999;
        b)  di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato
  o  conseguenziale, anche a carattere dispositivo, comunque ostativo
  del   diritto   delle  ricorrenti  ad  accedere  al  corso  per  il
  conseguimento della idoneita' nella scuola elementare statale.
    Visti il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'amministrazione
  resistente;
    Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente;
    Visti gli atti tutti della causa.
    Udito  il  relatore cons. Antonio Pasca e uditi altresi' gli avv.
  F. Carrozzo e A. Tarentini.
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                              F a t t o
    Con  il  ricorso  in  esame, depositato in data 16 marzo 2000, le
  ricorrenti  impugnano  i  provvedimenti  di  cui  in  epigrafe e ne
  chiedono  l'annullamento.  Le  ricorrenti  sono state escluse dalla
  sessione riservata per il conseguimento dell'idoneita' nella scuola
  elementare  ai  sensi  dell'O.M.  153/1999  in  quanto  il servizio
  d'insegnamento prestato nella scuola elementare privata non sarebbe
  utile per l'ammissione alla sessione riservata e al relativo corso.
    Le   ricorrenti,   a   seguito  della  proposizione  del  ricorso
  gerarchico,  sono  state  ammesse  con  riserva  alla frequenza del
  corso,  superando  infine  gli  esami  finali  e conseguendo dunque
  l'idoneita'.
    Le  ricorrenti,  attesa  la  precarieta'  della  loro posizione e
  considerato  che  -  ai sensi della legge 3 maggio 1999 n. 124 - la
  piena  ammissione  alla  sessione  riservata  consentirebbe loro di
  accedere  alle  graduatorie  permanenti  per l'accesso ai ruoli del
  personale docente, deducono i seguenti motivi di censura:
        1)  Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 3
  maggio  1999  n. 124,  anche  in  relazione al precedente art. 1, e
  della O.M. n. 153 del 15 giugno 1999 nonche' della O.M. integrativa
  n. 33  del  7  febbraio  2000.  Eccesso  di  potere  per errore nei
  presupposti,    per   manifesta   illogicita',   irrazionalita'   e
  disparita'. Sviamento di potere. Violazione del d.lgs. 297/1994.
        2)  Illegittimita'  costituzionale  dell'art. 2  della  legge
  n. 124/1999   per   violazione   degli   artt.  3,  4  e  97  della
  Costituzione.
    In  data 29 marzo 2000 si sono costituite formalmente in giudizio
  le      amministrazioni     intimate,     chiedendo     dichiararsi
  l'inammissibilita'  del  ricorso e in subordine pervenirsi comunque
  alla reiezione dello stesso.
    In  data  1o luglio 2000 l'Amininistrazione ha depositato in atti
  documentazione;   in  data  26  giugno  2000  le  ricorrenti  hanno
  depositato in atti una memoria conclusiva.
    All'udienza del 6 luglio 2000, in esito all'orale discussione, il
  ricorso e' stato per la decisione.

                            D i r i t t o

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 113/2001).
01C0175