N. 117 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 settembre 2000
Ordinanza emessa il 27 settembre 2000 dal tribunale amministrativo regionale della Puglia sezione staccata di Lecce sul ricorso proposto da De Mauro Antonio contro l'Universita' degli studi di Lecce Universita' - Ricercatori universitari non ancora confermati - Incompatibilita' all'esercizio della professione forense - Normativa relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale dei dipendenti di pubbliche amministrazioni e alla compatibilita' dello stesso con l'esercizio della professione forense - Inapplicabilita' ai ricercatori universitari non ancora confermati, secondo il giudice rimettente, in presenza della norma speciale ad essi relativa, non sussistendo gli estremi per l'abrogazione tacita per incompatibilita' - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - D.L. 2 marzo 1987, n. 57, convertito in legge 2 aprile 1987, n. 158, art. 1, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 97.(GU n.8 del 21-2-2001 )
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3238 del 2000 proposto da De Mauro Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Vantaggiato ed elettivamente domiciliato in Lecce presso il suo studio alla via Zanar-delli n. 7; Contro Universita' degli Studi di Lecce, in persona del rettore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui uffici domicilia ex lege, per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del decreto 2323 del 28 agosto 2000, con cui il magnifico rettore dell'Universita' di Lecce ha nominato l'odierno ricorrente ricercatore universitario presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Lecce, per un triennio a decorrere dal 1o settembre 2000, nella parte in cui, nel determinare l'intera retribuzione, ha implicitamente respinto l'istanza dell'odierno ricorrente di instaurazione di un rapporto a tempo parziale, con prestazione non superiore al 50%, nonche' di ogni altro atto connesso, conseguenziale e presupposto, anche allo stato non conosciuto e con riserva di motivi aggiunti. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Universita' degli studi di Lecce; Visti gli atti tutti della causa; Udito il relatore cons. Antonio Pasca e uditi altresi' gli avv. A. Vantaggiato e Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o Con il ricorso in esame, depositato in data 14 settembre 2000, il ricorrente impugna in parte qua il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiede l'annullamento. Il ricorrente, iscritto all'albo degli avvocati presso la Corte d'appello di Lecce dal 1992, a seguito del positivo superamento del concorso per un posto di ricercatore presso l'Universita' degli studi di Lecce (bandito con D.R. n. 589 del 5 marzo 1999), e' stato nominato ricercatore universitario con l'impugnato D.R. n. 2323 del 28 agosto 2000. In previsione di detta nomina, il ricorrente - intanto in data 22 giugno 2000 - aveva prodotto istanza per la costituzione di un rapporto di lavoro solo a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50%; e cio' al fine di poter conservare l'iscrizione all'albo e proseguire l'attivita' forense. Con il decreto di nomina in contestazione, viceversa, il ricorrente e' stato nominato ricercatore a tempo pieno, con conseguente sua incompatibilita' immediata in relazione alla professione legale; il ricorrente ha giustamente qualificato detto atto come implicito diniego dell'istanza proposta, impugnandolo solo sotto tale profilo. Deduce i seguenti motivi di censura: 1) difetto assoluto di motivazione, in relazione al diniego solo implicito (e ovviamente immotivato) espresso sull'istanza per il rapporto part-time; 2) violazione e falsa applicazione del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57 convertito in legge n. 158/1987 in relazione all'art. 1, comma 56 ss., della legge n. 662/1996; 3) violazione art. 1, comma 58, legge n. 662/1996; 4) illegittimita' costituzionale della norma di riferimento per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e dei principi generali in tema di rapporto di lavoro del personale docente dell'universita'. In data 15 settembre 2000 si e' costituita in giudizio, con atto di mera forma, l'Universita' degli studi di Lecce, chiedendo la reiezione del ricorso. Nella camera di consiglio del 27 settembre 2000, con ordinanza di questo tribunale n. 2329/2000 del 4 ottobre 2000 e' stata accolta l'istanza cautelare proposta dal ricorrente in via interinale e provvisoria e comunque fino alle determinazioni della Corte costituzionale, alla quale si e' disposto trasmettersi gli atti con separata ordinanza per l'esame della questione di costituzionalita', ritenuta rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata. Alla camera di consiglio del 27 settembre 2000 il ricorso e' stato introitato per la decisione cautelare. D i r i t t o Rileva preliminarmente il collegio che il ricorso proposto, al di la' della formale veste di giudizio impugnatorio e di legittimita', presenta sostanziali profili di azione di accertamento implicito del diritto del ricorrente all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale. Conseguentemente non risulta significativo l'esame del primo motivo di censura, con il ricorrente deduce difetto di motivazione, atteso che il tribunale dovra' pronunciarsi, anche in funzione conformativa, in ordine alla pretesa sostanziale. Appare del resto evidente che il formale difetto di motivazione non costituisca null'altro se non un adeguamento al chiaro tenore della normativa di riferimento. Con il secondo motivo di censura, il ricorrente propone una lettura della normativa tendente ad una soluzione del problema in via puramente interpretativa. Premesso che lo stato giuridico dei ricercatori universitari era disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, quanto alle incompatibilita', attraverso il richiamo alle norme del T.U. 3/57, evidenzia il ricorrente che solo con la normativa di cui al decreto legge n. 57/1987 convertito in legge n. 158/1987 e' stata successivamente prevista - solo ed esclusivamente per i ricercatori non confermati - l'incompatibilita' con l'esercizio di qualsivoglia attivita' professionale, attivita' viceversa consentita ai ricercatori confermati. Cio' premesso rileva il ricorrente che la legge n. 662/1996 ha previsto la possibilita' del tempo parziale per tutti i rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, con conseguente possibilita' in via generale di esercizio di attivita' libero professionale, fatte salve le eccezioni espressamente previste da norme speciali. Assume dunque il ricorrente che la normativa di cui all'art. 1 commi 56 ss. della legge n. 662/1996 avrebbe comportato l'abrogazione espressa della normativa previgente, in quanto si tratterebbe di norma di carattere generale e atteso che la relativa applicabilita' e' stata esclusa dal legislatore (commi 56 e 58) solo per determinate categorie in via di eccezione, categorie che risultano espressamente e tassativamente indicate (personale militare, forze di polizia, corpo dei VV.FF., con riserva di normativa differenziata per il personale della giustizia, della difesa e sicurezza dello Stato, ordine e sicurezza pubblica). Ritiene il ricorrente non ostativa la norma di cui al comma 5 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 29/1993 che esclude personale e docente universitario dall'applicabilita' del nuovo regime introdotto dallo stesso decreto legislativo. Ritiene il collegio che la tesi su esposta, ancorche' suggestivamente proposta, non possa trovare accoglimento. La tesi in questione, infatti, non appare al collegio condivisibile, attesi - da un lato - la tassativita' e il chiaro tenore della norma normativa di riferimento; dall'altro - secondo i principi generali - l'inconfigurabilita' di una abrogazione tacita di una norma speciale ad opera di una norma generale successiva. Peraltro l'interpretazione proposta appare in chiaro contrasto con il tenore letterale della norma (in claris non fit interpretatio). Occorre aggiungere che perche' possa pervenirsi all'applicazione dell'abrogazione tacita ex art. 15 delle preleggi deve potersi ravvisare una grave ed oggettiva antinomia tale da non rendere assolutamente compatibili fra loro le due disposizioni dovendosi quindi immaginare l'assenza di qualsivoglia ratio legis che possa aver ispirato un diverso regime delle incompatibilita' per i ricercatori non confermati. Il motivo va dunque disatteso perche' infondato. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 1 comma 58 della legge n. 662/1996, che prevede l'automatica trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ove l'amministrazione non si pronunci sulla relativa richiesta entro il termine di 60 giorni (silenzio assenso). Anche tale motivo non e' condivisibile perche' l'applicabilita' del silenzio assenso presuppone l'applicabilita' piu' in generale dell'istituto del tempo parziale in favore di una determinata categoria di dipendenti, questione che costituisce appunto il tema controverso. Tutto cio' premesso e considerato, ritiene a questo punto il collegio che la questione di costituzionalita' proposta dal ricorrente con il quarto motivo di censura sia non manifestamente infondata. La sopravvivenza del sistema della norma di cui al comma 3 del decreto legge 2 marzo 1987, n. 57 convertito con legge n. 158/1987, in quanto norma speciale e di settore, appare al collegio fuori di discussione. Premesso che, secondo la ratio legis desumibile dalla legge n. 662/1996 (art. 1 comma 57), il ricercatore universitario non confermato non opera nell'ambito dei compiti di sicurezza dello Stato ne' involge, nella sua attivita' interessi e funzioni dello Stato rientranti tra quelle indicate nei commi 57 ss. della legge citata, osserva il collegio che effettivamente sfugge la ratio di un trattamento differenziato e deteriore riservato ai ricercatori universitari non confermati, anche in considerazione della eccezionalita' di tale limitazione all'accesso a tempo parziale rispetto ai generali principi che regolano le incompatibilita' del personale docente dell'universita', considerata altresi' l'autonomia delle diverse figure e dei relativi ruoli (anche con riferimento all'accesso) di ricercatore, associato e ordinario e tenuto infine conto della sostanziale omogeneita' delle funzioni svolte dal ricercatore non confermato rispetto al ricercatore confermato. Detta limitazione sembrerebbe integrare una ingiustificata disparita' di trattamento e dunque una violazione dell'art. 3 della della Costituzione con riferimento alla posizione del ricercatore confermato ed anche con riferimento alle altre posizioni funzionali del personale docente dell'universita'; il trattamento discriminatorio riservato ai ricercatori non confermati sembrerebbe anche in contrasto con i generali principi di rango costituzionale consacrati nell'art. 97 della Carta costituzionale. La rilevanza della questione di costituzionalita' ai fini della decisione del presente ricorso, disattesi e respinti gli altri motivi di censura, e' di intuitiva comprensione. Riservata ogni altra decisione, il giudizio va pertanto immediatamente sospeso, in attesa delle determinazioni della Corte costituzionale, cui vanno rimessi gli atti.
P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, riservata ogni altra decisione sul rito, nel merito e sulle spese, sospende il giudizio in esame fino alla decisione della Corte costituzionale e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale medesima. Ordina alla segreteria di procedere con urgenza alla notificazione della presente ordinanza alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Lecce nella camera di consiglio del 27 settembre 2000. Il Presidente ed estensore: Pasca 01c0177